Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2598 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1115-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ INDUSTRIALE COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE (S.I.C.M.A.)

S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. (OMISSIS)),

elett dom.to in ROMA, al V.LE G. MAZZINI, n. 134, presso lo studio

del Prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, che lo rapp. e dif. in virtù

di procura speciale ai rogiti del Notaio F.M. del 31.1.2012,

rep. n. (OMISSIS), in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che in data 26.4.2005 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Chieti elevò, nei confronti della S.I.C.M.A., atto di contestazione n. (OMISSIS), con cui irrogò nei confronti della predetta società e per il periodo di imposta 2003, la sanzione di Euro 52.688,27, quale conseguenza dell’omessa fatturazione dell’acquisto, dalla Eurocardian S.p.A., di componenti per macchine agricole nonchè, dalla F.lli R. s.r.l., di materiali ferrosi;

che avverso tale provvedimento la S.I.C.M.A. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Chieti la quale, in accoglimento dello stesso, con sentenza n. 163 del 22.1.2008, “ritenendo la ricostruzione degli acquisti irregolarmente fatturati inattendibile, perchè basata su presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità precisione e concordanza scaturite unicamente dalle risultanze di un foglio di calcolo excel rinvenuto in sede di verifica” (cfr. ricorso, p. 2 primo cpv.);

che tale decisione fu impugnata, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, innanzi alla C.T.R. di l’Aquila che, con sentenza n. 254 del 15.11.2010, confermò la gravata pronunzia, condividendone le motivazioni e chiarendo come “correttamente i primi Giudici hanno evidenziato che le contestazioni dell’Ufficio si fondavano su di un impianto presuntivo creato attorno ad un solo foglio di calcolo, ritenuto dall’Ufficio un consuntivo periodico di ciclo produttivo aziendale, sebbene tale tesi non fosse provata nè suffragata da alcun elemento che potesse attestare la validità dell’impianto di verifica (…) solo in presenza di scritture palesemente inattendibili l’Ufficio può procedere secondo presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, presunzione e concordanza (…) diversamente, in assenza dell’inattendibilità delle scritture, l’uso del metodo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e, quindi, il ricorso a strumenti induttivi, è legittimato solo dalla presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr. motivazione, p. 5);

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita ed ha resistito con controricorso la S.I.C.M.A., la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.;

Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52,54 e 55, per avere la C.T.R. svalutato la rilevanza probatoria del “foglio di calcolo” rinvenuto presso l’abitazione dell’amministratore della S.I.C.M.A. e sotteso (all’atto di contestazione ed) all’irrogazione della sanzione, ritenendo che non vi fossero elementi in grado di suffragare la tesi dell’Ufficio, che aveva ravvisato in tale documento un “consuntivo periodico di ciclo produttivo”;

che con il secondo motivo l’Agenzia delle Dogane si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d e 2729 c.c., nonchè (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al mancato rilievo assegnato dalla C.T.R. agli elementi descritti dalla G.d.F. nel p.v.c. sotteso all’accertamento per cui è causa e da cui trarre elementi gravi, precisi e concordanti a carico del contribuente;

Ritenuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo;

che questa stessa Corte, con le recenti sentenze 26.5.2017, nn. 13303 e 13304, emesse tra le medesime parti, ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (cfr. anche Cass. n. 25610/2006; conf. Cass. n. 24051/2011; Cass. n. 4080/2015);

che tanto basta per fare emergere l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza, che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l’accertamento, mentre l’esistenza di tale giustificazione derivava, per ciò solo, dal rinvenimento di quel prospetto, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento;

che la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale de L’Aquila in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra, nonchè alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale de L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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