Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25982 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25641-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA LOZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO VANNETTI giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE, emessa il 09/07/2012 e depositata il

24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, la quale aveva accolto l’impugnazione di G.S., ingegnere, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2004, 2005 e 2007, per un totale di 10.427,00.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il G. avrebbe svolto la propria professione esclusivamente col lavoro personale e con un modesto capitale, investito in beni strumentali, mentre i rimborsi spese erogati ai colleghi non sarebbero stati indice di organizzazione.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’Agenzia che il contribuente si sarebbe avvalso in modo continuativo e non occasionale di collaboratori terzi fin dal 2004, sicchè si sarebbe dovuta presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, stante la corresponsione di compensi a terzi per cospicue somme (Euro 35.820 nel 2004 ed Euro: 10.000 nel 2005).

L’intimato ha resistito.

Il motivo è fondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, n.22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 23201 del 13/11/2015).

In altri termini, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 4492 del 21/03/2012).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha postulato la carenza del presupposto imponibile, in modo generico ed astratto: in particolare, pur avendo indicato la misura dei beni strumentali e sottolineato la limitata entità delle spese, a fronte dei ricavi, non ha accertato se le collaborazioni degli ausiliari avessero oppure no carattere occasionale, violando così i principi indicati da questa Suprema Corte a Sezioni Unite.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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