Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25984 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3219-2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE

SFORZA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO RETICO, GUIDO

PONZIANI;

– ricorrente –

contro

IL SOLE 24 ORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAMPERTICO FEDELE

12, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI BIANCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIELLA BALBIS;

– controricorrente –

Nonchè

C.F., P.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato

TOMMASO MARVASI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti adesivi al ricorso –

ORCHIDEA SERVIZI S.c.a.r.l., SOLE PRESS S.c.a.r.l., C.G.,

L.S.;

– intimati –

nonchè da:

RICORSO SUCCESSIVO SENZA N. R.G..

C.F., P.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato

TOMMASO MARVASI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

IL SOLE 24 ORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAMPERTICO FEDELE

12, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI BIANCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIELLA BALBIS;

– controricorrente al ricorso successivo –

ORCHIDEA SERVIZI S.c.a.r.l., SOLE PRESS S.c.a.r.l., C.G.,

L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 842/2015 della CORTE D’APPELLO di 28/07/2015

R.G.N. L’AQUILA, depositata il 1392/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 842/2015, in accoglimento dell’appello incidentale della Il Sole 24 Ore s.p.a. avverso la sentenza non definitiva n. 288 del 2003 emessa dal Tribunale di Avezzano, ha rigettato integralmente la domanda proposta da F.M., C.F., C.G., L.S. e P.D., diretta all’accertamento della illecita intermediazione di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta. Ha dichiarato assorbito l’esame dell’appello principale, inteso alla parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda solo per una parte del rapporto dedotto in giudizio.

2. Gli originari ricorrenti avevano agito in giudizio deducendo che, formalmente soci lavoratori della società cooperativa “Orchidea Servizi” s.c.a r.l. fino al 31.5.2003 e soci collaboratori della società “Sole Press” s.c.a.r.L. per il periodo successivo, avevano prestato attività di lavoro subordinato presso lo stabilimento di (OMISSIS) della convenuta per le fasi successive alla produzione e stampa delle riviste edite da Il Sole 24 Ore e segnatamente per le fasi di confezionamento, imballaggio, spedizione e trasporto dei prodotti editoriali presso i centri di distribuzione.

3. La società convenuta aveva opposto di essersi avvalsa, per tali fasi, di società esperte in servizi di logistica integrata, conferendo i relativi servizi a imprese del settore, ed in particolare alla New Full Service s.r.l, prima, e alla Sae Logistica poi, da cui l’estraneità della società al rapporto di lavoro intercorso tra le società appaltatrici del servizio e le cooperative subappaltatrici di cui gli appellanti erano stati soci lavoratori.

4. La Corte di appello, rigettando integralmente l’originaria domanda, ha premesso che era pacifico in giudizio l’affidamento di servizi di logistica integrata da parte della committente Il Sole 24 Ore s.p.a. ad imprese del settore specializzate nella esecuzione coordinata di una serie di servizi finalizzati ad assicurare la gestione del magazzino e la distribuzione dei prodotti. Ha poi osservato che le società appaltatrici del servizio si erano avvalse, nella loro autonomia organizzativa, tra le altre, delle cooperative cui appartenevano i ricorrenti; che tra le une e le altre erano stati stipulati autonomi contratti di subappalto per l’esecuzione di servizi di facchinaggio; che sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare l’illiceità del rapporto specificamente nei confronti delle società appaltatrici della Il Sole 24 ore, soggetti peraltro rimasti estranei al giudizio.

5. La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse ravvisato un’ipotesi di presunzione di appalto vietato di manodopera ai sensi del L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, ma che ciò potesse affermarsi con riguardo non già alla posizione della convenuta, ma solo con riferimento al contratto di subappalto intercorso tra la società New Full Service srl e la società Orchidea servizi a r.l. per il periodo previsto dal relativo contratto (per il periodo successivo al 31.5.2003 il primo giudice aveva escluso la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti quali soci della cooperativa Sole Press).

6. Tanto poteva affermarsi – ad avviso della Corte territoriale – in ragione della messa a disposizione della cooperativa, da parte della Il Sole 24 Ore spa, di un macchinario per imballare “estremamente specializzato” e tenuto conto del compenso (di Euro 3000 per ogni unità di forza lavoro) calibrato sul numero dei lavoratori forniti dalla cooperativa subappaltatrice, “essendo mancato, per contro, ogni riferimento alla capacità organizzatrice della originaria appaltatrice e/o alla posizione di questa quale imprenditore intermediario solo apparente”.

7. Ha poi osservato che l’appalto originario non poteva ritenersi non genuino, essendo mancata la prova degli indici presuntivi di tale vizio (assunzione del rischio imprenditoriale e ingerenza del committente nell’organizzazione del servizio), prova tanto più rigorosa in presenza di un contratto di subappalto.

8. Ad avviso della Corte di appello, in tale contesto, la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo in quanto lo stesso, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto dal contratto di subappalto. In assenza di una deroga al principio di autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore, per cui nel caso di eventuali discordanze tra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto stabilito nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera è il subappaltatore che deve rispondere nei confronti del committente (Cass. n. 18745 del 2020); da tale principio consegue la possibilità dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto di avanzare richieste di tutela nei confronti della sola società subcommittente.

9. La Corte di appello ha altresì osservato che, trattandosi di servizio di facchinaggio, l’organizzazione di mezzi da parte della società subappaltatrice consisteva prevalentemente nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo verso i lavoratori, vertendosi in ipotesi di c.d. labour intensive in relazione ai suoi connotati tipici.

10. Per la cassazione di tale sentenza F.M. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

11. Anche C.F. e P.D. hanno proposto autonomo ricorso, successivamente riunito, parimenti affidato a due motivi.

12. La soc. Il Sole 24 Ore ha resistito con separati controricorsi, seguiti da memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE per entrambi i ricorsi:

13. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, per avere la Corte di appello erroneamente escluso l’operatività della norma e dunque la sussistenza di una interposizione illecita nel caso in cui, pur fronte di indici presuntivi riferibili direttamente alla originaria committente, l’appaltatore fornisca il personale non già direttamente, ma mediante subappalto.

Si chiede che questa Corte affermi che detta norma pone una presunzione di appalto di manodopera vietato in caso di impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante anche quando l’appaltatore fornisca il personale non direttamente, ma mediante subappalto dato ad altra impresa.

14. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 4 e art. 29, per avere la sentenza trascurato di considerare, in ordine al contratto di subappalto del 1.4.2001 tra New Full Service e la cooperativa Orchidea Servizi, che l’intento delle parti, al di là della qualificazione in termini di appalto di servizi, è stato quello di mettere a disposizione della committente Il Sole 24 Ore s.p.a. sei unità lavorative, corrispondenti a sei soci lavoratori, impiegati presso lo stabilimento di (OMISSIS), e che il compenso del contratto era commisurato non già al servizio appaltato, ma al numero dei lavoratori forniti dal subappaltatore, che in tal modo non aveva assunto un effettivo rischio di impresa.

Si deduce che l’attività di imballaggio e spostamento dei colli delle riviste non richiedeva che venissero impartire direttive specifiche, trattandosi di operazioni semplici e ripetitive, per cui non vale a far ritenere lecita l’accertata intermediazione di manodopera il fatto che i dipendenti del Sole 24 Ore avessero negato di avere impartito direttive ai lavoratori delle cooperative.

15. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.

16. Questa Corte, sin dalla più risalente giurisprudenza (v. Cass. n. 1264 del 1982 e n. 5721 del 1999) non ha distinto tra appalto e subappalto di manodopera, in quanto il divieto di intermediazione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, fa riferimento oltre che all’appalto, anche al subappalto ed anche a qualsiasi altra forma di intermediazione e interposizione. Tale situazione sussiste allorchè le prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore. Lo scopo del divieto in argomento, consistente nell’evitare che la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario.

17. L’appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l’incarico ed committente o interponente) e colui che riceve l’incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l’intermediario ed il lavoratore.

18. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di appalto (cui è equiparata quella di subappalto) di manodopera – in mancanza di definizione normativa – va ricavata tenendo conto congiuntamente della definizione data dallo stesso art. 1, comma 3, e della previsione della L. n. 1369 del 1960, art. 3, concernente l’appalto (lecito) di opere e servizi all’interno dell’azienda con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore. Ne consegue che l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi indicati da detto comma 3 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione, da verificare con riguardo alle prestazioni in concreto affidate (Cass. n. 5087 del 1998).

19.Dunque, l’esistenza di un subappalto non esclude che possa configurarsi l’interposizione vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, (norma applicabile alla fattispecie ratione temporis), poichè ciò che rileva è unicamente la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione.

20. La sentenza, pur dando atto che l’assunzione era riconducibile alla società cooperativa alla quale gli odierni ricorrenti appartenevano e che l’effettivo beneficiario della prestazione non era la società di logistica appaltatrice del servizio, anch’essa intermediatrice, ma direttamente la convenuta, committente e fruitrice della prestazione, e pur dando atto ulteriormente che operava nella specie la presunzione di cui all’art. 1 cit., comma 3, (utilizzazione di una macchina altamente specializzata appartenente alla committente), ha erroneamente applicato una regola di giudizio che non è conferente alla fattispecie, richiamando Cass. n. 18745 del 2010. Tale sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: “Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto; ne consegue che, in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera, è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente”.

21. Trattasi di principio di diritto del tutto inconferente nella specie. Difatti, è estranea all’oggetto del giudizio ogni questione riguardante i rapporti contrattuali interni tra la società appaltatrice e la cooperativa subappaltatrice, come pure ogni questione che possa (in ipotesi) interessare una discordanza tra l’oggetto del contrato di appalto e l’oggetto del contratto di subappalto o un’eventuale azione di responsabilità contrattuale della cooperativa subappaltatrice nei confronti della originaria committente (artt. 1656 e segg. c.c.). La fattispecie dedotta è, invece, unicamente l’azione dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del servizio, diretta al riconoscimento della interposizione illecita di manodopera e degli effetti che da questa conseguono ex lege.

22. Tale motivo ha carattere assorbente di ogni altro rilievo, atteso che la Corte di appello ha applicato una regula iuris non conferente.

23. Giova poi aggiungere che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature specializzate da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), “know how” ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (cfr. Cass. 16488 del 2009).

24. L’ulteriore vizio contenuto nella sentenza è di avere ritenuto sussistenti i presupposti di operatività della anzidetta presunzione legale, stante la riferibilità alla committente dei mezzi e delle attrezzature aventi rilievo (riconosciuto come) preminente, e di avere però ritenuto che i relativi effetti dovessero ricadere sulla appaltatrice New Full (soggetto peraltro rimasto estraneo al giudizio).

25. In proposito, va affermato che la presunzione di appalto di manodopera vietato di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale non direttamente, ma mediante subappalto dato ad altra impresa.

26. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi riuniti, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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