Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25984 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10350/2014 R.G. proposto da:

THE GREEN PUB MUSIC di E.G. & C. s.a.s. c.f. e p.iva

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.

E.G. anche in proprio quale socio della stessa e suo legale

rappresentante, unitamente agli altri soci E.B. c.f.

(OMISSIS) e B.F. c.f. (OMISSIS) rappresentati e difesi

tutti giusta delega in atti dall’avv. C.S.L. (PEC

salvatore.cambo.varese.pecavvocati.it) con domicilio eletto per

tutti in Roma presso l’avv. Alessia Bernardi (PEC

alessia.bernardi.ordineavvocatiroma.org) in via Monte Gilberto n.

47;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 16/06/13 depositata il 25/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

26/06/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del

ricorso; udito l’avvocato Lorenzo Campo Salvatore che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e l’avvocato dello Stato Alfonso Penso

che ne ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società The Green Pub Music di E.G. & c. s.a.s ricorreva avverso un avviso di accertamento per IVA 1996 con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione somme per maggior IVA dovuta in forza di maggiori corrispettivi riscossi e non dichiarati ai quali andava applicata l’aliquota del 19% allora vigente anzichè quella del 10% applicata dalla contribuente, trattandosi di operazioni relative ad attività di gestione di una discoteca – da ritenersi attività principale dell’impresa – quindi con applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata adottata dalla ricorrente.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Verbania; la sentenza era appellata dall’Ufficio di fronte alla CTR del Piemonte che confermava la pronuncia di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva a questa Corte che con pronuncia in atti cassava la sentenza del secondo giudice e rimetteva la causa alla CTR per il riesame. Parte ricorrente provvedeva alla riassunzione, e all’esito del giudizio di rinvio l’impugnazione avverso l’atto impositivo era rigettata e quindi l’atto stesso espressamente e integralmente confermato con compensazione delle spese.

Ricorre ora a questa Corte avverso la pronuncia resa in sede di rinvio la società contribuente, con atto affidato a due motivi.

L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 12,16 e 54, commi 1 e 2, per non avere la CTR in sede di giudizio di rinvio deciso in merito agli adempimenti necessari per determinare e quantificare la residua differenza dell’imposta Iva da versare a seguito dell’erroneo assoggettamento all’aliquota del 10% invece che a quella corretta del 19% dei ricavi conseguiti per tutte le consumazioni, da considerarsi in forza della sentenza di questa Corte che ha disposto la cassazione con rinvio, prestazioni accessorie a quella principale consistente nell’attività di intrattenimento.

Il ricorso è infondato.

Non risulta infatti che la questione relativa all’ammontare della base imponibile come rideterminata dai verificatori e contestata nell’avviso di accertamento sia stata posta nei gradi di merito, non risultando trascritti in ricorso gli atti nei quali il contribuente avrebbe posto detta questione; analogamente, non risulta analoga trascrizione degli atti di causa nei quali sarebbe stata (sempre nei gradi di merito) proposta debitamente e tempestivamente la questione relativa alla legittimità dell’accertamento con ricostruzione induttiva dei ricavi e quindi delle imposte dovute. In tal senso non si evince nessuna indicazione neppure nella sentenza impugnata.

Inoltre, la questione relativa all’applicabilità dell’aliquota, secondo le indicazioni fornite a suo tempo da questa Corte, è questione la cui soluzione presuppone un accertamento di mero fatto, debitamente compiuto dalla CTR e peraltro non censurato da parte ricorrente.

Conseguentemente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.d. “contributo unificato”.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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