Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25974 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 16/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G. 6546-2015 proposto da:

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

– ricorrenti –

contro

TELENORBA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Aldo Loiodice e Isabella Loiodice,

presso lo studio dei quali in Roma, via Ombrone n. 12, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e nei confronti di:

MTV ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Beniamino Caravita di Toritto e

Francesca Pace, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo

in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

– controricorrente –

e di:

LA 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Fabio Elefante, Beniamino Caravita di

Toritto e Domenico Ielo, elettivamente domiciliata presso lo studio

Bonelli erede Pappalardo in Roma, via Salaria n. 259;

– controricorrente –

e di

ALL MUSIC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Federico Sorrentino, presso lo studio

del quale in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e nei confronti di:

TELECOM ITALIA MEDIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

TBS TELEVISION BROADCASTING SYSTEM s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ASSOCIAZIONE CONFCONSUMATORI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del

2014, depositata in data 8 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Grasso; per All

Music s.p.a. l’Avvocato Federico Sorrentino; per LA 7 s.r.l.,

l’Avvocato Di Giandomenico per delega; per MTV Italia s.r.l.,

l’Avvocato Beniamino Caravita di Toritto; per Telenorba s.p.a.

l’Avvocato Isabella Loiodice;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Fuzio

Riccardo, il quale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del 2014, depositata in data 8 settembre 2014, con la quale sono stati respinti i ricorsi per revocazione proposti dai medesimi ricorrenti, nonchè da MTV Italia s.r.l., avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6021 del 2013, che aveva accolto il ricorso di Telenorba s.p.a., e per l’effetto, accertata l’inottemperanza di AGCOM al giudicato formatosi sulla sentenza C.d.S. n. 4660/2012 e dichiarata la nullità in parte qua della Delib. AGCOM n. 237/2013 e dell’allegato Piano di numerazione automatica dei canali/LCN, nella misura in cui aveva disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici, aveva ordinato ad AGCom di ottemperare alla sentenza C.d.S. n. 4660/2012 passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCom, aveva nominato commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari nei modi e nei tempi di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori necessarie prescrizioni dal medesimo Consiglio di Stato impartite, se richieste dal commissario ad acta;

che hanno resistito al ricorso, con distinti controricorsi, Telenorba s.p.a., MTV Italia s.r.l., la 7 s.r.l., All Music s.p.a., mentre non hanno svolto difese gli altri intimati Telecom Italia Media s.p.a., TBS Television Broadcasting System s.p.a. e Confconsumatori.

Considerato che con atto depositato il 21 ottobre 2016, avviato per la notifica il 17 ottobre 2016, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, preso atto che, con sentenza di queste Sezioni Unite n. 1836 del 2016, è stata cassata senza rinvio la sentenza n. 6021 del 2013 del Consiglio di Stato, oggetto del ricorso per revocazione deciso con la sentenza n. 4541 del 2014 qui impugnata, hanno rinunciato al ricorso;

che la rinuncia, della quale le parti costituite hanno dato atto all’odierna udienza di discussione, con dichiarazione di accettazione della stessa, appare idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

che deve quindi essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo le parti costituite dichiarato di accettare la rinuncia.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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