Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25975 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,

presso lo studio dell’avvocato CARPAGNANO ROSA IDA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARPAGNANO DOMENICO SAVIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO “LINEA META” di DI TERLIZZI EMILIO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il Sig. GARDIN

LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIECO PASQUALE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1484/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2006 R.G.N. 2908/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Tribunale, giudice del lavoro, di Trani, depositato in data 17.6.2002, C.P., premesso di aver prestato la propria attività lavorativa presso la ditta “Linea Meta” di Terlizzi Emilio e di essere stato illegittimamente licenziato, chiedeva che venisse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

All’esito dell’assunzione di sommarie informazioni, il giudice adito ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro.

Con ricorso depositato l’11.11.2002 il C. promuoveva il consequenziale giudizio di merito.

Detto giudizio veniva interrotto con ordinanza del 26.11.2003 a seguito di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.

Con ricorso in data 29.11.2003 il C. provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, limitando la domanda alla sola declaratoria di illegittimità dell’impugnato licenziamento.

La curatela non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 2792 dell’8.6 – 17.6.2005 il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al C., condannando il fallimento al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso questa sentenza proponeva appello, limitatamente alla parte relativa alla condanna alle spese, la curatela fallimentare.

Con sentenza in data 4.7 – 18.7.2006 la Corte di appello di Bari, in accoglimento del proposto gravame, compensava interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, e disponeva altresì la compensazione delle spese del giudizio di appello.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. P. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la curatela intimata.

Diritto

Col predetto ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la palese illogicità giuridica delle ragioni addotte dalla Corte territoriale che aveva fondato la propria statuizione circa la compensazione delle spese di causa sulla mancata costituzione in giudizio della curatela fallimentare, trascurando di considerare che tale circostanza costituiva un fatto assolutamente neutro, nel senso che dalla stessa il giudice di merito non poteva, e non doveva, trarre elementi utili e decisivi ai fini della decisione.

Per contro il comportamento della curatela avrebbe potuto costituire un elemento di giudizio qualora il curatore fallimentare avesse riconosciuto la fondatezza della domanda attorea o avesse, anche fuori del processo, espressamente revocato l’atto risolutivo del rapporto.

Il ricorso non è fondato.

Osserva il Collegio che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. sez. 3^, 11.1.2008 n. 406).

In particolare la valutazione dei giusti motivi (alla stregua della normativa applicabile ratione temporis) è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio, avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92 c.p.c. ed alla natura di tali motivi che sfuggono a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche semplicemente esplicativa, non necessita, ove il decidente abbia fatto esplicito riferimento a tale lata previsione normativa, di alcuna specifica motivazione.

Con la precisazione che l’insindacabilità del giudizio circa la compensazione delle spese trova tuttavia un limite nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi della sua pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e della adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo.

Orbene nel caso di specie la Corte d’appello ha rilevato che la compensazione delle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale trovava adeguata giustificazione nel fatto che “il giudizio di primo grado aveva ad oggetto un accertamento (sulla legittimità del licenziamento intimato al C. dalla ditta in bonis) che coinvolgeva fatti posti in essere dal datore di lavoro e del tutto estranei alla sfera di conoscibilità della curatela”, con la conseguenza che la stessa era rimasta volutamente contumace nel giudizio di primo grado. In tal modo la Corte di merito ha dato adeguata spiegazione e contezza della proprie determinazioni, ancorando la propria decisione non già alla contumacia della curatela, bensì alla estraneità dei fatti in contestazione alla sfera di conoscibilità della stessa.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.

Segue a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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