Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25981 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25981 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14829 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore
intimata

RG n. 14829/2011

Angel.

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria, sezione 15°, depositata in data 27 aprile 2010, numero 19/15/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale

Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
La società contribuente impugnò un atto di contestazione di sanzione
irrogate per il ritardato versamento di accise sul gas metano per l’anno 2002,
sostenendo l’inapplicabilità dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, numero 471, in ragione dell’applicabilità della disciplina speciale
stabilita dall’articolo 3, 4 0 comma del decreto legislativo numero 504 del 1995,
recante il testo unico delle accise.
La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando la specialità
della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del decreto legislativo
numero 471 del 1997 e la natura sanzionatoria dell’indennità di mora prevista
dal decreto legislativo numero 504 del 1995.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso ad un unico motivo.
La società non spiega difese.
Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997 e dell’artioclo
3, 4 0 comma, del decreto legislativo numero 504 del 1995, affermando la
diversità della sanzione e dell’indennità di mora e degli interessi

RG n. 14829/2011

Angeli a-Mari P no estensore

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rispettivamente previste dalle norme in esame, che ne consente la cumulativa
applicazione.
***
2.-La censura proposta è fondata.
2. /.-Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo
numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già

più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18
dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei
tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema
sanzionatorio costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il
numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che
preveda la reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della
riscossione.
Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accise,
effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
2.2.-Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione
dell’imposizione della somma da pagare: affiittiva quella della sanzione e
reintegrativa del patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità
della funzione esclude la specialità della seconda, che impedirebbe
l’applicazione della prima, secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14
aprile 2011, n. 8553; Cass., ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009,
RG n. 14829/2011

Angeli -Mar.Peso estensore

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n. 14303; Cass. 12 settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise). È dunque
errata la motivazione della sentenza impugnata, là dove afferma che il
versamento dell’indennità di mora escluderebbe l’applicabilità della sanzione.
D’altronde, anche la legge delega conforta questa conclusione: si consideri
che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, programma

adeguamento delle disposizioni sanzionatorie

attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri
direttivi dettati con il presente comma e revisione dell’entità delle sanzioni
attualmente previste con loro migliore commisurazione all’effettiva entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di
disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo
conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti
tributari dei Paesi membri dell’Unione europea», evidenziando in maniera
inequivocabile l’intento di apprestare una disciplina sanzionatoria uniforme per
tributi diversi.
3.-Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della
sentenza impugnata.
Non occorrendo accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col
rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla società.
Le particolarità della controversia comportano, tuttavia, la compensazione
delle spese inerenti alle fasi di merito e l’irripetibilità delle spese afferenti a
questa fase.
per questi motivi
La Corte

-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta dalla
società;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
RG n. 14829/2011

Angelina-Mia Pe

estensore

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-dichiara irripetibili le spese inerenti a questa fase.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

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