Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25973 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., D.G.A., P.A., DI.

L.A.L., R.V., DI.MA.GI.,

C.C., DE.SA.AN., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAZZIA NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo

studio dell’avvocato SCHIFONE PIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CENTONZE GAETANO e da ultimo domiciliata presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2006 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 03/07/2006 R.G.N. 130/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato MAZZIA NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Taranto, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.C. ed altri nei confronti della Regione Puglia di cui erano dipendenti, per ottenere la qualifica di settimo livello dalla data di inquadramento nei ruoli regionali e nell’ottava qualifica funzionale dal primo gennaio 1983. Sostennero che, transitati come docenti presso la Regione dallo Stato o dal parastato, e reinquadrati nel sesto livello in forza della L.R. n. 35 del 1990, avevano maturato il diritto a fruire del beneficio del ed, triennio dinamico, previsto per i dipendenti regionali dalla L.R. n. 16 del 1980, art. 40, comma 3 e dalla L.R. n. 22 del 1981, art. 15 in quanto tutti in servizio presso l’amministrazione di provenienza al 31.1.81 con un’anzianità di servizio di oltre tre anni. Nel contraddittorio con la Regione, che si opponeva alla domanda, il primo Giudice la rigettava sul duplice rilievo che i ricorrenti, alla data del 30.9.78, non erano inquadrati nei ruoli regionali, e perchè nell’amministrazione di provenienza avevano il quinto e non il sesto livello. I giudici d’appello, confermando la statuizione di rigetto, osservavano che i ricorrenti, prima di transitare nei ruoli regionali, avevano svolto attività lavorativa nell’ambito della scuola statale, con incarichi temporanei di pochi mesi anche se costantemente rinnovati. La L. n. 16 del 1980, art. 46 conferiva il diritto all’inquadramento in settimo livello solo a coloro che al 30 settembre 1978 fossero in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel sesto livello, ma i ricorrenti non avevano questa anzianità alla data suddetta.

Soggiungeva la Corte territoriale che il diritto preteso non poteva discendere dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1574/99, che aveva riconosciuto l’applicazione della L. n. 16 del 1980 concernente gli impiegati regionali, ivi compreso il c.d. triennio dinamico, anche a coloro che erano transitati alla Regione in forza della L.R. n. 16 del 1984, perchè i ricorrenti non erano in possesso del requisito ivi previsto, e cioè di essere stati dipendenti di ruolo, o anche non di ruolo, ma a tempo indeterminato dello Stato o di altri Enti, dal momento che i ricorrenti avevano avuto solo contratti a tempo determinato.

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con tre motivi illustrati da memoria. Resiste la Regione Puglia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione della L.R. n. 16 del 1980, art. 40, perchè il triennio dinamico previsto da detta disposizione per i dipendenti della Regione, si applicherebbe anche a loro in forza dell’art. 47 della medesima legge, il quale valorizza anche tutti i servizi non di ruolo e discontinui comunque prestati anteriormente all’inquadramento nei ruoli regionali.

Con il secondo motivo si denunzia violazione della L.R. n. 16 del 1984. Assumono i ricorrenti di essere transitati nei ruoli regionali in forza delle L.R. n. 42 del 1980 e L.R. n. 43 del 1980, e quindi non in forza della successiva L.R. n. 16 del 1984, perchè la loro immissione nei ruoli della Regione era appunto avvenuta anteriormente. Invocano la sentenza di Consiglio di Stato n. 1574 del 1999, con cui si è affermato che spetta il triennio dinamico anche a coloro che sono transitati alla Regione con riferimento alla data del loro inquadramento e non solo ai dipendenti i servizio al 30 settembre 1978.

Con il terzo motivo, denunziando violazione della L.R. n. 35 del 1990, art. 1 si chiede alla Corte se è vero che il personale cui appartenevano, originariamente inquadrato nel quinto livello, fu poi inquadrato nel sesto ad opera della legge citata, il che dava diritto ad usufruire del beneficio del triennio dinamico.

I tre motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.

1. E’ qui in questione il diritto dei ricorrenti a beneficiare del diritto al c.d. “triennio dinamico”riconosciuto esclusivamente ai dipendenti della Regione dalla L.R. n. 16 del 1980, art. 40, commi 2 e 3 che valorizza l’anzianità ai fini del passaggio dal sesto al settimo livello e che recita al comma 2 “Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al sesto livello di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18 che in applicazione della tabella di corrispondenza all. C avrebbe titolo all’inquadramento nel sesto livello, è inquadrato nel settimo livello dall’1 ottobre 1978 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti”. Il tenore del comma 3 è il seguente “Il restante personale appartenente al sesto livello è inquadrato nel sesto livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di servizio richiesto per il passaggio al livello superiore”.

2. Il diritto preteso non può sussistere alla luce della L. n. 16 del 1980, art. 40, comma 2 perchè, i ricorrenti, essendo passati alla Regione in forza delle L. n. 42 del 1980 e L. n. 42 del 1980, non erano in servizio alla data del 30 settembre 1978.

Il diritto preteso potrebbe però competere in forza del comma 3, che prescinde dall’anzianità dal 1978 e prevede solo, per il personale inquadrato in sesto, il passaggio al settimo livello dopo il triennio.

3. I ricorrenti sono inquadrati per l’appunto in sesto livello, lo ha disposto la L.R. n. 35 del 1990, art. 1, che ne ha sancito la decorrenza degli effetti giuridici in via retroattiva dal primo giugno 3980.

4. Fermo dunque l’inquadramento nel sesto livello, il diritto all’applicazione del triennio dinamico potrebbe essere riconosciuto ai ricorrenti, alla stregua appunto della L. n. 16 del 1980, art. 2 subordinatamente ad una ulteriore condizione, e cioè solo se fosse reperibile una disposizione di estensione, al personale appartenente ad altre amministrazioni e transitato alla Regione, la disciplina di cui alla L. n. 16 del 1980, che regolava esclusivamente il rapporto dei dipendenti regionali, il quale, come già detto, conteneva appunto il beneficio per cui è causa.

Il che però non risulta, sulla base della normativa che segue.

5. I ricorrenti sono transitati alla Regione Puglia in forza della L.R. n. 42 del 1980, art. 26 immediatamente modificata dalla L. n. 43 del 1980, lo affermano gli stessi a pagina 8 del ricorso. Si trattava di coloro che erano addetti alle attività di istruzione permanente che la L. n. 42 del 1980 prevedeva passassero alla Regione “con i benefici previsti dalle L.R. n. 16 del 1980…”, così dispone il comma 5.

Attraverso questa disposizione si poteva allora ben ritenere che il richiamo alla L. n. 16 del 1980 nella sua interezza, rendesse applicabile, anche nei confronti del personale transitato, il diritto al triennio dinamico.

6. La normativa cambiò però immediatamente con la L.R. n. 43 del 1980, art. 5 che, nel disciplinare nuovamente il passaggio alla Regione di questo personale, non ha ripetuto l’estensione a costoro delle disposizioni della L. n. 16 del 1980, ma ha previsto solo il loro inquadramento in quinto livello, con adibizione alle strutture regionali del CSEP (centri di lettura, corsi di perfezionamento ecc).

7. Seguì la L.R. 13 febbraio 1981, n. 19 “Norme di attuazione della L.R. 12 maggio 1980, n. 43, art. 5″ il quale, dopo avere previsto all’art. 1 un previo accertamento di idoneità, sancì il passaggio di questo personale alla Regione; all’art. 3 ne dispose l’inquadramento in quinto livello ed all’art. 8 dispose che ” Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 3, verrà riconosciuta un’anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle dipendenze della Regione. “Quindi neppure detta legge autorizza l’applicazione, al personale transitato, della disciplina prevista per i dipendenti della Regione dalla L. n. 16 del 1980, e quindi l’operatività, anche nei loro confronti, del “triennio dinamico”.

8. Non è infine invocabile, per supportare la pretesa, il disposto della medesima L. n. 16 del 1980, art. 47 perchè questo impone la valutazione servizio pre ruolo di cui alla L.R. n. 18 del 1974, che non riguarda i ricorrenti.

9. Occorre allora concludere che nessuna disposizione regionale ha esteso, al personale transitato in forza delle L. n. 42 del 1980 e L. n. 43 del 1980, la medesima disciplina prevista per i dipendenti regionali dalla L. n. 16 del 1980, e quindi neppure il diritto al triennio dinamico che era previsto in quest’ultima legge all’art. 40.

Non è quindi sufficiente che, ai sensi della sopra citata L.R. n. 35 del 1990, i ricorrenti siano stati retroattivamente inquadrati in sesto livello dal primo giugno 1980, perchè detto inquadramento non consente comunque la valorizzazione dell’anzianità triennale ai fini dell’acquisizione del settimo livello, in mancanza di norma di equiparazione ai dipendenti regionali.

Il ricorso va quindi rigettato.

La complessità della normativa che vede molteplici passaggi di personale alla Regione Puglia e per ciascun passaggio regole parzialmente diverse, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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