Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25974 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 76/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCI

GIOVAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

METROSUD S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in

atti;

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., anche quale incorporante della

Società GENERALI VITA S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato PALLOTTA GIAMPIERO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGANO PAOLO EMILIO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6918/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 5171/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

uditi gli Avvocati PAGANO PAOLO EMILIO e MARSIGLIA GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato in data 26.9.2002, B.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Metrosud soc. coop. p.a., dal 1 gennaio 1996 in qualità di dirigente, esponeva di essersi assentato per malattia a decorrere dal 21.1.2000 venendo sottoposto in data 26.2.2000 ad intervento chirurgico per l’asportazione di due linfonodi in sede inguinale; di aver regolarmente inviato alla Metrosud s.c.p.a. la certificazione medica relativa all’assenza per malattia; di essere stato licenziato con comunicazione pervenuta il 28.2.2000 e con effetto dalla ricezione di tale comunicazione; di essere stato quindi dichiarato invalido in misura superiore ai 2/3 con comunicazione dell’INPDAI del 20.10.2000; di aver invano richiesto alla Assicurazioni Generali s.p.a. il pagamento dell’indennità per invalidità permanente spettante in forza della polizza assicurativa cumulativa sottoscritta dalla Metrosud con detta società di assicurazione in attuazione dell’art. 12 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali; di aver ricevuto dalla Generali Vita s.p.a.

lettera del 21.9.2001 con la quale gli veniva comunicata l’impossibilità di liquidare l’indennità richiesta in quanto al momento della denuncia dell’invalidità egli era già cessato dall’assicurazione; di aver ulteriormente sollecitato il pagamento delle somme dovutegli in conseguenza dell’assicurazione stipulata; di aver chiesto in data 26.11.2001 direttamente alla Metrosud il pagamento dell’indennità spettante rilevando che l’insorgenza dello stato di malattia e l’intervento chirurgico si erano verificati in costanza di rapporto di lavoro. Chiedeva pertanto, in presenza del rifiuto manifestato dalla Assicurazioni Generali s.p.a. di adempiere alla obbligazione sul presupposto di una presunta inoperatività del contratto assicurativo, la condanna della Metrosud, in quanto soggetto direttamente obbligato in dipendenza dei suoi obblighi contrattuali ed in considerazione della condotta omissiva posta in essere dalla stessa configurante una vera responsabilità contrattuale per inadempimento delle proprie prestazioni, al pagamento della somma di L. 280.000.000 spettantegli ai sensi dell’art. 12 del CCNL di settore, oltre accessori.

Istauratosi il contraddittorio, la Metrosud s.c.p.a. eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava il dedotto inadempimento contrattuale rilevando tra l’altro che il provvedimento di licenziamento era stato adottato e comunicato al B. per motivi del tutto estranei alla malattia che lo aveva colpito e prima che lo stesso avesse inviato qualsiasi certificazione medica.

Autorizzata, su richiesta della Metrosud, la chiamata in causa della Assicurazioni Generali s.p.a., la stessa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato il ramo d’azienda ceduto alla Generali Vita s.p.a.; nel merito eccepiva l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto in questione, nonchè l’infondatezza della pretesa azionata in giudizio in considerazione della inoperatività della copertura assicurativa per essere il riconoscimento dello stato di invalidità intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Interveniva volontariamente nel giudizio la Generali Vita s.p.a. la quale, riconoscendosi effettiva legittimata passiva in luogo della Assicurazioni Generali s.p.a., faceva proprie le eccezioni e difese avanzate da quest’ultima.

Con sentenza n. 6830 in data 19.3.2004 il Tribunale adito dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Assicurazioni Generali s.p.a. e quindi la inammissibilità della chiamata in causa della stessa e delle domande proposte nei confronti della predetta dal ricorrente; rigettava le domande proposte da quest’ultimo nei confronti della Metrosud s.c.p.a. e della Generali Vita s.p.a.;

compensava le spese di giudizio.

In particolare il giudice di primo grado rilevava che nessun addebito poteva muoversi alla Metrosud la quale aveva operato coerentemente alle previsioni del contratto collettivo e non aveva omesso alcun adempimento posto suo carico; e rilevava altresì che, se pur doveva ritenersi l’operatività della polizza assicurativa dal momento che l’oggetto della copertura si era verificato in costanza di rapporto di lavoro, la pretesa azionata dal ricorrente nei confronti della Generali Vita s.p.a. doveva ritenersi estinta per prescrizione ai sensi dell’art. 2952 c.c., comma 2.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8.11 – 27.12.2005, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il giudice di primo grado aveva ritenuto operante la copertura assicurativa in relazione alla malattia che aveva colpito il B. e che tale statuizione non era stata oggetto di censura alcuna da parte di quest’ultimo; e rilevava altresì che nessuna censura aveva sollevato l’appellante avverso la statuizione del giudice di primo grado che aveva escluso la decadenza per mancata denuncia dell’evento e l’esistenza di alcuna specifica violazione da parte della Metrosud degli obblighi nascenti dal contratto di assicurazione che avessero determinato il venir meno del diritto in capo all’assicurato alla prestazione assicurativa.

Osservava inoltre che il contratto di assicurazione stipulato in base all’art. 12 CCNL di settore dalla Metrosud con la Assicurazioni Generali s.p.a. era riconducibile allo schema negoziale, disciplinato dall’art. 1891 c.c., del contratto per conto di chi spetta, e che in relazione a tale contratto nessun inadempimento poteva ravvisarsi in capo alla società datoriale non avendo tra l’altro la stessa alcun obbligo di attivarsi per la liquidazione del danno nell’interesse dell’assicurato. Posto pertanto che incombeva a carico di quest’ultimo l’onere di attivarsi al fine di conseguire la prestazione assicurativa, rilevava che a tale onere non aveva tempestivamente ottemperato il B., di talchè si era maturato nei confronti dello stesso il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. G. con un motivo di impugnazione.

Resistono, con separati controricorsi, la Metrosud s.c.p.a. e la Assicurazioni Generali s.p.a., anche quale incorporante la Generali Vita s.p.a.

La Metrosud s.c.p.a. ha depositato memoria ex art 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, argomentando dalla ritenuta applicabilità nella fattispecie in esame dell’art. 1891 c.c. sotto il profilo che il contratto assicurativo rientrerebbe nel suddetto schema negoziale, e ritenendo conseguentemente l’assenza di ogni colpevole comportamento imputabile alla Metrosud atteso che incomberebbe esclusivamente all’assicurato l’onere di attivarsi per il conseguimento delle prestazioni dovute, aveva in realtà omesso di esaminare il punto decisivo e focale del giudizio, costituito dalla violazione dell’art. 12 del CCNL di settore in relazione alla dedotta invalidità ed inoperatività della polizza per fatto e colpa imputabili alla Metrosud, quale datore di lavoro. Tale punto non era stato preso in considerazione nell’impugnata sentenza che invece aveva deciso – evidentemente sulla base dell’apodittica convinzione di una polizza valida ed operativa – solo ed esclusivamente sulla natura del contratto di assicurazione, ritenendo l’assenza di alcun comportamento colpevole a carico della società; per contro, in presenza di una polizza invalida e non operativa, una corretta pronuncia non poteva che pervenire a conclusioni diametralmente opposte, riconoscendo la inadempienza della Metrosud con riferimento sia alle previsioni contrattuali dell’art. 12 CCNL, sia allo specifico contratto assicurativo. E pertanto diverso sarebbe stato il giudizio anche in merito alla ritenuta prescrizione annuale del diritto ex art. 2952 c.c. Il ricorso è improcedibile per la mancata allegazione allo stesso del contratto di assicurazione oggetto della presente controversia e del CCNL per i dirigenti di aziende industriali in relazione al quale si assume la violazione del disposto dell’art. 12.

Ed invero il punto fondamentale, intorno a cui ruota tutta la vicenda in esame, è quello relativo alla valutazione ed interpretazione del suddetto contratto di assicurazione in relazione al contenuto dell’art. 12 del CCNL di settore; di conseguenza nel presente giudizio il ricorrente, nel rilevare l’erronea interpretazione della polizza assicurativa in questione, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto di tale polizza e dell’art. 12 del CCNL di settore, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.

In proposito osserva il Collegio, come già è stato fatto in altre decisioni (Cass. sez. 3^, 4.9.2008 n. 22303), che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi della erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere è adempiuto con la esatta indicazione nel ricorso in quale parte del fascicolo di esso ricorrente si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento, o quanto meno degli specifici capi del documento cui si riferiscono le censure proposte. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Sul punto ha evidenziato questa Corte che “è evidente che là dove la legge prescrive che il documento sia indicato specificamente l’onere di specificazione non concerne solo il ed. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiali, ma anche il c.d. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo secondo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurarsi un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (Cass. sez. 3^, 4.9.2008 n. 22303).

La mancata ottemperanza a tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso.

A ciò deve ulteriormente aggiungersi – ad ulteriore riprova della rilevata improcedibilità del ricorso – che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione, atteso che il sindacato di questa Corte non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Pertanto, onde far valere l’erronea interpretazione di un atto contrattuale, il ricorrente per cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in qual modo e con quali considerazioni – nella fattispecie concreta – il giudice del merito se ne sia discostato, riportando, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto in contestazione, anche quando la sentenza vi abbia fatto riferimento, qualora ciò non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato che il ricorrente medesimo pretenda in ipotesi di attribuirvi (Cass. sez. 2^, 2.8.2005 n. 16132; Cass. sez. lav., 21.4.2005 n. 8296; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. lav., 9.2.2004 n. 2394; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4948; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4905).

Per completezza di esposizione rileva il Collegio che il ricorso proposto non può trovare accoglimento anche sotto un ulteriore profilo.

Ed invero la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come il giudice di primo grado avesse rilevato che “nessun addebito poteva muoversi alla Metrosud, la quale: 1) aveva stipulato la polizza come prevista dal contratto collettivo; b) non aveva licenziato il B. per ragioni connesse alla sua malattia; c) nulla aveva saputo della malattia stessa prima del licenziamento; d) non aveva omesso alcun adempimento a suo carico, non avendo obbligo alcuno di attivarsi per la liquidazione del danno a favore del suo ex dipendente”, e fosse pervenuto di conseguenza alla conclusione della operatività della polizza assicurativa e della esclusione di alcuna violazione da parte della Metrosud degli obblighi posti a carico della stessa, aveva rilevato che avverso detta statuizione il lavoratore suddetto non aveva sollevato alcuna specifica censura nell’atto di gravame; a fronte di siffatta statuizione del giudice di appello l’odierno ricorrente ha eccepito che la Corte di merito aveva omesso di esaminare il punto decisivo e focale del giudizio, costituito dalla violazione dell’art. 12 del CCNL di settore in relazione alla dedotta invalidità ed inoperatività della polizza per fatto e colpa imputabili alla Metrosud (sotto il profilo dell’assenza di copertura assicurativa a causa del depennamento operato dalla Generali a seguito della comunicazione effettuata dalla Metrosud, quale contraente).

Orbene, osserva il Collegio che pregiudiziale ad ogni determinazione in ordine alla lamentata omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di appello su una specifica determinata questione, si appalesa, in base al principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, l’accertamento della effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del suddetto giudice (in special modo laddove il giudice dell’appello ha escluso che la questione avesse costituito oggetto di gravame); e pertanto nel caso di specie il B., nel rilevare la carenza di motivazione nella sentenza di appello sulla questione relativa alla inoperatività della polizza assicurativa in oggetto, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto dell’appello proposto sul punto, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva proposizione della domanda in parola nell’appello e, altresì, il preciso contenuto della stessa. Tale omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

E pertanto anche sotto questo ulteriore profilo il ricorso non può trovare accoglimento.

Segue a tale pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti della Metrosud e delle Assicurazioni Generali, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della Metrosud s.c.p.a. e della Assicurazioni Generali s.p.a., delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 500,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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