Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25971 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25971 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 18 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
Achille Buonafede, giusta procura speciale a margine
del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
RG n. 18/2010

Angel

Data pubblicazione: 20/11/2013

Pagina 2 di 8

quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente
nonché contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore;
-intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione 7°, depositata in data 2 luglio 2009, numero 88/07/2009;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la società l’avv. Achille Buonafede e per l’Agenzia delle dogane
l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò l’avviso di pagamento di somme
corrispondenti a ritardati e omessi versamenti di accise, maggiorati di indennità
di mora e di interessi moratori sul gas metano erogato nel Comune di
Baragiano nel periodo da gennaio 1998 a dicembre 2003.
La Commissione tributaria provinciale adita dispose consulenza tecnica
d’ufficio, in esito alla quale accolse parzialmente il ricorso, escludendo
l’efficacia esterna dell’articolo 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969, che
l’ufficio aveva applicato nell’imputazione dei versamenti parziali alla
complessiva somma dovuta.
Di contro, la commissione tributaria regionale adita dall’amministrazione
ha riconosciuto la piena applicabilità di tale decreto ministeriale, affermando
per conseguenza la piena legittimità dell’atto impositivo dell’ufficio.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi, articolati in diversi profili, che illustra con memoria
depositata ex articolo 378 c.p.c.
RG n. 18/2010

Angelina-Mari P

sore

2

Pagina 3 di 8

L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Diritto
/. Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso nella parte in

cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo
alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito

del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 10 comma, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i

“poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle
finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle
Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto
passivamente legittimato è l’Agenzia fiscale e la controversia non si può
instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177;
Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n.
13149).
2.-Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, la società lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione del decreto legislativo numero 504 del 1995, anche in relazione
alla delega contenuta nell’articolo 3, 133° comma della legge 23 dicembre
1996, numero 662 e dei successivi decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del
1997 nonché degli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969,
anche in relazione agli articoli 4, 12 e 15 delle preleggi, all’articolo 23 della
Costituzione ed agli articoli 112 e 113 del codice di procedura civile nonché
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia. Deduce, sotto i profili della violazione e falsa applicazione di
legge, che il ritardato e l’omesso versamento delle accise rinvengono esauriente
e completa disciplina nel testo unico delle accise, con la conseguente esclusione

R.G. n. 18/2010

Angel

sore

3

Pagina 4 di 8

dell’applicabilità degli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio
1969, al quale va riconosciuto rilievo meramente interno, di guisa che è da
ritenere illegittimo l’operato dell’ufficio che abbia scorporato somme per
omessi e parziali versamenti anteriori e che abbia omesso d’imputare i
versamenti compiuti dalla contribuente per intero al mese in cui il pagamento è
compiuto; quanto al profilo del difetto di motivazione, rileva che, sul punto

decisivo della controversia concernente la rilevanza del sopravvenuto decreto
ministeriale 29 maggio 2007, la commissione tributaria regionale si è limitata a
considerarne solo il dies a quo di entrata in vigore —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione del testo unico delle accise, degli articoli 275 e 320 del decreto
ministeriale 10 luglio 1969, anche in relazione agli articoli 4 e 12 delle
preleggi, all’articolo 1283 del codice civile ed agli articoli 1 e 10 della legge 27
luglio 2000, numero 212, sostenendo che, in virtù della disciplina completa ed
esauriente apprestata dal decreto legislativo numero 504 del 1995 al caso del
ritardato o omesso pagamento delle accise, è illegittimo l’operato dell’ufficio
impositore che, omettendo d’imputare i versamenti compiuti dalla contribuente
per intero al mese in cui ne è compiuto il pagamento, scorporando, invece,
somme per omessi o parziali pagamenti anteriori, ha utilizzato meccanismi ad
effetti anatocistici nella determinazione di elementi della prestazione impositiva
relativi agli accessori di legge, violando altresì la riserva di legge di cui
all’articolo 23 della Costituzione ed i principi di rilievo costituzionale sanciti
dalla legge numero 212 del 2000 —secondo motivo.
3.- Anzitutto, è infondata l’eccezione di giudicato proposta dall’Agenzia,
basata sulla circostanza che la società contribuente non ha impugnato in via
principale, né in via incidentale, il capo di soccombenza della sentenza di primo
grado, di guisa che sarebbe coperto da giudicato l’accertamento inerente
all’importo in quel grado determinato.

RG n. 18/2010

Angelina-Maria errin

sore

4

Pagina 5 di 8

3.1.-La stessa Agenzia dà atto in controricorso che la commissione tributaria
provinciale, nell’accogliere parzialmente il ricorso, ha determinato l’importo
complessivo dovuto dalla società <<...in adesione alle risultanze della prima CTU>>: prima CTU che, come si legge nella sentenza della Commissione
tributaria provinciale, integralmente riportata in quella della Commissione
tributaria regionale, aveva computato gli importi dovuti senza applicare i criteri

stabiliti dal decreto ministeriale 10 luglio 1969; difatti, in motivazione, la
sentenza esclude che tale decreto sia applicabile.
3.2.-La questione oggetto del ricorso, che, dunque, è rimasta controversa,
vede gíustappunto sull’applicabilità dei criteri stabiliti da questo decreto,
giacché la commissione tributaria regionale ha fondato l’accoglimento
dell’appello dell’ufficio ritenendo che il computo delle somme dovute dovesse
essere ragguagliato ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale in questione.
Ciò posto, i due motivi di ricorso, che presentano profili
d’inammissibilità, investendo, almeno in parte, direttamente l’operato
dell’amministrazione (là dove il sindacato della corte di cassazione non
coinvolge l’atto impositivo, perché, altrimenti, affronterebbe questione di
merito, sibbene la motivazione con la quale il giudice di merito dell’avviso ne
abbia affermato o escluso la legittimità: vedi, fra molte, Cass. 7 maggio 2007,
numero 10295 nonché Cass. 13 marzo 2009, numero 6134), sono comunque
infondati.
4. 1.-Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la riserva di
legge stabilita dall’articolo 23 della Costituzione pone al legislatore l’unico
obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di
base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (vedi, fra
le tante, Corte costituzionale 1 aprile 2003, numero 105 nonché le ordinanze
numero 323 del 2001 e numero 7 del 2001).
L’articolo 23, dunque, in base all’interpretazione che ne ha dato la Consulta,
impone che la legge non lasci all’arbitrio dell’amministrazione la
RG n. 18/2010

Angelina-Maria

5

Pagina 6 di 8

determinazione della prestazione imposta, ma indichi i criteri idonei a delimitare
l’ambito dell’esercizio del potere amministrativo.
4.2.-Ed è quanto precisamente accade nel nostro caso.
Indubbiamente, il decreto legislativo numero 504 del 1995 appresta una
disciplina tendenzialmente esauriente in tema di accise; ma giustappunto
all’interno di tale disciplina v’è la fissazione di criteri idonei a circoscrivere
«contabilizzazione

l’ambito dell’esercizio del potere in tema di
dell ‘imposta»..

Il quarto comma dell’articolo 3 del decreto legislativo in questione afferma
la regola generale, in virtù della quale «in caso di ritardo si applica l’indennità
di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro
5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura
pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali>>,là dove il
successivo articolo 67 esplicitamente stabilisce, per un verso, che «con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per
l’applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento
all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta…In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione
finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi» e, per
altro verso, che «fino a quando non saranno emanate le predette norme
regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili >>.
Un ulteriore, utile richiamo alle disposizioni previgenti si legge nel testo
del 4 0 comma dell’articolo 3 risultante dalla novella introdotta dall’articolo 3 del
decreto legge 24 settembre 2002, numero 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, numero 265 (applicabile, almeno in parte alla
fattispecie ratione temporis, giacché i ritardi e le omissioni oggetto di lite
arrivano sino al 2003), secondo cui «i termini e le modalità di pagamento
dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza
RG n. 18/2010

Angelina- aria Pe

stensore

6

Pagina 7 di 8

economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al
primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti
nelle disposizioni previste per i singoli prodotti».

4.3.-È dunque espressamente il legislatore a riconoscere rilevanza alle
norme regolamentari previgenti che, nel nostro caso, sono appunto quelle fissate

dagli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969, di cui la
commissione tributaria regionale ha fatto applicazione, giacché il decreto
ministeriale emesso a norma dell’articolo 67 del decreto legislativo numero 504
del 1995 è intervenuto soltanto nel 2007, in epoca successiva, dunque, a quella
dei ritardi e delle omissioni di versamento dei quali si discute.
4.4.-Né paiono emergere dubbi sull’applicabilità del decreto, sotto il
profilo della compatibilità con la disciplina generale del testo unico delle accise,
in quanto gli “scomputi” oggetto di doglianza della società sembrano, a quanto
si evince dalle difese delle parti, essere coerenti con le regole d’imputazione
fissate, in combinazione, dal secondo comma dell’articolo 1193 del codice civile
e dal secondo comma dell’articolo 1194, in base alle quali, anzitutto, al cospetto
di più debiti, il pagamento va imputato al debito scaduto (art. 1193, 2° comma) e
poi, in relazione al debito scaduto, prima agli interessi maturati (articolo 1194,
2° comma, del codice civile).
.5.-L’espressa previsione evidenzia l’infondatezza di tutte le censure
proposte, compresa quella concernente l’adombrato anatocismo.
6.-Ne consegue il rigetto del ricorso.
La natura e le particolarità della controversia, peraltro, comportano la
compensazione di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte
-dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze;
RG n. 18/2010

Angelin Maria

tensore

7

Pagina 8 di 8

-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA