Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25977 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9785-2013 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA MERLO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10704/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2013 R.G.N. 960/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ROBERTO

ROMEI;

udito l’Avvocato MARIA SARA MERLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 10704/2012, accogliendo l’appello proposto da M.G., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità delle tre sanzioni disciplinari comminate al ricorrente dall’Università degli Studi Roma Tre in data 18 novembre 2005, 24 novembre 2005 e 25 febbraio 2006.

2. Le tre sanzioni conservative di sospensione dal servizio per giorni tre erano state irrogate per violazione dei doveri di cui all’art. 43 CCNL in relazione a comportamenti tenuti sul luogo di lavoro dal M., con particolare riguardo al dovere del dipendente di collaborare con diligenza e mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata al principio di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, in relazione alle lett. a) ed f) della predetta norma collettiva: la prima sanzione aveva ad oggetto comportamenti tenuti il (OMISSIS), quando il ricorrente, indirizzando una lettera al Rettore e al Direttore amministrativo, aveva segnalato presunte irregolarità poste in essere dai responsabili dell’ufficio cui era addetto; la seconda atteneva a fatti commessi il (OMISSIS), quando il M., in relazione ad una richiesta di accesso agli atti dello stesso rivolta all’Ateneo, si era rifiutato di sottoscrivere la ricevuta che la collega di lavoro aveva provveduto a consegnargli personalmente in copia; la terza contestazione atteneva a fatti del (OMISSIS), quando il M. dapprima inviò una e-mail al responsabile della Divisione Servizi in merito ai criteri di distribuzione dei buoni pasto e successivamente inviò al medesimo responsabile una lettera sollecitando un incontro.

2.1. Ad avviso della datrice di lavoro, nel primo caso, le espressioni usate dal ricorrente nella missiva erano “finalizzate a delegittimare i preposti”; nel secondo caso, l’atteggiamento del dipendente era “volto a creare un clima di aperta ostilità e conflittualità nell’ambiente di lavoro, tale da condizionare negativamente l’ordinaria attività di servizio”; nel terzo caso, la e-mail inviata al responsabile della Divisione Servizi aveva “toni sarcastici” e l’incontro era stato richiesto “in modo irrispettoso”. I comportamenti erano volti “a creare intralcio all’attività dell’amministrazione e dei singoli colleghi, attraverso molteplici e ostinatamente ripetute richieste, talvolta minacciose, informazioni, dati e colloqui diretti a vari organi e uffici dell’Ateneo, non giustificate da ragioni d’ufficio nè esplicitanti il reale interesse per il quale vengono sollevate e che in realtà rivelano nel loro insieme il solo fine di contrapporsi e ostacolare l’organizzazione…”.

3. Tali sanzioni disciplinari sono state ritenute illegittime dalla Corte d’appello di Roma sulla base dei seguenti rilievi:

– era fondato il primo motivo di appello con cui il M. aveva dedotto la violazione del diritto di difesa per mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro: in sede testimoniale era emerso che il codice disciplinare non era affisso presso il luogo dove era impiegato il ricorrente, sito in (OMISSIS), essendo stato affisso presso i locali della Divisione Personale Tab, sito in (OMISSIS);

– era altresì fondato il secondo motivo con cui il M. aveva addebitato al Tribunale l’errata considerazione della sufficienza della pubblicazione del codice disciplinare sul sito Web: il CCNL prevede espressamente l’affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, disponendo espressamente che tale forma di pubblicità è tassativa e infungibile;

– il terzo motivo, vertente sulla considerazione espressa dal primo Giudice secondo cui i fatti addebitati erano connotati da disvalore etico, tale da non richiedere la previa indicazione nel codice disciplinare, era del pari fondato: nessuno dei fatti ascritti aveva carattere moralmente “offensivo”, in quanto il primo costituiva solo una legittima difesa del M. rispetto ad una situazione di grave disorganizzazione in cui l’ufficio si era trovato durante la sua assenza giustificata da ragioni di salute e la segnalazione del ricorrente si era resa necessaria al fine di evitare che di quella disfunzione potesse essere chiamato a rispondere personalmente; il secondo addebito non era contrario ad alcun principio morale o sociale; il terzo esprimeva soltanto una delle tante esigenze ordinarie che si manifestano nella vita di un ufficio, ivi compresa la necessità di conferire con un superiore gerarchico, che induce il subordinato a richiedere formalmente un colloquio.

4. Per la cassazione di tale sentenza l’Università degli Studi Roma Tre ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il M..

5. Il resistente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, denunciando omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censura la sentenza per non avere, nella disamina dei fatti ascritti nelle lettere di contestazione, debitamente considerato:

– quanto al primo addebito, che il dipendente aveva intenzionalmente denunciato inadempienze infondate; recato discredito a propri colleghi di lavoro e superiori; utilizzato toni denigratori, sarcastici e delegittimati, con l’aggravante di aver causato un malore ad un superiore, il tutto nell’ambito di un atteggiamento finalizzato a delegittimare i superiori, creando un clima di aperta ostilità e conflittualità, che interferisce negativamente nello svolgimento dell’attività di lavoro;

– quanto al secondo addebito, che il dipendente aveva rifiutato di sottoscrivere la ricevuta di ritorno relativa alla risposta ad una richiesta di accesso agli atti; non aveva collaborato con la dipendente che più volte aveva chiesto notizie relative la ricezione di detta risposta, fornendo ripetutamente notizie evasive; complessivamente aveva tenuto un comportamento non solo scarsamente collaborativo, ma evasivo, ostruzionistico, di aperta ostilità e conflittualità nei confronti dell’amministrazione di appartenenza;

– quanto alla terza contestazione, che il M. non si era limitato a inviare lettere di informazioni o richieste, ma aveva tenuto una condotta che muoveva solleciti pretestuosi in maniera sarcastica ed irrispettosa.

2. Il secondo motivo, denunciando violazione falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 del C.C.N.L. Università del 27 gennaio 2005, art. 45, censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l’affissione del codice disciplinare una forma di pubblicità infungibile. Innanzitutto, il codice disciplinare era affisso presso i locali della Divisione Personale TAB dell’Ateneo in spazi liberamente accessibili a tutti i dipendenti; inoltre, il testo integrale del CCNL era consultabile dai dipendenti sul sito Internet di Roma Tre; era dunque rispettato l’adempimento di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, il quale prescrive unicamente che le norme disciplinari siano portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti; quanto poi alla previsione contrattuale che allude alla pubblicità nel “posto di lavoro”, la locuzione non poteva essere intesa come riferibile a tutti i piani di tutti gli edifici di cui ciascun Ateneo si compone, alludendo invece, secondo la dizione atecnica utilizzata dalle parti sociali, ad un luogo accessibile per la consultazione da parte di tutti i dipendenti.

3. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

4. Quanto al primo motivo, va rilevato che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

4.2. La deduzione del vizio di motivazione di cui al primo motivo non corrisponde al modello processuale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, alla luce delle modifiche normative intervenute. Ciascuno degli addebiti è stato vagliato dalla Corte territoriale, che tuttavia ne ha dato una lettura diversa da quella prospettata dalla parte datoriale. Con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, la Corte di appello ha evidentemente ritenuto non valorizzabili quelle parti delle lettere di contestazione contenenti giudizi, valutazioni ed apprezzamenti formulati dall’Ateneo; una volta espunte tali qualificazioni, i comportamenti addebitati al M. si risolvevano – ad avviso della Corte territoriale – in lievi irregolarità o addirittura in fatti giuridicamente irrilevanti.

4.3. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (Cass. n. 7948 del 2011, n. 8293 del 2012). Tali principi, formulati nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mantengono validità con l’ulteriore precisazione che, alla luce della sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 delle S.U. sopra richiamata, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

4.4. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.

5. Quanto al secondo motivo, va premesso che, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole espulsive), che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 55, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (Cass. n. 21032 del 2016, n. 1926 del 2011).

5.1. Nel caso in esame, alla stregua della ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di merito, non ricorrevano i presupposti per derogare alla regola generale della pubblicità, poichè nessuno dei fatti ascritti, per come ricostruiti in giudizio, rilevava come violazione del c.d. minimo etico, nè tanto meno come fatto di rilevanza penale. Di conseguenza, si trattava di fatti sanzionabili ove rientranti in ipotesi contemplate dalle parti sociali come disciplinarmente rilevanti.

5.2. Il CCNL per il personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, all’art. 4, comma 8, prevede che “al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre”.

5.3. La censura di parte ricorrente si incentra sull’interpretazione della locuzione “in ogni posto di lavoro”. Assume l’Università ricorrente che non è accreditabile una lettura che esiga la presenza del codice disciplinare precisamente nel piano dell’edificio in cui è situato l’ufficio cui il dipendente è addetto. Tuttavia, parte ricorrente omette di considerare che, secondo la sentenza impugnata, non basta che il codice disciplinare sia affisso in un determinato luogo se il lavoratore sanzionato non abbia mai occasione, per ragioni di ufficio, di recarvisi.

5.4. Tale passaggio logico-giuridico non è stato specificamente impugnato, per cui la sentenza non è validamente censurata. Difatti, non è chiarito se e in quali termini la Divisione personale Tab costituisse “luogo di lavoro” tale per cui il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, avesse “occasione, per ragioni di ufficio, di recarvisi”.

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, con distrazione in favore dell’avv. Maria Sara Merlo, difensore dichiaratosi antistatario.

7. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dell’Università ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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