Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25984 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15268-2016 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA N 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro in carica pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso I’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

C.C., V.D., V.V., S.G.,

L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2684/2015 della CORTE NAPOLI, depositata il

11/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella CAMERA di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal consigliere dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2006 l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, convennero in giudizio D., E. e V.V. e C.C., S.G. e L.C. per sentire accertare l’inefficacia relativa e l’inopponibilità nei confronti delle amministrazioni attrici delle donazioni eseguite da V.D. e C.C. in favore di V.E., nonchè la simulazione assoluta delle compravendite tra V.E. da una parte, e V.V., S.G. e L.C. dall’altra. A sostegno delle proprie ragioni l’Agenzia delle Entrate ed il ministero deducevano di essere creditrici nei confronti dei coniugi V.- C. nella somma di Euro 191.697,48 in forza di svariati avvisi di accertamento divenuti definitivi; che gli atti di donazione effettuati dai coniugi V. in favore della figlia dovevano ritenersi inefficaci nei confronti dell’erario, ai sensi dell’art. 2901 c.c., mentre i successivi atti di vendita di quest’ultima in favore di V.V., S.G. e L.C. dovevano ritenersi simulati in via assoluta in quanto tra le parti non era stato stipulato alcun negozio giuridico. Con ordinanza dell’8 giugno 2006 il G.U. del tribunale di Napoli dichiarava la nullità della notifica effettuata a Emilia V. e ordinava la rinnovazione della medesima che veniva ritualmente eseguita in data 13 luglio 2006. In particolare il giudice di primo grado dichiarava nulla la notifica effettuata a V.E. eseguita nelle mani del fratello V.V., dichiaratosi capace e convivente, che, viceversa, risultava risiedere in luogo diverso dove, lo stesso giorno, riceveva la notificazione della citazione a lui diretta.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda delle amministrazioni attrici dichiarando inefficaci le donazioni effettuate da C.C. e V.D. in favore della figlia nonchè le compravendite effettuate tra quest’ultima e V.V., S.G. e L.C..

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2684 dell’11 giugno 2015, rigettava l’appello principale e incidentale proposti da V.E., C.C. e V.D. e confermava la sentenza impugnata.

Ha ritenuto, il giudice nel merito, che la prima notifica dell’atto di citazione a V.E. effettuata nelle mani di V.D. fosse valida. Dalla relata di notifica, facente prova di fede fino a querela di falso si evince che l’atto era stato notificato a V.E. all’indirizzo di residenza della medesima a persona che si dichiarava capace e convivente. La circostanza che nello stesso giorno il D. ebbe a ricevere in altro indirizzo anche atto a sè destinato è irrilevante.

3. Avverso tale pronunzia V.E. propone ricorso in Cassazione con 3 motivi.

3.1. Resistono con un unico controricorso sia l’Agenzia delle Entrate sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere la valutazione di inammissibilità del ricorso, sebbene per le ragioni che di seguito si espongono.

6.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la sentenza della Corte territoriale sarebbe errata laddove ha ritenuto valida la notifica effettuata nelle mani del fratello per la efficacia di fede privilegiata, e quindi valida fino a querela di falso, della relata esibita dalla Agenzia delle Entrate.

6.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 2697, 2699, 2725, 2729 e art. 116 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Denuncia la ricorrente che dall’esame degli atti processuali emerge che la notifica dell’atto introduttivo sarebbe stata eseguita lo stesso giorno a tutti i destinatari residenti in (OMISSIS). La notifica V.E. che risulta effettuata nelle mani di V.V. presso la residenza della prima è invalida e la corte d’appello non offre una coerente valutazione della compatibilità della contemporanea compresenza di V.V. nella residenza della sorella e nella propria residenza.

I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili, perchè pongono questioni irrilevanti.

Preliminarmente si osserva che, in tema di notificazioni, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass. S.U. n. 24822/2015).

Dall’applicazione di tale principio nella vicenda di cui è processo consegue che la consegna del primo atto introduttivo all’ufficiale giudiziario, segna il momento di perfezionamento della notificazione per la parte notificante agli effetti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che le prospettazioni svolte nei due motivi restano prive di rilevanza.

Pertanto correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto che l’azione revocatoria non si era prescritta.

Tanto risulta dirimente e rende superfluo osservare che la notifica della citazione è stata regolarmente effettuata presso l’indirizzo di residenza. Ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell’atto (intesa, strictu sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poichè l’espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l’atto sarà da essi subito consegnato al destinatario. Ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall’ufficiale giudiziario nella casa d’abitazione del destinatario, accetti di ricevere l’atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (Cass. 939/1988). Come appunto nel caso di specie.

6.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione violazione dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., comma 2, – sia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta che la decisione sarebbe altresì illegittima nella parte in cui assume ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, che una volta che il giudice abbia concesso un termine per provvedere alla notifica dell’atto, la sanatoria della notifica produce effetti ex nunc sin dal momento della prima spedizione dell’atto notificato.

Il motivo è assorbito dalla sorte dei precedenti ma in ogni caso sarebbe ugualmente privo di fondamento in quanto la rinnovazione eseguita ex art. 291 c.p.c. ha effetto sanante della notificazione affetta da nullità (Cass. 10509/2015).

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA