Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25983 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17308-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 14/02/2013 e depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Don. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di N.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva rigettato l’impugnazione del contribuente, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di liquidazione dell’imposta era stato sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva diverso dal relativo titolare, perchè sull’avviso non era stata allegata la delega alla sottoscrizione degli atti impositivi rilasciata dal capo dell’ufficio al funzionario che aveva effettivamente sottoscritto l’atto impugnato.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’Agenzia che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto, nel caso di firma di un atto impositivo da parte di un funzionario dell’ufficio emittente – appartenente alla carriera direttiva, diverso dal titolare dell’ufficio stesso e da quest’ultimo delegato alla sottoscrizione degli atti impositivi – la necessità dell’allegazione dell’atto di delega all’atto impositivo, per la validità di quest’ultimo.

Il motivo è fondato.

La delega può essere rilasciata dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ad un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonchè l’esistenza della delega (Sez. 6 – 5, n. 9736 del 12/05/2016; Sez. 5, n. 12781 del 21/06/2016).

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice territoriale, affinchè si attenga al principio che, ai fini della legittimità dell’atto impositivo sottoscritto da funzionario delegato dal capo dell’ufficio, non è necessario che la delega sia allegata all’atto impositivo, ma è sufficiente che la relativa esistenza sia dimostrata mediante la produzione della stessa in giudizio.

Il giudice del rinvio statuirà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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