Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25976 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25976 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7631 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
Achille Buonafede, giusta procura speciale a margine
del ricorso
20k,

ricorrentecontro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro

tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
RG n. 763p/2010

Angeli

Data pubblicazione: 20/11/2013

PatLina 2 di 9

quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente
e contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore;
-intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la società l’avv. Achille Buonafede e per l’Agenzia delle dogane
l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La società contribuente impugnò l’atto di contestazione di sanzioni irrogate
per i ritardati versamenti di accise, sostenendo l’inapplicabilità dell’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in ragione
dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita dall’articolo 3, 4° comma del
decreto legislativo numero 504 del 1995, recante il testo unico delle accise.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, escludendo che
l’indennità di mora contemplata dal testo unico delle accise risponda a funzione
sanzionatoria, in quanto il relativo importo rimane fisso, indipendentemente
dalla durata del ritardo.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a quattro motivi, che illustra con memoria ex articolo 378 c.p.c.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Diritto

RG n. 7631/2010

Campania, sezione 41°, depositata in data 30 gennaio 2009, numero 18/41/09;

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/.-Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui
evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo
alle precedenti fasi del giudizio. E ciò in quanto, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, 1°
co., del d.leg. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i”poteri”, e le
“competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire

dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie fiscali in
forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente
legittimato è l’Agenzia fiscale e la controversia non si può instaurare nei
confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009,
n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).

2.- Con i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, la società lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 112, 345 e 346 del codice di procedura civile, in
relazione all’articolo 2697 del codice civile ed all’articolo 116 del codice di
procedura civile nonché la contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia. Deduce che la sentenza, là dove ha affermato l’applicabilità
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471 nella
sola ipotesi in cui il contribuente che abbia versato le accise in ritardo non
abbia altresì pagato l’indennità di mora, così accogliendo l’appello
dell’amministrazione, è incorsa in ultrapetizione, avendo fatto riferimento ad
un fatto, dato dall’omesso pagamento dell’indennità di mora, rimasto estraneo
al perimetro del giudizio ed ha conseguentemente violato i dettami degli
articoli 2697 del codice civile e 116 del codice di procedura civile in tema di
ripartizione dell’onere probatorio e di applicazione del principio di non
contestazione, peraltro con motivazione contraddittoria, in quanto non ha

RG n. 763120 I O

Angelina-Ma

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individuato alcun atto o documento dal quale ricavare il preteso omesso
versamento dell’indennità di mora primo motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3, 4 e 5 del codice di procedura civile,
la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo
471 del 1997, dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero
473 e degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del decreto legislativo 504 del 1995,

anche in relazione agli articoli 12 e 15 delle preleggi, l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché
l’omessa pronuncia, là dove la sentenza ha implicitamente ritenuto che la
sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997
ha portata generale e non già limitata ai soli tributi oggetto del decreto secondo

motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numeri 3 e 5 del codice di procedura civile, la
violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 471
del 1997, dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 473
e degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del decreto legislativo 504 del 1995, anche in
relazione agli articoli 12 e 15 delle preleggi, agli articoli 1, 6 e 10 dello statuto
del contribuente ed agli articoli 132, 112 e 118 del codice di procedura civile
nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il
testo unico delle accise è lex specialis della materia, là dove il decreto
legislativo numero 471 del 1997 è dettato per la disciplina delle sole imposte
dirette e per l’IVA, che l’indennità di mora ha natura sanzionatoria e non
risarcitoria e comunque la cumulativa applicazione dell’indennità di mora e
della sanzione in questione produrrebbe l’effetto di aggravamento degli oneri e
delle sanzioni tributarie, da ritenere in contrasto con i principi dello statuto dei
diritti del contribuente e, in particolare, con il principio di collaborazione e di
buona fede; chiede altresì di chiarire se una diversa interpretazione sia
conforme a Costituzione, prospettando al riguardo un’eccezione di illegittimità
costituzionale della normativa richiamata e, quanto al vizio di motivazione,
RG n. 763y2010

Angelina

estensore

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lamenta che la Commissione non ha considerato gli argomenti proposti dalla
società terzo motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3 e 5 del codice di procedura civile, la
violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 471
del 1997, dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 473
e degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del decreto legislativo 504 del 1995, anche in

relazione agli articoli 12 e 15 delle preleggi, agli articoli 1, 6 e 10 dello statuto
del contribuente ed agli articoli 132, 112 e 118 del codice di procedura civile
nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osserva che, alla
luce dei principi informatori del diritto tributario, trasfusi nell’articolo 6 dello
statuto del contribuente, a cagione dell’obiettiva incertezza sull’ambito e la
portata delle fattispecie in esame, si deve ritenere inapplicabile la sanzione
amministrativa contemplata dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 471
1997 in aggiunta all’indennità di mora quarto motivo.
***

3.-La complessiva censura proposta è infondata, anche se induce alla
correzione della motivazione della sentenza impugnata.
3. /.-Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo
numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già
più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18
dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei
tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema
sanzionatorio costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il
numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che
preveda la reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della
riscossione.

RG n. 7631/2010

Angelina- .ria

-nsore

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Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accíse,
effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,

40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione
della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l’applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass.,
ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12
settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise). È dunque errata la
motivazione della sentenza impugnata, là dove afferma che il versamento
dell’indennità di mora escluderebbe l’applicabilità della sanzione.
D’altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa
conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma l’<<... adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea», evidenziando in maniera inequivocabile l'intento di apprestare una disciplina sanzionatoria uniforme per tributi diversi. E pure i passi dei lavori parlamentari RG n. 761/2010 Angelina-Mari tensore 6 Pagina 7 di 9 citati in ricorso suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997) di «riordinare>> il sistema delle sanzioni tributarie non
penali creando organicità e unicità dei principi del sistema sanzionatorio,
cambiando la natura risarcitoria delle sanzioni in afflittiva.
Gli elementi addotti dalla società basati sui lavori preparatori che hanno

condotto all’adozione dei decreti in questione evidenziano che:
-alle sanzioni da tali decreti ridisegnate è assegnata natura afflittiva e non
risarcitoria;
-le disposizioni contenute nei singoli testi d’imposta hanno, invece, natura
risarcitoria e comunque di reintegrazione;
-per conseguenza, il principio di specialità fra norme tende ad eliminare la
duplicazione della sanzione. Duplicazione, dunque, in radice esclusa proprio in
considerazione della diversa funzione, nel nostro caso, di sanzione e d’indennità
di mora.
3.2.- Quanto agli argomenti addotti a sostegno della natura sanzionatoria
dell’indennità di mora prevista dal 4 0 comma dell’articolo 3 del testo unico delle
accise, è anzitutto inconferente l’argomento che intende evincere tale natura
dalla circostanza che la norma in questione del decreto legislativo 504 del 1995
contempla il pagamento, in aggiunta ad essa, degli interessi <.
È utile sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli
interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento al
sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori. Gli
interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di interessi
compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato
conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio
del creditore, che non paga subito; e la caratteristica di questi interessi, secondo
quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l’esempio classico è
RG n. 79i/2010

Angelina-Ma-. Pe itensore

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fissato dall’articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono
indipendentemente dall’imputabilità del ritardo al debitore, dunque
indipendentemente da finalità risarcitorie: per quest’aspetto, dunque, essi non
rappresentano una duplicazione rispetto all’indennità di mora, ma integrano il
complessivo regime di reintegrazione da tale norma apprestato.
3.3.-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell’omessa

graduazione dell’indennità di mora, il cui ammontare è disancorato dal danno
effettivamente subito.
L’ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e
forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle
corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all’effettiva entità dei
danni subiti: è la stessa contribuente a citare una di queste ipotesi, data dalla
predeterminazione del danno fissata dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori,
cui si può aggiungere, in via d’esempio, la predeterminazione del danno stabilita
dall’articolo 1591 del codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da
parte del conduttore in mora. D’altronde, anche le parti, nell’esercizio
dell’autonomia privata, possono liquidare preventivamente e forfettariamente il
danno, indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del
pregiudizio effettivamente subito, mediante la pattuizione di clausole penali.
3.4. -La disciplina è dunque chiara, coerente e non presenta manifesti vizi di
illegittimità costituzionale.
La chiarezza della disciplina e la sua uniforme applicazione da parte della
giurisprudenza di questa Corte esclude la configurabilità della condizione di
obiettiva incertezza posta a fondamento dell’ultimo motivo nonché
l’applicabilità dell’articolo 10 dello statuto del contribuente, che non può
escludere l’applicabilità di sanzioni espressamente previste, ricorrendone i
presupposti.
4.-Ne consegue il rigetto del ricorso.

RG n. 769/2010

Angelina-Ma

sore

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La particolarità della controversia, peraltro, comporta la compensazione di
tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte
-dichiara l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il

-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

Ministero dell’economia e delle finanze;

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