Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25976 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 16/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26957-2015 proposto da:

D.B.P., B.C.A., E.G.,

E.A., E.P., L.M.M., gli

ultimi nella qualità di eredi di E.A., elettivamente

domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio della dott.ssa CLAUDIA

MARANELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE CRIMALDI,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FONDI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CARDINALE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3892/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 07/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

uditi gli avvocati Pasquale CRIMALDI ed Antonio CARDINALE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO,

che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.P., B.C.A., E.A., E.G., E.P., L.M.M. impugnarono dinanzi al Tar l’ordinanza con la quale il Comune di Fondi aveva loro contestato la realizzazione di una lottizzazione abusiva e disposto la trascrizione nei registri immobiliari ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune, ed aveva accertato l’inottemperanza alla demolizione delle opere abusive, chiedendo che fosse qualificata come provvedimento amministrativo lesivo e, nel merito, fosse dichiarata illegittima. A fondamento dell’impugnazione dedussero che l’ordinanza aveva disposto l’acquisizione dell’area di sedime e di quella circostante pari a dieci volte la superficie totale senza contraddistinguere adeguatamente l’area interessata, non aveva indicato le ragioni di applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 7 e si era comunque posta in violazione della suddetta norma, per mancanza di specificazione della successiva attività di trascrizione ed acquisizione.

Il Tribunale amministrativo rigettò i ricorsi ed il Consiglio di Stato ha respinto, previa riunione, i successivi appelli, facendo leva sulla novità delle domande proposte in giudizio dagli appellanti.

Avverso questa sentenza costoro hanno proposto ricorso per ottenerne la cassazione, affidato ad un unico motivo, cui reagisce con controricorso il Comune di Fondi, il quale deposita altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dal Comune di Fondi perchè vi si evoca in maniera incongruente l’art. 363 c.p.c..

L’erronea indicazione dell’articolo di legge non costituisce difatti vizio invalidante del motivo quando si possa identificare il contenuto della censura attraverso le ragioni addotte.

Su un piano più generale, d’altronde, queste sezioni unite (Cass. n. 17931/13) hanno già avuto occasione di chiarire che la corretta articolazione del ricorso per cassazione non necessita di adozione di formule sacramentali o dell’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi cui sono riferibili i motivi.

L’esame del ricorso evidenzia quindi che i ricorrenti hanno inteso in realtà invocare l’art. 362 c.p.c., in quanto, a loro giudizio, la sentenza del Consiglio di Stato è affetta da radicale nullità, perchè costruita con un copia/incolla dei contenuti di altra pronuncia.

Il ricorso è inammissibile per altra ragione.

2.- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è consentito dall’ordinamento entro i limiti fissati dalla Costituzione e dai codici di procedura civile e del processo amministrativo.

Nel raggio d’azione tracciato dall’art. 111 Cost., comma 8, il ricorso per cassazione è proponibile ai sensi dell’art. 362 c.p.c. (“possono essere impugnate con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325, comma 2, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”) e dell’art. 110 c.p.a. (“il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”).

Le sezioni unite (vedi, fra varie, Cass. n. 18079/15) hanno più volte precisato il concetto di “motivi attinenti alla giurisdizione”, secondo la terminologia del codice di procedura civile, o inerenti alla giurisdizione, secondo il lessico del codice del processo amministrativo, che richiama quello costituzionale.

2.1.-Quel che conta, ai fini della decisione dell’odierna controversia, è che il motivo attinente alla giurisdizione è una forma speciale di violazione di legge, perchè riguarda specificamente le leggi che disciplinano la giurisdizione, traducendosi nella violazione delle norme di diritto che disciplinano i “limiti esterni” della giurisdizione. Ne deriva che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (ius receptum, per l’espressione del quale vedi, tra le ultime, Cass., sez. un., n. 18570/16).

2.2.- Il vizio rappresentato, di contro, nella sua stessa configurazione concerne un error in procedendo, che non eccede i limiti interni della giurisdizione amministrativa.

3.- Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3 sollecitata in memoria dal Comune di Fondi, ossia la mala fede o la colpa grave, non ravvisabili, di per sè, nella prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice.

4.- Le spese seguono la soccombenza.

3.-Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, liquidate in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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