Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25982 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI

36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIVITA SERGIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,

che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2006 R.G.N. 1354/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

Udito l’Avvocato MANFREDINI ORNELLA;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2006, ha accolto il gravame svolto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da C. B., aveva dichiarato indennizzabile l’infortunio occorso al C. in data (OMISSIS) e condannato l’INAIL a pagare l’indennità di inabilità temporanea e la rendita in relazione ai postumi invalidanti ritenuti accertati nella misura del 35 per cento.

2. La Corte territoriale, premesso che si verteva in fattispecie di infortunio in itinere alla quale era inapplicabile, ratione temporis, il D.Lgs. n. 38 del 2000, ravvisava un rischio elettivo nell’utilizzo ingiustificato da parte del C., che prestava abitualmente la propria opera nell’azienda agricola di famiglia, di un percorso, alla guida del trattore dell’azienda, per i prati scoscesi, alternativo al normale percorso (la strada agricola che collegava l’alpeggio a (OMISSIS)) e riteneva, pertanto, interrotto dal lavoratore il nesso causale fra la necessità di raggiungere l’abitazione e l’evento infortunistico.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso e l’infondatezza. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come infortunio in itinere la fattispecie, asserendo, invece, che l’evento, per modalità di accadimento evidenziate dalle risultanze probatorie, avrebbe avuto luogo nel corso della prestazione lavorativa e sarebbe stato causato da una scelta strettamente connessa all’attività lavorativa e non dettata, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, da motivi personali.

5. Preliminarmente ritiene il Collegio fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

6. Invero, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non può essere proposto dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

7. Il termine annuale di impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., è stabilito a pena di decadenza, insanabile e rilevabile d’ufficio, in quanto i termini di impugnazione sono fuori dalla disponibilità delle parti, così che il regime delle preclusioni vigente in materia non può essere superato nemmeno per acquiescenza della controparte.

8. Tale termine decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi il giorno della comunicazione che di tale deposito il cancelliere da alle parti, ex art. 133 c.p.c., comma 2, posto che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis.

9. Come ripetutamente statuito da questa Corte di legittimità, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista, dal 1 agosto al 15 settembre, dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, ha carattere generale, mentre hanno carattere tassativo le eccezioni, elencate nell’art. 3 della medesima legge, nel cui novero rientrano le controversie in materia di lavoro e previdenziali (recte: previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c., ora artt. 409 e 442 c.p.c.) (v., ex multis, Cass. 15376/2004; Cass. 2009/3192).

10. I precedenti richiamati dalla parte ricorrente, a conforto dell’asserita applicabilità della sospensione, nella controversia de qua, dei termini processuali non si appalesano conferenti, giacchè concernono la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 362 c.p.c., avverso pronuncia del Consiglio di Stato (Cass., SU, 26087/2007).

11. Nè assumono rilievo i dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto che il ricorrente adombra con la memoria autorizzata ex art. 378 c.p.c. giacchè il rito adottato dal giudice assume, comunque, una funzione enunciativa della natura della controversia e costituisce, per le parti, criterio di riferimento ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. n. 742 citata (ex multis, Cass. 3192/2009), essendo sottratto il regime dei termini d’impugnazione, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia.

12. Peraltro, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze nelle controversie di lavoro e previdenziali coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (ex multis, Cass. 23479/2007).

13. In definitiva, per le esposte considerazione, il ricorso per cassazione notificato in data 27 marzo 2007, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (mediante il deposito in cancelleria il 13 febbraio 2006), deve essere dichiarato inammissibile.

14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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