Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25983 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25983

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14841-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato MELINA MARTELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCANTONIO COLONNA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA MARIOTTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DE VIRGILIIS;

– controricorrente –

e contro

D.N.A.G., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2010 G.G. convenne in giudizio D.N.G.A., V.M. e T.D. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla aggressione fisica subita.

Si costituì solo il V.. Successivamente all’attività istruttoria, ed esattamente nelle memorie conclusionali e precisazioni delle conclusioni, l’attore insisteva per la condanna di D.N. e V., rinunciando espressamente alla domanda e all’azione dei confronti del T..

Il Tribunale di Vasto, nonostante la suddetta rinuncia, accolse la domanda attorea e condannò in solido i tre convenuti al risarcimento del danno in favore del G..

2. Con atto d’appello del 12 maggio 2015, T.D. impugnava detta sentenza nella parte in cui lo condannava in solido al risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio il G. ribadiva la circostanza pacifica della propria rinuncia all’azione e alla domanda nei confronti nel T. e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna disposta nei confronti del D.N. e del V.. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 437 del 2 maggio 2016 ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di T. ed ha condannato il G. alla restituzione delle spese del grado di giudizio Bari Euro 12.399,00. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronunzia G.G. propone ricorso in Cassazione con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso T.D..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia contraddittoria/insufficiente motivazione circa la statuizione di condanna alle spese di giudizio dell’appellato nei confronti dell’appellante principale. La sentenza avrebbe errato laddove ha ritenuto di non poter compensare le spese di giudizio perchè non ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni richieste a tal fine dall’art. 92 c.p.c. tenuto conto che la necessità dell’appellante principale di proporre l’impugnazione derivata dalla scelta dell’appellato di notificare al T. l’atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento della somma presentata quale condebitore in solido con gli altri convenuti.

Il motivo evoca innanzitutto il paradigma non più vigente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e, peraltro, lo fa anche in modo ulteriormente erroneo, denunciando una violazione di norma del procedimento, che, dunque, era ascrivibile all’art. 360, n. 4.

Il motivo, alla stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un. n. 17931 del 2013, può, tuttavia, scrutinarsi nella sua sostanza.

Tuttavia, là dove enuncia una non adeguata applicazione del principio di causalità risulta infondato. Infatti la corte di merito correttamente ha disposto la condanna alle spese secondo il principio c.d. della causalità perchè non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione delle spese. Invero, come correttamente ha argomentato la sentenza impugnata è stato il ricorrente a causare il giudizio di appello, in quanto non ebbe a ribadire la rinuncia nei confronti del T. al precetto dopo la sua notificazione.

6.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto l’art. 92 c.p.c. con riferimento all’art. 88 c.p.c. nella motivazione di condanna alle spese di giudizio dell’appellato nei confronti dell’appellante principale.

6.3. Con il terzo motivo in via subordinata si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. con riferimento alla commisurazione delle spese da rimborsare da parte dell’appellato nei confronti dell’appellante principale.

Con i due sopradetti motivi lamenta il ricorrente che la corte d’appello nel regolamento delle spese dà rilevanza all’atto di precetto, atto non appartenente al presente giudizio. E’ cosa certa che prima ancora che iniziassero le spese processuali per il T. la materia del contendere era cessata. Mancando la materia del contendere ancora prima dell’appello mancava una soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la quale è presupposta per una statuizione a carico della parte soccombente. Inoltre, ritiene il ricorrente che la statuizione dell’appello sia stata adottata non ai sensi dell’art. 91, mancando appunto la soccombenza di G., ma ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. Volendo quindi condannare il G. al rimborso delle spese ex art. 92 c.p.c. per aver causato l’appello con la notificazione del precetto, doveva limitarsi la commisurazione di tali spese avendo riguardo ad un valore della controversia consistente esclusivamente nel valore delle spese di giudizio equiparabili equitativamente a quelle liquidate nel giudizio di primo grado.

Tali motivi sono inammissibili. La decisione della corte territoriale è conforme al diritto ribadendo quanto già detto nel primo motivo (perchè è stato il ricorrente a causare il giudizio di appello (…). Inoltre il ricorrente evoca in modo pretestuoso l’art. 88 c.p.c. considerato che è stato il G. appunto ad attivare il giudizio.

La Corte d’Appello ha, quindi, liquidato le spese tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente svolte, degli esborsi documentati in base a parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 con riduzione al minimo di quello della fase di trattazione in mancanza di attività istruttorie.

Inoltre tale ratio decidendi non è stata neanche specificamente impugnata.

7. Ritiene questo collegio doversi applicare al caso di specie l’art. 96 c.p.c., comma 3.

In tema di responsabilità aggravata, l’art. 96 c.p.c., comma 3, (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario. Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce abuso del diritto all’impugnazione, integrante “colpa grave”, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacchè ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, ovvero perchè assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006).

Nel caso in esame, quindi, si ritiene la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo attribuibile al ricorrente. Infatti i tre motivi fingono di ignorare la questione, pur evidenziata dal giudice d’appello, che la necessità per l’appellante principale di proporre l’impugnazione è derivata dalla scelta dell’appellato di notificare al T. l’atto di precetto contenente non la rinuncia a qualsiasi pretesa nei suoi confronti ma l’intimazione di pagamento precettata quale condebitore in solido con gli ulteriori originari convenuti.

Il ricorso, pertanto, integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, suscitando un inutile spreco di tempo e di energie da parte del suddetto sistema, onde si ritiene di dovere applicare d’ufficio l’art. 96 c.p.c., comma 3.

Per quel che concerne, infine, il quantum della sanzione da irrogare (del tutto discrezionale, con l’unico limite all’equità che è rappresentato dalla ragionevolezza: Cass. sez. 6 – 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570), considerata la natura di eclatante eppur insistente infondatezza che connota il ricorso, e tenuto conto altresì dell’evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinarlo nella misura di Euro 4.600,00.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente a pagare a controparte la somma di Euro 4.600,00, ex art. 96 c.p.c., comma3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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