Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25985 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.V.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MOGNON ADRIANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.P. ved. D.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI LANZO 7 9, presso lo

studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dagli avvocati TARTINI FRANCESCO, TARTINI GIULIO giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 756/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/04/2009; R.G.N.2663/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ANTONIO GRIECO;

udito l’Avvocato LUIGI PARENTE per delega Avvocato FRANCESCO TARTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.P. ved. D.N. ha convenuto davanti al Tribunale di Treviso G.M.V., chiedendone la condanna al pagamento di L. 98.000.000, versata dal defunto marito dell’attrice, D.N.B. – già socio del G. nella s.p.a. Telemarca Trevigiana – alla Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, a ripianamento dello scoperto di un conto corrente già intestato ai due soci, ma utilizzato dal solo G., per gli adempimenti richiesti dalle sue mansioni di assuntore del concordato preventivo della suddetta s.p.a. Telemarca.

L’attrice ha chiesto in subordine che il convenuto fosse condannato a rendere il conto relativo alla gestione del conto corrente.

Il Tribunale ha rigettato le domande attrici.

Proposto appello principale dalla Z., a cui ha resistito il G., la Corte di appello di Venezia – con sentenza non definitiva 22 gennaio/12 giugno 2007 n. 758 -ha respinto la domanda di pagamento, ma ha ammesso quella di rendiconto, imponendo all’appellato di depositare l’atto in cancelleria l’atto con i documenti giustificativi, come da separata ordinanza.

Esaurita l’istruttoria, con sentenza definitiva 13 ottobre 2008 – 29 aprile 2009 n. 756, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha condannato il G. a pagare all’appellante la somma d Euro 10.839,37, con gli interessi legali a decorrere dal 18.2.1989, oltre ai tre quarti delle spese dell’intero giudizio, compensando il quarto rimanente.

Con atto notificato il 2 ottobre 2009 il G. impugna entrambe le sentenze, proponendo quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resiste l’intimata con controricorso.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo – che il ricorrente dichiara di proporre “per tuziorismo, con riguardo ad un eventuale ricorso incidentale della controparte”, per eccepire l’inammissibilità dell’ipotetica impugnazione – è inammissibile per irrilevanza, non avendo la resistente proposto alcun ricorso incidentale.

2.- Il secondo motivo, proposto “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, sub 3 o sub 5 sull’ordinata resa di conto all’appellato; sulla valutazione della stessa”, lamenta che erroneamente e in mancanza dei presupposti di legge sia stato imposto al G. l’obbligo di rendiconto, formulando il seguente quesito:

“Dica la Corte se……, nel caso di un’apertura bancaria di credito concessa e cointestata a due parti solidalmente obbligate al pagamento del credito medesimo, l’una abbia il diritto di chiedere all’altra il rendiconto, o se invece, poichè il fondamento dell’obbligo…..va individuato nella gestione di affari altrui, debba negarsi tale diritto di resa conto dell’una all’altra parte; se ….spetti a chi ha l’obbligo del rendimento del conto l’onere di provare che tale obbligo è stato correttamente adempiuto, …”.

Così come formulato, il quesito in parte è inammissibile, in parte manifesta l’infondatezza delle censure.

E’ inammissibile perchè, nel descrivere la fattispecie, in primo luogo omette di indicare un presupposto di fatto che ha rilevanza essenziale: cioè se entrambi gli intestatari abbiano utilizzato in ugual misura i fondi affluiti sul conto corrente comune, oppure se li abbia utilizzati solo uno di essi (cioè il G.), come ha ritenuto la Corte di appello.

In secondo luogo da per dimostrato il fatto che il D.N. fosse solidalmente obbligato al pagamento dei crediti per i quali è stato chiesto il fido, mentre la Corte di appello ha accertato che a ciò era obbligato soltanto il G., per fare fronte agli adempimenti inerenti alla sua carica di assuntore del concordato.

Entrambi i soci erano solidalmente obbligati a ripianare il debito verso la banca, ciò a cui il D.N. ha provveduto.

Ma, per quanto concerne l’obbligo di rendiconto, rileva solo l’individuazione del soggetto che ha concretamente utilizzato il denaro.

Il primo quesito, pertanto, non è congruente con la decisione e pone una questione ininfluente.

Il secondo quesito, che attiene all’onere della prova, dimostra – così come formulato – la manifesta infondatezza delle censure, poichè è indubbio che, accertati i presupposti dell’obbligo di rendiconto, grava a carico dell’obbligato l’onere di dimostrare di averlo già reso.

L’altra parte ha solo l’onere di dimostrare eventualmente l’inattendibilità o l’incompletezza delle partite esposte nel conto.

Il ricorrente ha posto il problema sulla premessa sviluppata nel motivo – che egli aveva già reso il conto in precedenza, tramite i documenti bancari, e che quindi la condanna al rendiconto avrebbe dovuto fondarsi sulla prova dell’insufficienza della documentazione prodotta.

Ma nulla di ciò risulta dal quesito, che è di per sè inammissibile.

Va soggiunto che, a parte quanto sopra, tutte le doglianze del ricorrente sono inammissibili perchè attengono esclusivamente alla ricostruzione dei fatti.

Il ricorrente non specifica quali siano le norme che ritiene violate dalla Corte di appello; quali siano i vizi logici o giuridici che renderebbero censurabile la motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (censure queste ultime che risulterebbero comunque inammissibili, per la mancata indicazione di un momento di sintesi, contenente la chiara indicazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

3.1.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè il quesito di diritto è formulato in termini talmente generici da doversi ritenere mancante.

Il ricorrente chiede “…se correttamente il giudice a quo poteva decidere la controversia sulla base di un inquadramento giuridico dei fatti, diverso da quello proposto dalla parte, in assenza di allegazione dei fatti medesimi e di domanda, senza avere inoltre provocato un’adeguata discussione sul punto, nelle forme e nella sede dell’art. 183 c.p.c., comma 4, o mediante rimessione della causa in istruttoria”.

Manca l’indicazione della fattispecie, la specificazione delle modificazioni che la Corte di appello avrebbe apportato alle domande proposte e la stessa enunciazione del problema a cui si chiede di dare soluzione (che dovrebbe essere quello di accertare se le somme pagate dal D.N. e utilizzate dal G., si potessero considerare erogate dal primo di essi a titolo di mutuo, in mancanza di specifica qualificazione in tal senso da parte dell’appellante).

E’ appena il caso di ricordare che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico, comprensibile da qualunque lettore e quindi applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420;

Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

La proposizione formulata dal ricorrente è inidonea allo scopo.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello lo abbia condannato a corrispondere gli interessi sulla somma dovuta alla Z. a decorrere dalla data dell’atto di citazione in primo grado, sebbene la controparte non abbia specificato tale decorrenza, nel formulare la domanda. Censura altresì la decisione che ha posto a suo carico i tre quarti delle spese processuali, mal valutando a suo avviso i limiti della soccombenza.

Il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile.

La decorrenza degli interessi dalla data della domanda giudiziale è disposta espressamente dalla legge, le cui disposizioni vanno ad integrare le domande delle parti, ove non siano dalle parti espressamente e validamente derogate. La domanda di parte sarebbe stata indispensabile per far decorrere gli interessi da una data diversa da quelle espressamente previste dalla legge.

Per la parte relativa alla pronuncia sulle spese le censure sono inammissibili, sia per l’assoluta inidoneità del quesito, alla luce dei principi sopra enunciati; sia perchè il ricorrente è risultato parzialmente soccombente e la valutazione circa la misura dell’eventuale compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non per gravi vizi di motivazione, che nella specie non sono stati dimostrati e non sussistono.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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