Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25975 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25975

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 4 marzo 2016), confermando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, respinge l’appello proposto da D.N.G. – dirigente del Comune di Castellammare di Stabia riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelativa del rapporto di lavoro a seguito di vari procedimenti penali a suo carico – avverso la suindicata sentenza, che ha rigettato la domanda del D.N., volta ad ottenere delle differenze di denaro (per le prestazione effettuate per il Comune di Lettere e per l’indennità di risultato non riconosciutagli) rispetto a quanto stabilito, nella Delib. n. 86 del 10 dicembre 2004, dal Commissario straordinario, in sede di ricostruzione della carriera del dirigente con relativo conguaglio delle somme dovute per il periodo di sospensione del rapporto.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) In base all’art. 29 CCNL Area dirigenza Comparto Regioni e Autonomie Locali da applicare nella specie, in caso di sospensione cautelativa del rapporto di lavoro in conseguenza di procedimento penale l’interessato ha diritto ad una piena restitutio in integrum, anche da un punto di vista retributivo e non soltanto di mera riammissione in servizio, ma soltanto a fronte della conclusione del processo penale con assoluzione con formula “il fatto non sussiste” ovvero “l’imputato non lo ha commesso”, mentre nella specie i procedimenti penali a carico del D.N. si sono conclusi per dichiarazione dell’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;

b) quanto alle richieste risarcitorie va confermato l’assunto del primo giudice secondo cui il ricorrente non ha allegato e provato circostanze rilevanti in particolare in merito al danno da perdita di chance e va aggiunto che, anche con riguardo ai danni morali e materiali, è da escludere la sussistenza della colpa dell’Amministrazione, che ha disposto la sospensione cautelare in oggetto, in presenza dei relativi presupposti normativi e contrattuali;

c) con riguardo alle somme richieste per le prestazioni svolte in favore del Comune di Lettere, come affermato dal primo giudice, si tratta di compensi relativi ad attività non autorizzate dal Comune di Castellammare di Stabia che pertanto non possono essere attribuiti al dirigente, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53,comma 8;

d) infine è da escludere l’attribuibilità della indennità di risultato perchè questo compenso è collegato a particolari esplicazioni della prestazione lavorativa e al raggiungimento di determinati obiettivi, il che non può verificarsi in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

2. Il ricorso di D.N.G., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per nove motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Castellammare di Stabia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in nove motivi, ancorchè diversamente numerati in ricorso.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali, in riferimento all’art. 1207 c.c., censurandosi l’avvenuta applicazione, da parte della Corte territoriale, della suindicata norma contrattuale in mancanza di un procedimento e di un provvedimento disciplinare, essendo stata la sospensione cautelativa dal servizio motivata facendo esclusivo riferimento alle delibere comunali G.M. 26 gennaio 1996, n. 53 e ss., adottate ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 91, comma 1, seconda ipotesi, a seguito dell’emissione di misura penale restrittiva della libertà personale.

Si sostiene che la Corte d’appello, male interpretando la citata Cass. 14 marzo 2012, n. 4061, avrebbe applicato in modo errato il citato art. 29 CCNL, ritenendolo operante anche in difetto di procedimento e/o di sanzione disciplinare, in contrasto con l’art. 1207 c.c. e senza alcuna specifica motivazione al riguardo.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: a) il D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91 e 97; il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, anche in relazione al D.Lgs. n. 80 del 1998 e al D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 29 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali.

Si sostiene l’inapplicabilità dell’art. 29 del CCNL cit. perchè norma sopravvenuta rispetto ai fatti contestati, aggiungendosi che la correttezza di tale assunto deriverebbe anche dalla persistente applicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 3 del 1957, perchè la sospensione cautelare è un istituto che non rientra nella materia delle sanzioni disciplinari e nemmeno è disciplinato dagli articoli espressamente abrogati dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Peraltro, si aggiunge, che anche la giurisprudenza di legittimità afferma l’irretroattività dell’art. 29 CCNL cit. e la sua inapplicabilità agli illeciti disciplinari anteriori alla relativa entrata in vigore.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione: del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, dell’artt. 29 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali; dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato.

Si afferma che il citato art. 29 del CCNL non era applicabile anche per l’assenza nel Comune di Castellammare di Stabia dei relativi regolamenti di attuazione, come risulta dalla sentenza emessa tra le parti della Corte d’appello di Napoli n. 2320 del 2007, passata in giudicato.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali, in relazione all’art. 1207 c.c., per il mancato riconoscimento dell’indennità di risultato per tutto il periodo di sospensione facoltativa e non solo per quello cui si riferisce la prescrizione in sede penale.

1.5. Con il quinto motivo (dal ricorrente indicato come “quarto bis”) si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1207 c.c., in relazione dell’art. 2099 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., censurandosi il mancato accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennità di risultato, proposta anche come domanda risarcitoria.

1.6. Con il sesto motivo (dal ricorrente indicato come quinto) si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e dell’art. 11 delle Preleggi.

Si sostiene l’inapplicabilità del suddetto art. 53 perchè sopravvenuto ai fatti di causa e si aggiunge che comunque la norma è inapplicabile ai rapporti discontinui e saltuari, quali le prestazioni professionali rese dal ricorrente al Comune di Lettere e quindi al ricorrente vanno attribuiti i relativi compensi.

1.7. Con il settimo motivo (dal ricorrente indicato come sesto) si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.(error in procedendo), per omessa pronuncia sulle domande risarcitorie proposte.

1.8. Con l’ottavo motivo (dal ricorrente indicato come “sesto bis”) si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, anomalia motivazionale, violazione dell’art. 111 Cost., violazione dell’art. 132 c.p.c., per incoerente e quindi mancante motivazione sul rigetto delle domande risarcitorie.

1.9. Con il nono motivo (dal ricorrente indicato come “sesto ter”) si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, così indicati: a) la sospensione non riguardava solo il periodo cui si riferisce la prescrizione penale; b) oltre alla sospensione della retribuzione vi è stata la mancanza di contribuzione con conseguenze sulla pensione e il TFR; c) sulla retribuzione conguagliata è stata operata un’indebita ritenuta alla fonte.

3 – Esame delle censure;

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito precisate, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, ancorchè la relativa motivazione debba essere in parte rettificata (ex art. 384 c.p.c., u.c.) secondo le seguenti inducazioni.

3. Per chiarezza espositiva si premette quanto segue:

a) D.N.G. ha instaurato il presente giudizio per il mancato riconoscimento di tutti gli emolumenti relativi al periodo di sospensione cautelativa del rapporto di lavoro in conseguenza di procedimento penale, compreso tra il 30 gennaio 1996 e il 20 novembre 1998, eccettuato il periodo di detenzione dal 26 febbraio 1996 al 16 aprile 1996;

b) in particolare il D.N. si è lamentato del mancato riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera dopo la riammissione, dei seguenti emolumenti: le prestazioni effettuate per il Comune di Lettere e l’indennità di risultato non riconosciutagli affatto;

c) il Comune convenuto ha sostenuto la non attribuibilità del conguaglio per il suddetto periodo sulla base dell’art. 29, comma 5, CCNL Area dirigenza Comparto Regioni e Autonomie Locali essendosi il procedimento penale concluso per estinzione del reato per prescrizione e non con assoluzione con formula piena ed ha soggiunto che l’indennità di risultato non è riconoscibile perchè presuppone l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;

d) l’interessato ha anche chiesto il risarcimento del danno per perdita di chance e danni morali e materiali.

4. La principale questione controversa riguarda il mancato riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera dopo la riammissione, degli emolumenti rappresentati dalle prestazioni effettuate dal ricorrente per il Comune di Lettere e dall’indennità di risultato non riconosciutagli affatto.

Ebbene, al riguardo va precisato che – come affermato anche nella sentenza impugnata, ma solo ad abundantiam – gli emolumenti in concreto richiesti nella specie in ogni caso non spettano al D.N., per effetto della rispettiva disciplina e quindi a prescindere dalla formula conclusiva dei procedimenti penali cui è stato sottoposto il ricorrente.

5. In particolare, come rilevato anche dalla Corte d’appello, le somme richieste per le prestazioni svolte in favore del Comune di Lettere sono da qualificare come compensi relativi ad attività professionali non autorizzate dal Comune di Castellammare di Stabia, datore di lavoro del D.N..

Pertanto, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, il relativo provvedimento adottato dal Comune di Lettere “è nullo di diritto” e gli emolumenti previsti come corrispettivo dell’incarico non autorizzato, ove gravino su fondi in disponibilità dell’Amministrazione conferente, sono trasferiti all’Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

6. Questa disciplina – secondo cui è da escludere in radice l’attribuibilità dei compensi al dipendente, a prescindere da un procedimento penale o meno e da una sospensione o meno del rapporto di lavoro – si deve considerare del tutto conforme alla Costituzione (arg. ex Corte cost. sentenze n. 145 del 2002 e n. 206 del 1999), in quanto la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull’esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all’Amministrazione di appartenenza “essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poichè questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile” (Cass. SU 22 dicembre 2015, n. 25769).

Inoltre, in via di interpretazione evolutiva (arg. ex Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967; Cass. 13 maggio 1071, n. 1378; Cass. 26 giugno 1962, n. 1654) va sottolineato come, nel corso del tempo, la materia dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici abbia acquisito sempre maggiore rilievo, tanto da prevedere la vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sul rispetto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a norma della L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 49 e 50, anche con l’esercizio da parte dell’ANAC di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

7. Ne risulta che è da escludere in radice la possibilità di un conguaglio in favore del D.N., con riguardo agli emolumenti di cui si tratta, senza che possano nutrirsi dubbi sull’applicabilità, nella specie, del suddetto art. 53 (in cui è stato trasfuso il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, come modificato dapprima dal D.L. 14 settembre 1993, n. 358, art. 2, convertito dalla L. 12 novembre 1993, n. 448, poi dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361, art. 1, convertito dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 e infine dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 26).

Va infatti, sottolineato che, in base alla condivisa giurisprudenza di questa Corte:

a) a tutti i dipendenti pubblici a tempo pieno, anche degli enti locali come il D.N. – si applica il divieto dell’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell’incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 60, dall’Amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (vedi Cass. 8 luglio 2011, n. 15008 e il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, sia nella versione originaria sia in quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26,artt. 60 e ss. TU n. 3 del 1957 nonchè D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 92, e la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58 bis, aggiunto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 6, conv. dalla L. n. 40 del 1997);

b) la disciplina dettata dall’art. 53 cit., in materia di incarichi non autorizzati, pur potendo avere risvolti disciplinari aggiuntivi, in forza dell’espressa previsione contenuta nell’art. 53, comma 1, dello stesso decreto, riguarda la materia delle incompatibilità, ed è quindi estranea all’ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all’art. 55 dello stesso testo normativo (vedi: Cass. 15 gennaio 2015, n. 617 e Cass. 19 gennaio 2006, n. 967);

c) l’obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 7, in quanto imposto innanzitutto all’ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e, solo in difetto, al lavoratore che lo ha percepito, non è configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare (Cass. 26 marzo 2010, n. 7343);

d) neppure è configurabile come disciplina sanzionatoria disciplinare nei confronti del dipendente che ha svolto l’incarico non autorizzato quella dettata dall’art. 53, successivo comma 8, che è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi e stabilisce che, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo di diritto, mentre l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’Amministrazione conferente, è trasferito all’Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Anche della richiesta indennità di risultato è da escludere, in radice, l’attribuibilità al D.N., prescindendo dal tipo di conclusione dei procedimenti penali a suo carico.

Infatti – come accennato anche nella sentenza impugnata, ma anche in questo caso solo ad abundantiam – l’indennità di risultato è un compenso di carattere premiale, la cui attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (vedi: Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016, n. 12206).

Si tratta, quindi, di un emolumento che presuppone che il rapporto di lavoro sia in atto e che comunque non è certamente suscettibile di corresponsione “automatica”, non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione dell’indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48).

E’ pertanto evidente che:

a) in caso di sospensione del rapporto di lavoro derivante da una qualunque causa, manca la stessa base per effettuare la suddetta verifica;

b) comunque, anche nel caso in cui il rapporto non abbia subito sospensioni – come è, invece, accaduto per il D.N. – il giudice non può certamente sostituirsi all’organo deputato ad effettuare l’anzidetta discrezionale verifica dei risultati e, quindi, condannare “automaticamente” l’Amministrazione datrice di lavoro al pagamento, anche in forma risarcitoria, dell’indennità di risultato non percepita dal dirigente.

9. Da quanto fin qui esposto risulta che entrambi gli emolumenti la cui mancata corresponsione (nella Delib. n. 86 del 10 dicembre 2004 del Commissario straordinario, in sede di ricostruzione della carriera del dirigente con relativo conguaglio delle somme dovute per il periodo di sospensione del rapporto) il D.N. ha fatto valere in giudizio non possono essergli riconosciuti, a prescindere dalla formula con la quale i procedimenti penali a suo carico si sono conclusi e senza che abbia alcun rilievo l’individuazione della disciplina da applicare alla sospensione cautelativa dal servizio in argomento.

10. A ciò va aggiunto che, in linea generale, per tutte le censure riguardanti il mancato accoglimento delle domande risarcitorie, la ratio in base alla quale la Corte d’appello è pervenuta al relativo rigetto – carenza di allegazioni e prove – non risulta validamente contestata e comunque tutte le domande risarcitorie si collegano agli effetti della sospensione dal servizio, come si è detto, irrilevanti ai fini della domanda proposta nel ricorso introduttivo e, quindi, si rivelano tutte inammissibili, per le anzidette ragioni, come più avanti specificato.

11. Le anzidette osservazioni portano a:

a) l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, in quanto la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 29 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali e delle altre disposizioni normative richiamate dal ricorrente non è conferente, visto che come si è detto gli emolumenti in oggetto non spettano a prescindere dalla disciplina da applicare alla sospensione cautelativa dal servizio de qua e, d’altra parte, non vi è alcuna valida argomentazione idonea a contestare la statuizione della Corte d’appello in merito alla carenze probatorie sui danni di cui si è chiesto il risarcimento;

b) l’infondatezza del quarto e del quinto (in ricorso indicato come 4 bis) motivo, perchè riguardano la mancata corresponsione dell’indennità di risultato (oltretutto, richiamandosi, nel quarto motivo, l’art. 29 del CCNL cit.) la quale, come si è detto, deriva dalla natura stessa del suddetto emolumento e dalla relativa disciplina;

c) l’infondatezza del sesto motivo (indicato come cinque), perchè basato su una interpretazione errata dell’art. 53 del TU – vedi al riguardo i precedenti paragrafi da 5 a 7 – secondo cui tale disposizione non sarebbe applicabile nella specie, sia perchè sopravvenuta ai fatti di causa sia perchè la norma sarebbe comunque inapplicabile ai rapporti discontinui e saltuari, quali le prestazioni professionali rese dal ricorrente al Comune di Lettere e quindi al ricorrente andrebbero attribuiti i relativi compensi;

d) l’inammissibilità del settimo motivo (indicato come sesto) perchè con esso si denuncia l’error in procedendo rappresentato dall’omessa pronuncia sulle domande risarcitorie proposte, senza che ne ricorrano i presupposti, visto che dalla sentenza impugnata risulta che, quanto alle richieste risarcitorie, la Corte d’appello si è pronunciata congruamente confermando l’assunto del primo giudice secondo cui il ricorrente non ha allegato e provato circostanze rilevanti (in particolare in merito al danno da perdita di chance) e aggiungendo che, anche con riguardo ai danni morali e materiali, è da escludere la sussistenza della colpa dell’Amministrazione, che ha disposto la sospensione cautelare in oggetto, in presenza dei relativi presupposti normativi e contrattuali, statuizioni non contestate validamente dal ricorrente;

e) l’inammissibilità dell’ottavo motivo (dal ricorrente indicato come “sesto bis”) perchè con esso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, anomalia motivazionale, violazione dell’art. 111 Cost., violazione dell’art. 132 c.p.c., per incoerente e quindi mancante motivazione sul rigetto delle domande risarcitorie, senza che ne ricorrano i presupposti per quel che si è detto;

f) l’inammissibilità anche del nono motivo (dal ricorrente indicato come “sesto ter”) perchè con esso – senza tenere conto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e comunque con riguardo ad elementi del tutto irrilevanti, per quanto fin qui si è detto – si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di più fatti considerati “decisivi” per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, così indicati: 1) la sospensione non riguardava solo il periodo cui si riferisce la prescrizione penale; 2) oltre alla sospensione della retribuzione vi è stata la mancanza di contribuzione con conseguenze sulla pensione e il TFR; 3) sulla retribuzione conguagliata è stata operata un’indebita ritenuta alla fonte;

4 – Conclusioni;

12. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione lavoro, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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