Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25971 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA

25, presso lo studio dell’avvocato AURITI FILIPPO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIMPINI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FURCI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23 7, presso lo studio dell’avvocato QUARZO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI RISIO CARMINE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1086/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/12/2005 R.G.N. 292/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di l’Aquila confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.P. nei confronti del Comune di Furci per ottenere il ripristino del suo rapporto di segretario comunale con il predetto Comune. La Corte territoriale disattendeva la tesi del C., il quale sosteneva che la nomina del nuovo segretario comunale era illegittima e inefficace perchè compiuta dopo il termine perentorio di 120 giorni dall’insediamento del nuovo sindaco;

rilevava la Corte territoriale che si era provveduto alla sostituzione del segretario comunale nel termine di legge, mediante la costituzione di un consorzio con altro comune finalizzato alla nomina di un segretario che svolgesse le funzioni per entrambi. Nè era rilevante la mancanza di un atto formale per la nuova nomina da parte del Comune di Furci perchè questa spettava al Comune capofila;

nè si poteva sostenere che la nomina del nuovo segretario fosse stata revocata a seguito dello scioglimento della convenzione tra i due Comuni, perchè questo provvedimento era stato adottato solo per ottemperare al provvedimento di reintegra del C. adottato dal Tribunale di Vasto in sede di reclamo.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con tre motivi.

Resiste il Comune di Furci con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione sulla questione di legittimità costituzionale da lui sollevata ex artt. 3 e 25 Cost., per mancanza della previsione di incompatibilità del giudice a decidere nel merito quando abbia già deciso in sede cautelare.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362, 1373 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, per avere la Corte interpretato la Delib. consiglio comunale di Furci n. 32 del 2003 come una doverosa intenzione di conformarsi al provvedimento di reintegra emesso dal Giudice del reclamo e non già come espressione della volontà di recedere dalla convenzione stipulata con il Comune di Fresagrandinaria.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, degli artt. 98 e 99 nonchè del D.P.R. n. 465 del 1997, artt. 6, 10 e 15 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 6, comma 3 per avere ritenuto tempestiva la revoca dell’incarico nei suoi confronti, per il solo fatto che il consiglio comunale aveva stipulato, in data 10 settembre 2002, la convenzione con il Comune di Fresagrandinaria per l’esercizio in comune del servizio di segreteria, convenzione in cui era stato inserito il nome della d.ssa B. come segretario comunale, mentre questa nomina è rimesso esclusivamente alla determinazione del sindaco. La convenzione era stata sottoscritta dal sindaco il 13 settembre 2002, l’assegnazione dell’Agenzia era del 20 settembre successivo, mentre i 120 giorni dalla elezione del sindaco concessi per la revoca del segretario comunale scadevano il 24 settembre 2002 di talchè la nomina del nuovo segretario fatta dai sindaci dei due comuni il 2 ottobre 2002 era tardiva. Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, la Corte Costituzionale con l’ordinanza n 193 del 1998, ha deciso che “Sono manifestamente infondate, con riferimento all’art. 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, – nella parte in cui non prevede che il giudice abbia l’obbligo di astenersi allorchè abbia conosciuto della causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al giudizio di merito – e art. 669-octies cod. proc. civ. – nella parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 669-terdecies c.p.c., comma 2) una specifica causa di incompatibilità alla trattazione e decisione del giudizio di merito costituita dall’aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento cautelare introdotto prima dell’inizio della causa di merito – in quanto analoga questione è stata già dichiarata non fondata con la sent. n. 326 del 1997; le considerazioni ivi svolte assumono valenza generale estensibile anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ. e non sono stati addotti motivi ulteriori a sostegno dei denunziati vizi di illegittimità costituzionale”.

Il primo motivo va quindi rigettato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, non essendo ravvisabili i vizi logici nè giuridici, nè la mancata considerazione di elementi decisivi di segno contrario, nella interpretazione dei Giudici di merito per cui, con la risoluzione della convenzione, i due Comuni non avevano inteso revocare l’incarico alla d.essa B., nominata nella convenzione stessa, ma solo ottemperare al provvedimento di reintegra dell’attuale ricorrente adottato dal Tribunale di Vasto in sede di reclamo. Lo conferma la prossimità della data di deposito di quel provvedimento (12 agosto 2003) e la data di delibera di scioglimento (28 novembre 2003), il fatto che il C. fu immediatamente reintegrato ed il fatto che il Comune ha resistito alla sua pretesa in tutto il corso del successivo procedimento di merito. Nè nella delibera di scioglimento vi erano elementi per ritenere che vi fosse stata una resipiscenza, da parte dei due Comuni, rispetto alla volontà di consorziarsi nel servizio del segretario comunale.

Infondato è anche il terzo motivo, se si considera che la proclamazione del nuovo sindaco del Comune di Furci era del 27 maggio 2002 e che il 13 settembre successivo, il medesimo sindaco, cui competeva la revoca del segretario comunale, aveva sottoscritto la convenzione con il Comune di Fresagrandinaria, in cui figurava, come nuovo segretario comunale, la d.ssa B.. Pertanto il sindaco di Furci nel termine di legge (L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 70) di 120 giorni dalla sua proclamazione, espresse la volontà inequivocabile di nominare il nuovo segretario indicato nella convenzione stipulata con il Comune di Fresagrandinaria.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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