Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25971 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25971

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 20702-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.f.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LE MARCHE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LARA LUNARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BARGONI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/02/2011 R.G.N. 659/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato BARGONI ALESSANDRO.

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. Il professor A.F. aveva convenuto in giudizio il Ministero della Istruzione dell’università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico delle Marche per ottenere l’accertamento del diritto all’assegnazione della cattedra classe AC77 con contratto a tempo indeterminato nella Provincia di Ascoli Piceno a far tempo dall’anno scolastico 2008/2009.

2. Il ricorso venne accolto e la Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 142 in data 25.2.2011, ha respinto l’appello proposto dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico avverso la sentenza di primo grado, sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.

3. Il posto per l’insegnamento dello strumento “pianoforte” non era stato assegnato per l’assenza di vincitore di concorso e di aspirante nella graduatoria permanente; l’ A. aveva diritto all’assegnazione di tale posto perchè risultava inserito nella medesima classe di concorso, pur nell’ambito della diversa sottodivisione “clarinetto”; l’attribuzione del posto ad area diversa era illegittima perchè il D.M. n. 61 del 2008 aveva previsto che i posti eventualmente non assegnati dovevano essere attribuiti con priorità alla medesima classe di concorso del posto non assegnato; l’Amministrazione non poteva derogare ai criteri di assegnazione già previsti una volta individuate e messe a concorso le cattedre.

4. Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso A.F..

Sintesi del motivo.

5. Con l’unico motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 1 anche in combinato disposto con il D.M. 10 luglio 2008, n. 61, art. 2, comma 4 e del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (tabella A), artt. 1 e ss..

6. Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo la classificazione contenuta nella tabella A allegata al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 l’insegnamento dello strumento musicale clarinetto (AC77) non costituisce “sottodivisione” della medesima classe di concorso dell’insegnamento dello strumento musicale pianoforte (A377) e che l’insegnamento di questi strumenti musicali sono collocati in due classi di concorso diverse.

7. Assume, inoltre, che ove, come nella fattispecie dedotta in giudizio, sia impossibile la copertura dei posti disponibili mediante immissione in ruolo dei docenti iscritti nella graduatoria, l’allegato A punto A2 del D.M. n. 61 del 2008 impone all’Amministrazione di destinare le eccedenze in favore di altre graduatorie, avuto riguardo alla tipologia del posto assegnato e tenendo conto delle esigenze accertate in sede locale con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista da tempo la disponibilità del posto, e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità. Lamenta che di siffatte esigenze poste a base della scelta di esso Ministero la Corte non avrebbe tenuto conto.

In via preliminare, pur in presenza della questione pregiudiziale, posta nel controricorso, della tempestività della notifica del ricorso, il Collegio, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. SSUU 9936/2014), ritiene che la causa possa essere decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. SSUU 9936/2014; Cass. 12002/2014).

Esame del motivo.

8. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 1 perchè il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. (nel testo vigente ratione temporis, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25.2.2011) non ha svolto alcuna argomentazione intesa a specificare in qual modo le affermazioni contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con la disposizione richiamata nella rubrica del motivo o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21515/2017, 24298/2016, 19693/2016, 26307/2014, 3010/2012, Cass. Ord. 287/2016, 16038/2013).

9. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è dedotta la violazione dei D.M. 10 luglio 2008, N. 61 e D.M. 30 gennaio 1998, n. 39.

10. Con riferimento alle censure fondate sul D.M. n. 39 del 1998 e sulla allegata Tabella A, va rilevato che il ricorrente richiama tale Tabella per affermare che essa individua come distinte e diverse le classi di concorso AC77 (clarinetto) ed A377 (pianoforte) e per negare che la classe di concorso “clarinetto” costituisca sottodivisione della classe di concorso del pianoforte, ma non riproduce nel ricorso, almeno nelle parti salienti e rilevanti, il D.M. n. 39 del 1998 e la allegata Tabella, non ne indica la sede di produzione documentale e nemmeno allega tali atti al ricorso (non può ritenersi sufficiente il mero riferimento contenuto nell’indice agli “atti dei precedenti gradi del giudizio”). Va al riguardo osservato che la natura di atto amministrativo del D.M. n. 39 del 1998 osta all’applicabilità del principio “iura novit curia”, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. SSUU 9941/2009; Cass. 15212/2017, 2868/2015, 15065/2014, 8767/2013). Il ricorrente inoltre, con riguardo ad entrambi i decreti Ministeriali posti a fondamento delle censure, si è limitato a contrapporre la propria interpretazione delle disposizioni contenute nei richiamati atti amministrativi a quella accolta nella sentenza impugnata ma non ha indicato quali siano le regole dell’ermeneutica contrattuale violate (Cass. 25728/2013, 9054/2013, 17168/2012; Cass. Ord. 15350/2017).

11. E’ inammissibile la censura che addebita alla sentenza il vizio di motivazione “tautologica” in ordine alle ragioni poste a fondamento della scelta di attribuire il posto per l’insegnamento del clarinetto alle graduatorie di altre e diverse classi di concorso, perchè estranea al perimetro del vizio azionato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e perchè sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

12. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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