Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25983 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25983 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

mediante
applicazione dei
parametri

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGLIA GIOVANNI ?DEO,

rappresentato e difeso dall’avv.

Raffaele Lebotti ed elettivamente domiciliato in Roma presso
l’avv. Fabrizio Cuppone al corso d’Italia n. 19;
– ricorrente
contro

Vi
AGENZIA DELLE ENTRATE,

Data pubblicazione: 20/11/2013

in persona del Direttore generale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n: 12;

contrcricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Basilicata n. 78/3/06, depositata il 28 luglio 2006; *
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

(v7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Basilicata
accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di
Potenza, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento
per l’anno 1996 con il quale erano stati accertati a carico di
Giovanni Briglia maggiori ricavi derivanti dall’attività di
architetto, con conseguente maggiore IRPEF e volume d’affari IVA,
secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato,
1995, n. 549, mediante l’applicazione dei parametri approvati con
il d.P.C.m. 29 gennaio 1996, ed all’esito del contraddittorio
instaurato con il contribuente.
Il giudice d’appello rilevato che lo scostamento tra
reddito dichiarato e maggiori compensi accertati era di
proporzioni importanti, ha ritenuto non meritevoli di
accoglimento le ragioni addotte dal contribuente a
giustificazione dell’impossibilità che la sua attività di
architetto fosse produttiva di un reddito superiore a quello
dichiarato, atteso che lo scarso impegno pomeridiano della sua
attività di insegnante nell’arco dell’intero anno scolastico e
quello, davvero irrisorio, connesso alla sua attività di
consigliere comunale di Marsicovetere non costituivano elementi
ostativi ad un più ampio esercizio dell’attività di architetto,
cui egli poteva aver dedicato una congrua parte del tempo, con
effetti proficui sul piano reddituale, considerata anche la non
disprezzabile entità della struttura professionale. Nella specie,
poi, il contribuente non aveva addotto elementi di crisi
intrinseci all’attività esercitata, bensì fattori ad essa
estrinseci tali da non esprimere alcuna capacità di incidere
sulla redditività dell’attività medesima; non risultavano
operare, insomma, le variabili negative che di solito
confluiscono nel giudizio globale formulato in materia di
accertamenti parametrici, approfondendo doverosamente la quaestio
facti

e coniugando con essa il principio generale della

legittimità formale dell’accertamento.
Nei confronti della decisione il contribuente propone
ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2

ai sensi dell’art. 3, commi 181 e 183, della legge 28 dicembre

MINI DELLA. DECISICNE

Con l’unico motivo il contribuente denuncia omessa o
insufficiente motivazione.
Il motivo, anche a voler trascurare la mancanza del
“momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis cod proc. civ.
per le ipotesi in cui si deducano vizi di motivazione, è
infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la
l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce
un sistema unitario che non si colloca all’interno della
procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente
dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui
regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non
impedisce l’applicabilità dello

standard,

né costituisce una

valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in
contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce
esclusivamente condizione per la legittima attivazione della
procedura standardizzata”. Tale procedura di accertamento
“costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli stanaàrds in sé
considerati – neri strumenti di ricostruzione per elaborazione
statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al
contraddittorio – contraddittorio che risulta attivato e svolto
nel caso in esame – da attivare obbligatoriamente, pena la
nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede,
quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di
mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che
giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui
possono essere applicati gli

standbrds o la specifica realtà

dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la
motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel
rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello

standard

prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le
contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del

3

procedura di accertamento tributario standardizzato mediante

- N. 5
,
MATEgilsx RIBUIMIA
tuttavia, non condiziona l’impugnabilità
N. i3 i

contraddittorio,

dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente
valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto,
da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova
offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle
eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e
dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni
semplici, anche se non abbia risposto all’invito al
caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo
comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento
sulla sola base dell’applicazione degli

standàrds,

dando conto

dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il
contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può
valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”
(Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in complessivi euro 2.025, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2013.

contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal

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