Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25981 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 338/2013 R.G. proposto da:

CA AND CA SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Biagio Riccio con domicilio eletto in Roma presso l’avv.

Massimiliano Terrigno al viale Parioli n. 40;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 33/30/12 depositata il 02/05/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

26/06/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Alfonso Penso che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2004 con il quale l’Ufficio riprendeva a tassazione somme derivanti da operazioni di leasing nautico e immobiliare che riteneva esser state poste in essere per finalità estranee all’esercizio di impresa, nel dettaglio per finalità personali dell’unico socio; ciò in forza delle risultanze dell’attività di controllo svolta e consistente sia nella richiesta di chiarimenti al legale rappresentante sia nella disamina di documentazione della società contribuente.

La società impugnata l’atto di accertamento di fronte alla CTP di Milano; il gravame era rigettato dal primo giudice.

Seguiva appello della parte soccombente di fronte alla CTR della Lombardia; anche tale impugnazione era respinta.

Ricorre a questa Corte CA AND CA Service s.r.l. con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, della L. (rectius D.Lgs.) n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per avere la CTR ritenuto utilizzabili ai fini della prova le dichiarazioni rese di fronte all’Ufficio del sig. S., legale rappresentante della società contribuente, al quale l’invito a presentarsi è stato notificato in violazione del termine di 15 giorni previsto ex lege, senza quindi che sia stato consentito allo stesso adeguato termine per predisporre ed esibire la documentazione necessaria.

Il motivo risulta in primo luogo inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della pronuncia gravata; infatti, come si evince da quanto riportato a pag. 2 della decisione impugnata, la CTR ha valorizzato (quanto alla condotta del sig. S. tenuta in sede di invito a presentarsi all’Ufficio) non i documenti da questo prodotti, ma le dichiarazioni rese, secondo le quali “la società era stata nel 2004 costituita al solo scopo di ottenere il leasing di una imbarcazione altrimenti non concesso a persone fisiche” e che – ancora si legge in sentenza della CTR – “la barca era ormeggiata in Italia e tutte le spese per il personale contabilizzate erano relative alla manutenzione e gestione dell’imbarcazione stessa”; in dettaglio il natante (pag. 5) era collocato presso il porto di (OMISSIS).

Inoltre, il mezzo è comunque infondato dal momento che la CTR dà espressamente atto in motivazione (pag. 4) di come il sig. S. in concreto “si è presentato in Ufficio in data 11.12.2009 e, senza contestare il breve preavviso, ha rilasciato le dichiarazioni che riteneva opportune, ha prodotto parte della documentazione richiesta riservandosi di produrre il resto successivamente….”; ma non solo: questi “è poi tornato il 21.12.2009 producendo altra documentazione ed ha risposto ad altre richieste di chiarimenti…”. Nel concreto, quindi, da un lato non si evince che il mancato rispetto del termine (peraltro non sanzionato nè espressamente nè implicitamente con riferimento a invalidità degli atti dell’Ufficio posti in essere in sua violazione) abbia prodotto alcun pregiudizio per la difesa del contribuente; dall’altro non è dato comprendere come l’aver a disposizione l’intero termine avrebbe potuto consentire una difesa migliore, che è sempre possibile di fronte al giudice – salvo il caso di volontaria sottrazione di documenti al controllo, che qui non si pone – e che in ogni modo non trova applicazione ove si tratti semplicemente di consegnare documenti contabili, la cui modificazione a proprio favore certo non costituisce difesa dovendo semplicemente gli stessi esser solo regolarmente tenuti. Il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. f), come modificato dalla L. 342 del 2000, art. 46, non avendo l’Ufficio fornito la prova che l’imbarcazione, lunga oltre 24 metri e quindi atta alla navigazione solo in acque non comunitarie, abbia navigato in acque comunitarie; inoltre, proprio in forza di tali caratteristiche del natante, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto applicare la circ. 7 giugno 2002 n. 49E e la precedente circ. 2 agosto 2001 n. 76E calcolando l’Iva recuperata sulla base imponibile ridotta al 40% come indicato in tali provvedimenti di prassi.

Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato; in primo luogo detto mezzo articola una censura in direzione dell’atto impugnato, e non colpisce quindi la sentenza gravata che resta quindi immune da tal critica; inoltre, quanto dedotto risulta costituire in ogni caso questione di fatto riservata ai gradi del merito e non più proponibile in questa sede di Legittimità.

Secondariamente, a parte l’ovvia considerazione secondo la quale non può certo, per mera massima di esperienza, ritenersi che un natante di oltre 24 metri non possa fisicamente navigare in acque UE come si adombra in ricorso (è invero notorio che le dimensioni e profondità di tali acque non sono certo ovunque quelle dei “navigli” di (OMISSIS)) la CTR ha in ogni caso accertato – con valutazione di fatto non suscettibile di censura di fronte a questa Corte – che il natante stesso “era rimasto ormeggiato al porto di (OMISSIS)”, con ciò escludendosi che la stessa abbia navigato extra UE.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, comma 3, lett. b), per avere erroneamente la CTR ritenuto indetraibile l’Iva sulle operazioni oggetto del recupero, che in realtà costituivano atti preparatori all’esercizio dell’attività d’impresa e che come tali consentivano detta detrazione del tributo; il motivo è infondato.

Dalla lettura della sentenza gravata si evince come la CTR abbia accertato dal materiale probatorio in atti che la società (pag. 6) “era stata costituita per fini personali del socio unico senza svolgimento di alcuna attività sociale, legittimamente disconoscendo quindi i costi sostenuti”; ancora, il secondo giudice ha ritenuto che il contribuente non abbia “fornito alcuna prova, ai fini IVA, che la barca si fosse trovata in aree extracomunitarie…”; e ancora, quanto alle risultanze dei controlli contabili, “non risultano riflessi atti che possano configurare l’esercizio dell’attività sociale nè atti correttamente qualificabili come preparatori all’esercizio medesimo”.

Conseguentemente il secondo giudice ha correttamente applicato il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, in concreto però escludendone la rilevanza in quanto nel merito gli atti posti in essere non sono qualificabili come atti preparatori all’esercizio dell’impresa, che non è (altrettanto in concreto) mai realmente esistita.

Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 109, comma 5, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in mancanza di reddito per l’anno 2004, indeducibili i costi e indetraibile l’Iva in oggetto in quanto privi del requisito dell’inerenza all’attività d’impresa, risulta assorbito nella decisione dei motivi che precedono; comunque infondato, atteso che la prova della inerenza è a carico del contribuente.

Complessivamente quindi il ricorso è respinto con aggravio di spese che seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 9.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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