Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2598 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2598 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Equitalia Sardegna spa, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Via Giovanni Antonelli 4, presso lo studio
dell’Avv.to Alessandra Calabrò, e rappresentata e
difesa dall’Avv.to Giuseppe Luigi Cucca, in foza di
procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro

Pillai Fabio
intimato

avverso la sentenza n. 30/07/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Sardegna, depositata il
28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Equitalia Sardegna propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, nei confronti di

Data pubblicazione: 05/02/2014

,

Pillai Fabio (che non resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 30/07/2008, depositata
in data 28/05/2008, con la quale, in una
controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di mora, relativo ad una cartella di
pagamento della tassa rifiuti, è stata
parzialmente riformata la decisione n. 351/05/2005
della Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari, che aveva accolto il ricorso del
contribuente, annullando integralmente l’avviso di
mora, perché non motivato e privo di
sottoscrizione.
In particolare, i giudici d’appello, nel ritenere,
in riforma parziale della decisione di primo grado,
l’atto impugnato parzialmente nullo, limitatamente
all’intimazione di pagamento degli importi di C
2.466,83 e 3.703,22, per spese ed interessi, hanno
sostenuto che: l) l’avviso di mora, correlato ad
una cartella di pagamento regolarmente notificata
al contribuente (nel settembre 2003), rientrava tra
gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi ai
giudici tributari, ai sensi dell’art.19
d.lgs.546/1992, ma soltanto per vizi propri,
essendo ormai divenuto incontestabile il contenuto
dell’atto-presupposto, non impugnato; 2) l’avviso
di mora conteneva peraltro anche l’intimazione di
pagamento di somme ulteriori, relative ad interessi
e spese di riscossione, non contemplate dalla
cartella, e, sotto tale profilo, essendo
equiparabile ad un primo atto impositivo,
necessitava di specifica motivazione, mancante
nella fattispecie.
Considerato in diritto.

2

I

1. La ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.50
D.P.R.

602/1973,

avendo il giudice d’appello

erroneamente ritenuto l’avviso di mora o
intimazione di pagamento, che faceva seguito ad una
cartella di pagamento ritualmente notificata, non
sufficientemente motivato per la sola parte
relativa alle spese ed accessori, somme ulteriori

l’avviso era stato indubbiamente redatto in
conformità al modello, legale, approvato dal
Ministero delle Finanze (non necessitante,
peraltro, come rilevato dai giudici di appello,
della sottoscrizione dell’esattore,

“essendo

sufficiente l’intestazione per verificarne la
provenienza”).
2. La censura è fondata.
Recita l’art.50 del DPR 602/1973, nel testo in
vigore

ratione temporis: “l. Il concessionario

procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed
alla sospensione del pagamento. 2. Se
l’espropriazione non è iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall’articolo 26, di un avviso che contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui
al comma 2 è redatto in conformità al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze e
perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla
data della notifica.”.

3

rispetto a quelle portate dal ruolo, anche se

L’intimazione di pagamento, emessa ex art. 50, II
DPR

comma,

è

n.602/1973

dunque

funzionale

all’inizio dell’esecuzione forzata, laddove
quest’ultima non sia stata avviata entro un anno
dalla notificazione della cartella.
In

generale, questa Corte (Cass. Sez. 5, n.

13483/2007; Cass.3374/2012) ha affermato che, in
tema di riscossione delle imposte, l’avviso di mora

quella del precetto ed avente carattere necessario,
consiste nell’accertare il mancato pagamento del
debito tributano e nell’intimare al contribuente
l’effettuazione del versamento dovuto entro un
termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza
si procederà ad esecuzione forzata; la seconda
funzione è eventuale, ha natura sostanziale e
consiste nel portare a conoscenza del contribuente
per la prima volta la pretesa erariale, ove
l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla
regolare notifica dell’avviso di accertamento o di
liquidazione o della cartella esattoriale.
3. Ora, nella specie, la ricorrente deduce, in
ricorso, che l’intimazione di pagamento, di cui è
causa, è stata emessa in conformità del Modello
Ministeriale ex D.M.

28.06-1999 e successive

modificazioni e, non essendo previsto per
quell’atto un particolare obbligo di motivazione,
la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto
necessaria un ulteriore specifica motivazione dello
stesso in relazione all’indicazione del tasso di
interesse e del dettaglio delle varie voci di
riscossione, oltretutto accessorie, applicate dal
Concessionario ex lege, va cassata.
4.

Non

essendovi

necessità

di

ulteriori

accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va

4

assolve due funzioni: la prima, equivalente a

respinto il ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
integralmente compensate tra le parti, considerati
gli alterni esiti dei due gradi. Le spese
processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, in conformità del
D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione
nell’art.9,

convertito

dalla

comma
1.

2°,

271/2012

d.l.

1/2012,
(Cass.S.U.

17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna l’intimato al rimborso
delle spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C 900,00, a
titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi ed
accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

contenuta

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