Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25983 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13324-2017 proposto da:

R.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO POZZA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso

lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GATTI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il

26/04/2017 r.g.n. 5065/20106.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con decreto del 21 aprile 2017, depositato il 26 successivo, il Tribunale di Alessandria ha respinto l’opposizione proposta da R.E. nei confronti del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. e con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione al passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per la somma complessiva di Euro 198.608,53 a titolo di differenze retributive e t.f.r., in relazione all’attività dirigenziale che il ricorrente assumeva di avere svolto a favore della società negli anni 2012-2016;

– che il Tribunale – premesso che il R. aveva in sostanza rivestito la qualifica di institore in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale; richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di subordinazione nel lavoro dirigenziale; esaminate le risultanze delle prove testimoniali – ha concluso nel senso che gli elementi emersi dall’istruzione erano da ritenersi incompatibili con il vincolo della subordinazione e tali, invece, da evidenziare la natura autonoma del rapporto intercorso fra le parti;

– che, in particolare, il Tribunale ha osservato a sostegno della propria decisione: – che al ricorrente era stato conferito l’incarico di risanare la società e che lo stesso, al fine di realizzare tale obiettivo, l’aveva amministrata di fatto; – che non era risultato che egli fosse stato vincolato in qualche modo alle direttive dell’Amministratore, anche nella forma c.d. attenuata propria del lavoro dirigenziale; – che il compenso pattuito avrebbe dovuto essere corrisposto dopo il risanamento della società e sempre che il ricorrente non avesse optato per l’attribuzione di quote sociali;

– che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il R. con due motivi, cui ha resistito il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. con controricorso;

– che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2094 c.c., per avere il Tribunale omesso di considerare fatti rilevanti e dimostrati in causa, o per non avere attribuito ad essi l’importanza che era loro propria, in particolare trascurando: le direttive di natura programmatica date all’inizio del rapporto; lo stabile inserimento nella organizzazione aziendale; i rapporti con i dipendenti della società e con i clienti e fornitori della medesima; la messa a disposizione di una postazione aziendale; la pattuizione di una retribuzione fissa mensile;

– che con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione agli stessi elementi, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, dolendosi di una motivazione che, per avere considerato soltanto alcuni fatti e non altri e non avere compiuto un’approfondita disamina di quelli trascurati, era da ritenersi solo apparente;

osservato:

che i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi;

– che al riguardo, e in primo luogo, sì deve rilevare come il giudice di merito abbia fatto esatta applicazione del principio di diritto, per il quale, ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un alter ego dell’imprenditore (e così pure nel caso di preposizione institoria ex art. 2203 c.c.: Cass. n. 2020/1993), è necessario – ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro (e, in particolare, dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso), nonchè al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (Cass. n. 9463/2016; conforme Cass. n. 18414/2013, già cit. nel decreto impugnato); con la conseguenza che non è nella specie configurabile alcuna violazione dell’art. 2094 c.c.;

– che egualmente il decreto impugnato si sottrae alla censura di motivazione apparente, tale essendo unicamente la motivazione che, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U n. 22232/2016; conforme Cass. n. 13977/2019);

– che, d’altra parte, il ricorso, là dove denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non si attiene al modello del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e delle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte che ad esse si sono conformate;

– che, in realtà, nella sostanza delle censure svolte con i motivi ora (congiuntamente) in esame, il ricorrente esprime un dissenso “di merito” rispetto alle valutazioni espresse dal Tribunale di Alessandria, proponendo una rilettura del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti e cioè sollecitando a questa Corte di legittimità una pronuncia che non appartiene alle funzioni e al ruolo alla stessa assegnati dall’ordinamento;

– che è del tutto consolidato il principio, secondo il quale i vizi posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta, o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 2991/2009, fra le numerose conformi);

– che nel medesimo senso Cass. n. 9900/2015 ha ribadito l’inammissibilità dei motivi, con i quali la parte intenda far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito alla propria valutazione di essi e, in particolare, prospetti un soggettivo, migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti: posto che “tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” e che “diversamente il motivo del ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, cui non può imputarsi di aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e la disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste”;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso non può trovare accoglimento;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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