Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25970 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11856-2020 proposto da:

BA.FR.BR., B.G., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 61,

presso lo studio dell’avvocato CLARA VENETO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO DARIO BORGESE;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO PEZZANI, PIER

ALDO PEZZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da C.M., innanzi al Tribunale di Palmi, nei confronti di B.G., B.A. e Ba.Br., con la quale esponeva di essere proprietaria di un fondo, identificato dalla p.lla 234 e che in favore di esso era stata costituita, giusto atto di acquisto per notar T., una servitù di passaggio pedonale e carraio di circa sei metri che dalla statale 16 attraversava le p.lle 228 e 315;

– l’attrice lamentava che i convenuti, proprietari della p.lla 228, avevano apposto una rete metallica e dei paletti, restringendo notevolmente il passaggio;

– sulla base delle descritte circostanze, chiese la determinazione dei confini e l’apposizione dei termini lapidei in conformità con le previsioni del titolo costitutivo della servitù;

– il Tribunale di Palmi accolse la domanda, che qualificò come actio confessoria servitutis;

– la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.8.2019, rigettò l’appello, accertando sulla base dei titoli di proprietà e della CTU che il passaggio, esistente tra le p.lle 315 e 228, che partiva dalla strada statale 18, era stata ridotto da sei a tre metri in seguito all’apposizione della rete metallica da parte dei convenuti;

– per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.G., B.A. e Ba.Br. sulla base di un unico motivo;

– ha resistito con controricorso C.M.;

– in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito fondato la decisione su una inesatta ricostruzione dei fatti di causa e su un’errata interpretazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla consulenza di parte sicché il giudice di merito avrebbe dovuto rinnovare la CTU. Il ricorrente, oltre a denunciare lacune ed omissioni della CTU, deduce anche l’errata interpretazione dei titoli di proprietà da cui risulterebbe che la servitù di passaggio in favore del fondo della C. sarebbe stato costituita a carico della proprietà A.- I.;

– il motivo è inammissibile sotto diversi profili;

– in primo luogo, esso difetta di specificità perché si limita a richiamare atti e documenti, segnatamente i titoli di proprietà, senza trascriverli, nemmeno in via sommaria e senza indicare la sede processuale in cui sono stati prodotti, in violazione dell’art. 366 c.p.c.;

– costituisce principio consolidato, costantemente affermato da questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sezioni Unite n. 34469 del 27/12/2019; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013);

– l’individuazione degli atti processuali richiamati e della sede processuale in cui erano stati prodotti è funzionale all’accertamento della loro produzione nel giudizio di merito, non essendo ammissibile, in sede di legittimità la produzione di atti e documenti, ad eccezione dei casi espressamente previsti dall’art. 372 c.p.c. e nei modi stabiliti dalla norma;

– altrettanto apodittiche sono le contestazioni mosse alla CTU, mal poste sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove, sotto lo schermo della violazione di legge si sollecita al giudice di legittimità il riesame nel merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio;

– anche le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive;

– nella specie, il giudice di merito, sulla base delle risultanze dei titoli di proprietà e della CTU, ha accertato che era stata costituita per titolo la servitù di passaggio in favore del fondo dell’attrice a carico delle p.lle 315 e 228, che partiva dalla strada statale 18 e che i convenuti, con l’apposizione della rete metallica, avevano ridotto da sei a tre metri a causa dell’apposizione della rete metallica;

– mette conto evidenziare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000);

– occorre infine ribadire che, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, -2 della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA