Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25982 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 183-2015 proposto da:

SOPENPAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA S. LUCIA 107,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 6659/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2013 r.g.n. 11314/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 28 novembre 2013, la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile, per inutile decorso del termine (D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5), l’opposizione svolta dalla Sopenpan s.r.l. (già la Donzelletta s.r.l.) avverso l’avviso di mora e l’opposizione alla cartella di pagamento, richiamata nel predetto avviso, fondata sul falso presupposto dell’inesistenza della notifica della cartella in riferimento ad omissione contributiva per gli anni 1997 e 1998;

2. la Corte di merito ha, pertanto, ritenuto precluso l’esame delle eccezioni, di merito e di prescrizione sollevate in appello, e soggetta a prescrizione decennale la pretesa contributiva cristallizzata nel titolo paragiudiziale, ex art. 2953 c.c.;

3. avverso tale sentenza Sopenpan s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, con controricorso;

4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

5. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso notificato alla parte personalmente, e non al difensore costituito nel giudizio di appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

6. l’eccezione di inammissibilità del ricorso notificato alla parte

personalmente, presso la sede della s.p.a. Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.), e non al difensore costituito nel giudizio di appello, è infondata per l’intervenuta costituzione dell’Agenzia, per avere l’atto raggiunto il suo scopo, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità (in riferimento alle vicende successorie che hanno interessato l’agente della riscossione, la difesa in giudizio, l’impugnazione di legittimità e la spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, cfr. Cass., Sez. U., n. 2087 del 2020; sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia v. Cass., Sez.U., n. 30008 del 2019);

7. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 1953,2907,2908 e 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., e della L. n. 335 del 1995, art. 3, si assume l’erronea parificazione della cartella esattoriale non opposta al giudicato, agli effetti dell’applicazione del termine di prescrizione, decennale per la Corte di merito anzichè quinquennale alla stregua della L. n. 335 del 1995;

8. il motivo è fondato alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, cui si intende dare continuità;

9. la sentenza citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti per lo stesso rapporto, e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628);

10. tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, tra i vizi che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., vi è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

11. in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

12. sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., (disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato);

13. lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010) (v., fra le più recenti, Cass. n. 2528 del 2020);

14. in conclusione, rigettati i denunciati profili di nullità, non ravvisandosi carenze del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e le ulteriori censure incentrate su vizi meramente formali della procedura, rimaste assorbite dall’intervenuta irretrattabilità del credito contributivo oggetto del giudizio, le considerazioni svolte impongono di accogliere il motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi;

15. la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito l’opposizione va accolta;

16. le spese dell’intero processo vanno compensate tenuto conto che Cass. S.U. n. 23397 del 2016 è successiva al ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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