Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25981 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24023-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, emessa il 20/02/2013 e depositata il

13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 13 marzo 2013 la Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia – in riforma della decisione di primo grado – accoglieva la richiesta di R.E., rappresentante di commercio, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata in relazione agli anni 2001 – 2004 e 2005 – 2008.

Nella decisione impugnata, la CIR ha sostenuto che l’assoggettamento dell’agente alla relativa imposta non potrebbe configurarsi per il solo fatto dell’esistenza di un’impresa familiare, giacchè essa conserverebbe il trattamento e la natura di impresa individuale. E, nella specie, il coniuge avrebbe partecipato in maniera sporadica all’attività d’impresa. Inoltre, il R. non avrebbe avuto dipendenti, nè collaboratori esterni ed, essendo agente monomandatario, non avrebbe avuto alcuna necessità di creare un’autonoma organizzazione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo.

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., art. 5 TUIR, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume che, ai sensi dell’art. 230 bis c.c., l’impresa familiare sarebbe configurabile solo laddove i familiari partecipanti effettivamente prestassero la propria attività lavorativa in maniera proporzionata, per quantità e qualità, alla quota di partecipazione agli utili dichiarata. Conseguentemente, la stessa istituzione dell’impresa familiare determinerebbe il presupposto impositivo dell’IRAP, giacchè l’attività sarebbe esercitata con il fondamentale apporto di un collaboratore, che avrebbe partecipato, in maniera pregnante e qualificata, alla gestione dell’attività.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “L’IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sè, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organiata per la proda pione di beni e servizi, sicchè ne è soggetto passivo pire l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel “quind pluris” dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo”. (Sez. 6 – 5, n. 12616 del 17/06/2016; conf. Sez. 5, n. 10777 del 08/05/2013).

In altri termini, la presenza di un collaboratore nell’impresa familiare, per definizione autore di una prestazione di lavoro continuativa e determinante, è indice di un’autonoma organizzazione, diversamente da quanto ipotizzato dalla CTR.

Il ricorso va dunque accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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