Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25972 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21769/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Antonio Tomassini e Andrea Di Dio, elettivamente domiciliata

presso il loro studio, in Roma via Due Macelli 66.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/10/2017 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il giorno 15 febbraio 2017.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 maggio 2019 dal

Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Mastroberardino Paola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditi l’avv. Stefano Vitale per la ricorrente e l’avv. Andrea Di Dio,

per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. impugnò il provvedimento notificato dall’Agenzia delle Dogane, di diniego sull’istanza di rimborso dell’imposta sul consumo degli oli lubrificanti non denaturati, versata nell’anno 2010.

Respinta l’impugnazione in primo grado, Saint Gobain PPC Italia s.p.a. propose appello; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 15 febbraio 2017, accolse parzialmente il gravame, relativamente alla sola imposta versata successivamente al deposito dell’istanza di autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti denaturati, affermando l’estensione dei suoi effetti anche in relazione all’impiego degli oli non denaturati.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui resiste con controricorso Saint-Gobain PPC Italia s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 2, nonchè del D.M. 17 settembre 1996, n. 557, artt. 7 e 8, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la contribuente avesse diritto al rimborso dell’imposta versata per l’uso degli oli lubrificanti non denaturati, pure non avendo avviato la procedura di autorizzazione all’impiego prescritta per detti oli lubrificanti.

1.1. Il motivo è fondato.

Com’è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 2, come novellato dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. bbb), l’imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli “impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive”.

Ora, il D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, comma 1, lett. d), stabilisce in relaziona agli oli lubrificanti impiegati in usi agevolati, che per ottenere il rimborso dell’imposta versata occorre seguire la procedura dettata dal D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, comma 8.

A sua volta, il detto D.M. n. 557 del 1996, art. 7, comma 8, recante norme per disciplinare l’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi, dispone che “Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l’utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6”.

Dunque, trova applicazione la disposizione, contenuta nel D.M. n. 557 del 1996, art. 7, commi 1 e 2, che impone ai soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 di presentare denuncia all’Ufficio Tecnico di Finanza (oggi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), almeno sessanta giorni prima della data d’inizio dell’impiego, indicando espressamente le modalità d’impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.

Va soggiunto che nella vicenda all’esame, il rimborso richiesto dalla contribuente riguarda l’imposta già versata su oli lubrificanti non denaturati (cd. “bianchi”), pure ammessa ai sensi del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 2, a tenore del quale “Per motivi tecnici l’amministrazione finanziaria può autorizzare (..) l’impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest’ultimo caso viene seguita la procedura di cui all’art. 7”.

Orbene, non risulta che la contribuente abbia avviato la procedura descritta al D.M. n. 557 del 1996, art. 7, per ottenere l’autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti non denaturati, in quanto l’unica procedura amministrativa portata a termine fu quella tesa ad ottenere l’autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti denaturati in esenzione di imposta, ai sensi del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 1.

In sostanza, dalla complessa normativa surrichiamata, emerge che soltanto nel caso dell’impiego di oli lubrificanti non denaturati in esenzione di imposta – ovvero per fruire del successivo rimborso dell’imposta già assolta -, la contribuente deve sempre presentare apposita denuncia all’amministrazione, al fine di essere autorizzato all’impiego dei detti oli c.d. “bianchi”; circostanza che nella vicenda all’esame pacificamente non è accaduta, considerato che l’unica istanza (quella depositata il 13 settembre 2010) ha riguardato gli oli lubrificanti “denaturati”, per i quali peraltro l’esenzione dall’imposta opera ex lege, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 2, e del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 1.

Ha errato, allora, la commissione tributaria regionale nel ritenere che la contribuente avesse diritto al rimborso dell’imposta già versata per l’uso degli oli non denaturati, solo perchè aveva comunque avviato la procedura per quelli denaturati, non essendo consentito estendere gli effetti giuridici discendenti da un determinato procedimento amministrativo ad una fattispecie diversa, pure bisognosa di una autorizzazione amministrativa.

2. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il giudizio può essere deciso con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

5. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di merito, mentre seguono la soccombenza quelle della fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario avanzato dalla contribuente.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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