Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25984 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016), n. 25984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 819/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3458/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il
29/04/2014 e depositata il 22/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto solo limitatamente all’anno 2004 il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di G.G., medico libero professionista, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2004 – 2007.
Nella decisione impugnata, la CFR ha affermato che, ai fini impositivi, non sarebbe sufficiente la sussistenza di un’organizzazione, occorrendo altresì che, da tale presenza, possa derivare un incremento di reddito. E, nella specie, tale secondo profilo sarebbe stato assente per definizione, giacchè i medici convenzionati con il SSN sarebbero retribuiti mediante il c.d. sistema capitario, ossia mediante il riconoscimento di una quota fissa pro capite, per ciascun assistito.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione. In ogni caso, la consequenziale maggior efficienza del servizio reso dal medico varrebbe a renderlo più appetibile all’utenza degli assistiti, accrescendo o confermando la capacità del professionista di raggiungere il c.d. “massimale”.
L’intimato non ha resistito.
Il motivo è infondato.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).
Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per se, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).
Nulla sulle spese per la mancata costituzione di controparte.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016