Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2598 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24709-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIANO
40, presso lo studio dell’avvocato MARIA MARTIGNETTI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del
25/09/2019 dal Consigliere PIERPAOLO GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 353/3/17 depositata in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 191/6/09 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per IVA e II.DD. 2000 e la relativa cartella di pagamento, emessi a seguito di accertamento a carico di P.M., per parte del periodo di imposta amministratore di diritto e, per parte, ritenuta amministratore di fatto di società di capitali, in relazione a contestate violazioni ed omissioni;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;
– La contribuente si è difesa con controricorso, che illustra con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Preliminarmente, vanno scrutinate e disattese le eccezioni formulate dalla contribuente di inammissibilità del ricorso, su cui la contribuente insiste anche nella memoria, per mancato rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., avendo l’Agenzia provveduto ad indicare nel corpo del ricorso i riferimenti necessari ad atti e documenti a supporto della propria prospettazione, come pure di indebita revisione delle valutazioni di merito e di erronea sussunzione del vizio denunciato nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , essendo l’unica doglianza contenuta nel ricorso una denuncia di errata applicazione del canone dell’onere della prova;
– L’ulteriore eccezione preliminare della contribuente, di inammissibilità della nuova produzione in giudizio della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Fermo n. 14/2009 da parte dell’Agenzia, avvenuta per la prima volta in sede di legittimità, deve invece essere accolta. Infatti, evidente il fatto che tale pronuncia è divenuta definitiva ben prima della proposizione del ricorso per cassazione, l’Agenzia non ha dimostrato la tempestiva produzione della sentenza nei gradi anteriori di giudizio e, conseguentemente, il documento va espunto dal giudizio e considerato irrilevante ai fini della decisione; – Nel merito, con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, degli artt. 2392,2393,2727 e 2729 c.c., per aver la CTR ritenuto fosse necessario per l’Agenzia provare che la P. avesse assunto il ruolo, per l’arco di tempo nel periodo di imposta in cui non era più amministratrice di diritto, il ruolo di unico dominus della società, esautorando da ogni potere il legale rappresentante pro tempore;
– La censura è fondata, nei termini che seguono. La mera delega della P., legale rappresentante della società di capitali Plastic 90 Srl dal 1995 al 2000, in favore di un suo collaboratore per l’arco tempo di alcuni mesi, a cavallo degli anni di imposta 1999 e 2000 in cui è stata in maternità, in assenza dei dovuti provvedimenti formali, in particolare la delibera assembleare che autorizzasse il mutamento di status e l’adeguamento dei dati sull’identificazione dell’amministratore legale rappresentante riportati nel registro delle imprese ai fini dell’opponibilità a terzi – elementi che non si ricavano dagli atti di causa – comporta la conservazione in capo alla delegante del ruolo di legale rappresentante di diritto della società;
– Diventa così superfluo approfondire la questione della amministrazione di fatto per alcuni mesi del periodo di imposta, in quanto per l’intero arco la contribuente è stata legale rappresentante di diritto della società e, in accoglimento del ricorso, per effetto della cassazione della sentenza impugnata con rinvio, la CTR delle Marche, in diversa composizione, rivaluterà la responsabilità della amministratrice di diritto della società con riguardo alle imposte contestate e alle sanzioni, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020