Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25974 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34691-2019 proposto da:

T.C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO TASSONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO RESTUCCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. n. 79147/2018 del GIUDICE DI PACE DI MILANO,

depositata il 12/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

T.C.S., cittadina filippina, ha impugnato il decreto in data 12/12/2018 con il quale il Prefetto di Milano ha disposto la relativa espulsione amministrativa, per essersi trattenuta sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, o comunque superiore a quanto previsto nel visto di ingresso, come previsto dalla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3;

a sostegno dell’impugnazione proposta, la ricorrente ha contestato il provvedimento di espulsione, tenuto conto: 1) che la questura di Milano aveva omesso di procedere alla trasmissione, alla Commissione territoriale competente, della domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante; 2) che il provvedimento espulsivo non era stato tradotto nella lingua del paese di origine della ricorrente e 3) che il decreto di espulsione era stato adottato a seguito di gravi vizi del procedimento e in carenza di adeguata motivazione;

con ordinanza resa in data 12/4/2019, il giudice di pace di Milano ha rigettato il ricorso di T.C.S., tenuto conto: 1) della mancata dimostrazione, da parte della ricorrente (ritualmente assistita da un mediatore culturale all’atto della sua presenza presso la Questura di Milano), della presentazione di alcuna domanda di protezione internazionale; 2) dell’avvenuta traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua inglese indicata, dalla stessa ricorrente, quale lingua preferita e scelta per la notifica degli atti del procedimento; 3) della mancata dimostrazione dell’esposizione della ricorrente ad alcun rischio di persecuzione, di danno grave alla persona o di lesione di diritti fondamentali;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da T.C.S. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, pur non tempestivamente costituito, ha depositato una dichiarazione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi controversi, essendo il giudice a quo incorso nella grave violazione delle norme concernenti la ripartizione della competenza a decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante, omettendo di rilevare l’inammissibilità della pretesa della Questura di Milano di: 1) esaminare nel merito detta domanda; 2) ritenerne insussistenti i presupposti e 3) trascurarne la trasmissione alla Commissione territoriale istituzionalmente competente a conoscerne;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, l’odierna ricorrente muova (erroneamente) dal carattere incontroverso di una premessa in fatto la cui sussistenza è stata, viceversa, radicalmente esclusa dal giudice a quo sulla base di una legittima valutazione nel merito dei fatti di causa;

sul punto, è appena il caso di rilevare come il giudice di pace, dopo aver espressamente evidenziato la mancata dimostrazione, da parte dell’odierna istante, di alcuna domanda di protezione internazionale, abbia piuttosto sottolineato il carattere significativo del ricorso della circostanza consistita nell’avvenuta compilazione e sottoscrizione, da parte della stessa ricorrente (e alla presenza di un mediatore culturale) del foglio-notizie depositato in giudizio dalla Questura di Milano, della cui copia l’interessata era rimasta in possesso;

detta circostanza – secondo la valutazione espressa in forma logicamente plausibile dal giudice a quo – doveva dunque ritenersi tale da rendere inverosimile (e dunque oggettivamente non credibile) che alla T.C. non fosse stata, allo stesso modo, consegnata una copia della richiesta di protezione internazionale, là dove la stessa fosse stata effettivamente formalizzata;

conseguentemente – avendo il giudice a quo ritenuto (in termini logicamente congrui e giuridicamente legittimi) che l’odierna ricorrente non avesse adeguatamente fornito la prova dell’avvenuta proposizione di alcuna domanda di protezione internazionale – l’odierna doglianza, in quanto avanzata sul diverso presupposto dell’avvenuta proposizione di detta domanda, deve ritenersi tale da risolversi in una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in questa sede di legittimità;

con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice di pace erroneamente trascurato di esercitare i propri doveri di cooperazione istruttoria allo scopo di riconoscere sussistenti i presupposti della non espellibilità dell’istante dal territorio nazionale in ragione dei concreti rischi di persecuzione in caso di rimpatrio allegati dalla ricorrente;

con il terzo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto legittima l’utilizzazione, da parte dell’amministrazione avversaria, della lingua veicolare inglese per la traduzione del decreto di espulsione e degli atti adesso collegati;

il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo;

osserva, al riguardo, il Collegio come la disciplina invocata dall’odierna ricorrente a fondamento della dedotta violazione, da parte del giudice a quo, dei doveri di cooperazione istruttoria sullo stesso (asseritamente) incombenti, pur non essendo espressamente dettata con riguardo all’ambito processuale in esame (trattandosi di una disciplina testualmente riferita alle decisioni connesse alla proposizione di domande di protezione internazionale, e non già alle decisioni che attengono alla verifica dei presupposti di legittimità del decreto di espulsione), appare comunque applicabile in tutti casi in cui al giudice di pace, in sede di impugnazione del decreto di espulsione, sia sottoposto l’esame di fatti non considerati o sopravvenuti rispetto al procedimento rivolto al riconoscimento della protezione internazionale;

sul punto, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, una volta negato il riconoscimento, da parte della Commissione competente, dello status di rifugiato (non impugnato dal richiedente), là dove l’opposizione all’espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, si fondi su ragioni nuove o diverse da quelle già poste a oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, occorre, non solo che le “novità” siano valutate in senso oggettivo e soggettivo (integrando tale ultimo requisito, oltre i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale, perchè non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dall’autorità decidente), ma anche che l’accertamento del giudice (dell’impugnazione) dell’espulsione sia condotto nel rispetto dell’obbligo di cooperazione istruttoria, essendovi lo stesso giudice tenuto al pari di quello della protezione internazionale (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 33166 del 16/12/2019, Rv. 656559 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4230 del 20/02/2013, Rv. 625460 – 01);

ciò posto, ritiene il Collegio che, al caso consistente nella sottoposizione al giudice dell’espulsione di fatti nuovi o diversi rispetto a quelli già sottoposti al giudice della protezione internazionale, debba ritenersi sostanzialmente equivalente il caso consistente nella proposizione, per la prima volta davanti a detto giudice, di fatti rilevanti ai fini del riconoscimento di una delle figure di protezione internazionale, pur se l’interessato abbia precedentemente trascurato (indipendentemente da una sua colpa) di avanzare in termini formali tale ultima domanda, con la conseguenza che, una volta impugnata l’espulsione, e dedotto il ricorso di fatti potenzialmente coincidenti con quelli di cui all’art. 19 t.u. immigrazione, il giudice dell’espulsione non può limitarsi a ritenere meramente non comprovata l’esposizione dell’interessato ad alcun rischio di persecuzione, di danno grave alla persona o di lesione di diritti fondamentali, se non dopo aver adeguatamente esercitato tutti i doveri di cooperazione istruttoria imposti dalla legge allo stesso giudice della protezione internazionale;

nel caso di specie, essendosi il giudice a quo limitato a rilevare la mera mancata dimostrazione, da parte della richiedente, di “fatti reali e concreti” attestanti il ricorso dei rischi dalla stessa allegati in ragione del rimpatrio, senza assolvere in alcun modo ai doveri di cooperazione istruttoria indispensabili ai fini dell’eventuale riscontro delle allegazioni dell’istante, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per violazione degli specifici canoni normativi invocati dall’odierna ricorrente con la censura in esame;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del secondo motivo (dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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