Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25979 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17743-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.G., elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MARIA CAPE’ giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 10/04/2013 e depositata il

18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Paolo Maria Capè, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva accolto l’impugnazione di R.F.G., revisore contabile e sindaco, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2006 – 2010, per un totale di Euro 41.846,00.

Nella decisione impugnata, la CFR ha affermato che, per svolgere il ruolo di sindaco effettivo di società, non sarebbe stata richiesta l’organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’Agenzia che il precedente giurisprudenziale citato dalla decisione impugnata (Cass. n. 27893/2011) sarebbe stato incompleto, nel senso che la Corte Suprema avrebbe riconfermato l’orientamento secondo cui il principio impositivo sarebbe stato escluso solo dall’adempimento della funzione, senza il ricorso ad un’autonoma struttura organizzativa.

L’intimato ha resistito.

Il motivo è fondato.

La decisione giurisprudenziale citata (Sez. 5, n. 27983 del 2011), se letta nella sua completezza, sembra non stabilire un principio di esclusione generale dall’imposta, per chi eserciti la funzione di sindaco o revisore contabile, legando piuttosto tale esclusione alla carenza di un’autonoma attività organizzativa, come in tutte le ipotesi di presupposto impositivo legato all’IRAP.

Del resto, in un caso analogo, questa stessa Corte ha chiarito che, in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente (Sez. 6 – 5, n. 3434 del 05/03/2012).

D’altronde, la stessa sentenza impugnata da atto che il contribuente svolgeva la propria attività avvalendosi in maniera non occasionale del lavoro altrui, sicchè la spettanza o no dell’imposta avrebbe dovuto essere piuttosto) conseguenza di un’analisi condotta sugli elementi di prova allegati dal R. per escludere la sua assoggettabilità all’imposta.

Ne consegue la Cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè accerti, ai fini impositivi, modalità ed attività del contribuente.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA