Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25971 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15541/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

G.C. s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara

Armella e Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultima, in Roma via Marianna Dionigi 29.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5386/07/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 14 dicembre 2015.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 maggio 2019 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paola

Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv Stefano Vitale per la ricorrente e l’avv. Silvana

Meliambro, in sostituzione dell’avv. Sara Armella, per la

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.C. s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Dogane, con il quale vennero recuperati i dazi aggiuntivi antidumping su una partita di accendini tascabili a pietra focaia e a gas importati dallo stato del Vietnam nell’anno 2012.

Respinta l’impugnazione in primo grado, G.C. s.r.l. propose appello; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 14 dicembre 2015, accolse il gravame, affermando che l’applicazione retroattiva dei dazi antidumping, disposta dal regolamento di esecuzione UE 18 marzo 2013, n. 260, non si estendeva alle merci ordinate prima dell’apertura della relativa inchiesta da parte della Commissione dell’Unione Europea.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidata due motivi, cui resiste con controricorso G.C. s.r.l.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione del Reg. UE 18 marzo 2013, n. 260, del Reg. UE 25 giugno 2012, n. 548, art. 2 e del Reg. CEE 30 novembre 2009, n. 1225, artt. 13 e 14, poichè il giudice di merito non ha considerato che è ammessa l’imposizione retroattiva di dazi antidumping nei confronti delle merci importate da paesi non membri dell’Unione Europea.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione del Reg. CE del 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 201 e 220 (il Codice doganale Europeo), in quanto la commissione tributaria regionale ha errato nel non ritenere che l’obbligazione tributaria doganale sorge al momento dell’importazione, quando il regolamento antidumping era già applicabile.

1.1. Entrambi i motivi, meritevoli di esame congiunto, sono infondati, per l’assorbente considerazione che è venuta meno la disciplina comunitaria sulla quale l’Amministrazione fonda le sue ragioni.

Come eccepito dalla controricorrente, invero, con sentenza della Corte di Giustizia UE 14/12/2015 (C-371/14), il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 18 marzo 2013, n. 260, che estendeva il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che dette merci siano o non siano dichiarate originarie della Repubblica socialista del Vietnam, è stato dichiarato invalido.

Dunque, poichè la odierna ricorrente invoca in questo giudizio l’applicazione di un provvedimento normativo adottato dal Consiglio dell’Unione Europea che risulta colpito dalla pronuncia di annullamento da parte della Corte di Giustizia UE, come accade per le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale – le quali, com’è noto, eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile (Cass. 20/11/2012, n. 20381) -, deve ritenersi che il regolamento annullato sia ormai divenuto inapplicabile nell’intero ordinamento Eurounitario, come si evince del resto dalla lettura dell’art. 264 TFUE, comma 1, a tenore del quale la Corte di giustizia dell’Unione Europea, quando esercita il controllo di legittimità sugli atti legislativi, “dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato”.

Ne discende, indefettibilmente, che il ricorso in esame deve andare respinto, stante la sopravvenuta inapplicabilità nell’ordinamento della disciplina Eurounitaria, su cui l’Amministrazione ha fondato la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di rettifica impugnato dalla contribuente.

2. Sussistono eccezionali ragioni, avuto riguardo al sopravvenuto annullamento del regolamento di esecuzione UE, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare all’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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