Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25983 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3779/2014 R.G. proposto da:

O.S., rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli

avv. Ilaria Foletto e Paolo Fiorilli con domicilio eletto in Roma

via Cola di Rienzo n. 180 presso quest’ultimo procuratore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 58/22/13 depositata il 21/06/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

26/06/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

l’Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’avvocato Paolo Fiorilli che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’avvocato dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.S. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio con riferimento al periodo d’imposta 2004 disconosceva l’esenzione da IRPEF del reddito da trattamento di quiescenza per invalidità percepita, irrogando le conseguenti sanzioni. L’impugnazione era rigettata dalla CTP di Vicenza.

Il contribuente appellava detta pronuncia e la CTR del Veneto, sez. staccata di Mestre, accoglieva il gravame limitatamente alla debenza delle sanzioni.

Ricorre a questa corte O.S. con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria nella quale segnala che la CTR del Veneto, sez. staccata di Mestre con sentenza n. 999/7/2015 riferita al periodo d’imposta 2007 che produce ha annullato un provvedimento impositivo analogo a quello qui impugnato.

Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso; l’Erario propone altresì ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, in merito alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, e della L. (rectius: d. Lgs.) n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e art. 6, comma 5, per non avere la CTR annullato l’atto impugnato stante l’omessa convocazione da parte dell’Ufficio del contribuente per il contraddittorio previsto in tema di accertamento con adesione.

Il motivo è privo di fondamento.

Proprio recentemente, questa Corte ha statuito sul punto, confermando in sostanza la precedente giurisprudenza citata in sentenza impugnata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 474 del 11/01/2018) che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di seconde cure per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, per avere erroneamente la CTR non ritenuto sussistenti i presupposti per l’esenzione da IRPEF della pensione percepita dal contribuente, sebbene la stessa derivi da malattia diagnosticata nel periodo previsto dalla legge.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta accertato che l’infermità riscontrata nel 1985, durante il periodo di leva obbligatoria, non era “tale da determinare il diritto alla pensione, trattandosi di una visita per l’ammissione ad un corso di ardimento”, al quale il contribuente è risultato non idoneo.

Pertanto, sempre con accertamento di fatto ormai insindacabile in questa sede di Legittimità, la CTR ha anche stabilito che “non è stata fornita la prova che l’infermità, che ha costituito titolo per la pensione, si sia verificata durante il servizio di leva obbligatoria e non invece successivamente nel periodo di leva volontaria”.

Ciò accertato, la CTR ha correttamente applicato quanto stabilito da questa Corte, e ancora di recente confermato; (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32038 del 11/12/2018 (Rv. 652168 – 01): in tema di IRPEF, l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 387 del 1989, per le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva non può essere estesa alla ferma volontaria, essendo determinante, ai fini del riconoscimento del beneficio nella prima ipotesi, l’obbligatorietà del servizio prestato dal cittadino nell’interesse della collettività, senza che per tale ragione si determini, stante la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni, una disparità di trattamento integrante violazione dell’art. 3 Cost..

Ancora, si è ulteriormente specificato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11483 del 30/05/2005) che la pensione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell’arma dei carabinieri, classificata come “privilegiata” ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, comma 2, non gode del regime di esenzione previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34. Nè la sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita. Peraltro, alla prestazione di un servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto dell’art. 52 Cost., non può essere equiparata, ai fini indicati, la ferma volontaria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamento pensionistico spettante al militare di leva vittima dell’evento invalidante, è determinante il rilievo dell’obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell’interesse della collettività, sicchè, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni.

Il terzo motivo di gravame denuncia poi violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 6, comma 2, per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione della richiamata disposizione alla pensione in oggetto.

Il motivo è sia inammissibile sia infondato.

L’inammissibilità deriva dalla novità della questione posta, che non risulta aver formato oggetto dei gradi del merito; in ogni caso la stessa risulta infondata, dal momento che la disposizione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, è chiaramente disposizione speciale rispetto alla previsione generale di cui al TUIR, art. 6; ne deriva che l’applicabilità al caso di specie della prima esclude l’applicazione della seconda.

In ogni caso, la disposizione invocata dal contribuente recita: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tal previsione risulta, a sua semplice lettura, del tutto inconferente al caso di specie dal momento che la pensione di cui si discute non viene erogata a fronte della perdita di un reddito.

Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per omessa valutazione di punti decisivi della controversia in merito alle eccezioni poste in appello.

Il motivo, in realtà, si articola in diverse censure.

Quanto alla censura motivazionale, il motivo risulta inammissibile: poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

Anche poi a ritenere di qualificare il motivo – come si è detto prismaticamente articolato – come censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile al caso che ci occupa, osserva la Corte come nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015).

Tal fatto storico non risulta trascritto in ricorso, di guisa che la Corte non può apprezzarne la sussistenza e valutarlo adeguatamente e pertanto lo stesso risulta privo di autosufficienza; secondariamente (ed è questa in ogni caso ragione del tutto dirimente che fa concludere per l’infondatezza del mezzo) in concreto la CTR ha comunque preso in esame il diverso profilo – che non riguarda il fatto ma il diritto – relativo all’applicabilità alla fattispecie in esame del TUIR, art. 6, comma 2, statuendo che “esiste nondimeno una qualche incertezza sulla situazione di fatto legata al momento dell’insorgenza della patologia che ha condotto al riconoscimento della pensione e per l’effetto anche al regime tributario del reddito a detta pensione ascrivibile, che giustifica l’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2”.

Analogamente, la CTR risponde invero in modo adeguato – dimostrando quindi di averi esaminata – all’eccezione relativa alla violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, statuendo anche in diritto come “la giurisprudenza della Cassazione (n. 28051 del 30/12/2009) è nel senso, qui condiviso, che “la formulazione del testo di legge induce a ritenere che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisce per l’ufficio un obbligo ma soltanto una facoltà….”.

Complessivamente, quindi, il ricorso principale va integralmente rigettato.

Con il ricorso incidentale, poi, l’Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto sussistenti le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione delle disposizioni, con conseguente disapplicazione delle sanzioni.

Il motivo è fondato.

Invero, la CTR ha escluso la debenza delle sanzioni non sulla base dell’incertezza in parola, espressamente anzi ritenendo che “non sussiste alcuna incertezza sulla normativa”; essa invero – e ha qui commesso l’errore di diritto denunciato – ha ritenuto esistente “una qualche incertezza sulla situazione di fatto legata al momento di insorgenza della patologia”. Tale fatto, perchè di fatto trattasi con tutta evidenza, non poteva nè può avere alcuna conseguenza sulla debenza delle sanzioni, che è ammessa unicamente – ove ne sussistano i presupposti – in forza di incertezza sulla interpretazione e concreta applicazione delle disposizioni di legge.

Non sussistendo necessità di alcun accertamento ulteriore in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

La soccombenza regola le spese; va infine dato atto della sussistenza dei requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; liquida le spese in Euro 400,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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