Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25970 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25970 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17796 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
Achille Buonafede, giusta procura speciale a margine
del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
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An elina-

ta P rrinoestensore

I

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quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore;
-intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione 2°, depositata in data 24 marzo 2009, numero 44.02.2009;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la società l’avv. Achille Albisinni e per l’Agenzia delle dogane
l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La società contribuente impugnò due avvisi di pagamento di somme
corrispondenti a ritardati e omessi versamenti di accise, maggiorati di indennità
di mora e di interessi moratori sul gas metano erogato nei Comuni di Tramutola
e di Pescopagano, rispettivamente nel periodo da giugno 1998 a settembre 1999
e da gennaio 1998 a settembre 2003.
La Commissione tributaria provinciale adita dichiarò l’inammissibilità dei
due ricorsi per tardività dopo averne disposto la riunione, là dove la
Commissione tributaria regionale, riconosciuta la tempestività dei ricorsi, li ha
respinti nel merito, affermando l’applicabilità della combinazione degli articoli
275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969 e delle regole d’imputazione
dei pagamenti da essi stabilite.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi, articolati in diversi profili, che illustra con memoria.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso, mentre il Ministero non
spiega difese.
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Angeli

‘no estensore

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Diritto
/. Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso nella parte in

cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo
alle precedenti fasi del giudizio. E ciò in quanto, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo
57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti

giuridici”, i “poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia
e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività
delle Agenzie fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia fiscale e la
controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass.
11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; Cass. 12 novembre
2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874;
Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2.-Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, la società lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione del decreto legislativo numero 504 del 1995, anche in relazione
alla delega contenuta nell’articolo 3, 133 0 comma della legge 23 dicembre
1996, numero 662 e dei successivi decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del
1997 nonché degli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969,
anche in relazione agli articoli 4, 12 e 15 delle preleggi, all’articolo 23 della
Costituzione ed agli articoli 112 e 113 del codice di procedura civile nonché
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia. Deduce, sotto i profili della violazione e fhlsa applicazione di
legge, che il ritardato e l’omesso versamento delle accise rinvengono esauriente
e completa disciplina nel testo unico delle accise, con la conseguente esclusione
dell’applicabilità degli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio
1969, di guisa che è da ritenere illegittimo l’operato dell’ufficio che abbia
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scorporato somme per omessi e parziali versamenti anteriori e che abbia
omesso d’imputare i versamenti compiuti dalla contribuente per intero al mese
in cui il pagamento è compiuto; quanto al profilo del difetto di motivazione,
rileva che, sul punto decisivo della controversia concernente la natura del
decreto ministeriale in questione, la commissione tributaria regionale si è
limitata ad affermarne apoditticamente la natura normativa, senza considerare

che,invece,i1 decreto ha natura di istruzione meramente interna, profilo, questo,
riverberantesi altresì sulla falsa applicazione delle norme indicate nella rubrica
del motivo —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione del testo unico delle accise, degli articoli 275 e 320 del decreto
ministeriale 10 luglio 1969, anche in relazione agli articoli 4 e 12 delle
preleggi, all’articolo 1283 del codice civile ed agli articoli 1 e 10 della legge 27
luglio 2000, numero 212, sostenendo che, in virtù della disciplina completa ed
esauriente apprestata dal decreto legislativo numero 504 del 1995 al caso del
ritardato o omesso pagamento delle accise, è illegittimo l’operato dell’ufficio
impositore che, omettendo d’imputare i versamenti compiuti dalla contribuente
per intero al mese in cui ne è compiuto il pagamento, scorporando, invece,
somme per omessi o parziali pagamenti anteriori, ha utilizzato meccanismi ad
effetti anatocistici nella determinazione di elementi della prestazione impositiva
relativi agli accessori di legge, violando altresì la riserva di legge di cui
all’articolo 23 della Costituzione ed i principi di rilievo costituzionale sanciti
dalla legge numero 212 del 2000 —secondo motivo. Aggiunge un profilo di
censura concernente l’omessa motivazione della sentenza, quanto ai versamenti
dedotti e comprovati in causa nonché di omissione di pronuncia ex articolo
360, 1° comma, numero 4, c.p.c., per il medesimo aspetto.
2.-

Anzitutto, è infondata l’eccezione di inammissibilità proposta

dall’Agenzia, fondata sulla circostanza che, nei ricorsi introduttivi, la società
contribuente si è limitata ad eccepire errori di liquidazione lell’accisa e a
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contestare l’infondatezza di alcune delle contestazioni di ritardo, senza
contestare l’applicabilità degli articoli 275 e 320 delle istruzioni generali del
servizio del Tesoro, approvate con decreto ministeriale del 10 luglio 1969.
2.1. E ciò in quanto, per consolidato orientamento della Corte, si ha

domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa
petendi, soltanto quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi

al giudice di secondo grado sia impostato su presupposti di fatto e su situazioni
giuridiche non prospettate in primo grado, in tal modo comportando il
mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e alterando l’oggetto
sostanziale dell’azione e i termini della controversia, mediante l’introduzione nel
processo di un nuovo tema di indagine e di decisione: soltanto in questi casi
s’introduce una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta
valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il
contraddittorio (vedi, fra molte, Cass. 16 febbraio 2012, n. 2201). Nel nostro
caso, di contro, l’applicabilità degli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale
del 10 luglio 1969 fondano la pretesa impositiva dell’ufficio, in quanto regolano
le modalità d’imputazione dei pagamenti, di guisa che la negazione della loro
applicabilità è mera difesa a sostegno delle contestazioni proposte dalla società.
2.2.-La questione oggetto del ricorso, che, dunque, è rimasta controversa,
verte giustappunto sull’applicabilità dei criteri stabiliti da questo decreto,
giacché la commissione tributaria regionale ha fondato l’accoglimento
dell’appello dell’ufficio ritenendo che il computo delle somme dovute dovesse
essere ragguagliato ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale in questione.
2.3. Parimenti infondato, sempre in rito, è il profilo di censura proposto, in

relazione al secondo motivo, ex articolo 360, 1° comma, numero 4, c.p.c., per
omissione di pronuncia.
Questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare che, ad integrare gli
estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa
statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il
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estensore

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provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò
non si verifica quando la decisione adottata comporti, come nel caso in esame,
l’accoglimento dell’appello e, per conseguenza, la reiezione della pretesa fatta
valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,
dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la prospettazione
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti

incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi, fra
molte, Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).
3.- Ciò posto, i due motivi di ricorso, per gli altri aspetti in considerazione,
che presentano profili d’inammissibilità, investendo, almeno in parte,
direttamente l’operato dell’amministrazione (là dove il sindacato della corte di
cassazione non coinvolge l’atto impositivo, perché, altrimenti, affronterebbe
questione di merito, sibbene la motivazione con la quale il giudice di merito
dell’avviso ne abbia affermato o escluso la legittimità: vedi, fra molte, Cass. 7
maggio 2007, numero 10295 nonché Cass. 13 marzo 2009, numero 6134), sono
comunque infondati nel merito.
3.1.-Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la riserva di
legge stabilita dall’articolo 23 della Costituzione pone al legislatore l’unico
obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di
base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (vedi, fra
le tante, Corte costituzionale l aprile 2003, numero 105 nonché le ordinanze
numero 323 del 2001 e numero 7 del 2001).
L’articolo 23, dunque, in base all’interpretazione che ne ha dato la Consulta,
impone che la legge non lasci all’arbitrio dell’amministrazione la
determinazione della prestazione imposta, ma indichi i criteri idonei a delimitare
l’ambito dell’esercizio del potere amministrativo.
3.2.-Ed è quanto precisamente accade nel nostro caso.
Indubbiamente, il decreto legislativo numero 504 del 1995 appresta una
disciplina tendenzialmente esauriente in tema di accise; ma giustappunto
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Ange1ina-1ariafèrino estensore

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all’interno di tale disciplina v’è la fissazione di criteri idonei a circoscrivere
l’ambito dell’esercizio del potere in tema di

«contabilizzazione

dell’imposta».
Il quarto comma dell’articolo 3 del decreto legislativo in questione afferma
la regola generale, in virtù della quale <>,là dove il
successivo articolo 67 esplicitamente stabilisce, per un verso, che <> e, per
altro verso, che <>.
Un ulteriore, utile richiamo alle disposizioni previgenti si legge nel testo
del 4 0 comma dell’articolo 3 risultante dalla novella introdotta dall’articolo 3 del
decreto legge 24 settembre 2002, numero 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, numero 265 (applicabile, almeno in parte alla
fattispecie ratione temporis, giacché i ritardi e le omissioni oggetto di lite
arrivano sino al 2003), secondo cui <>.

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3.3.-È dunque espressamente il legislatore a riconoscere rilevanza alle
norme regolamentari previgenti che, nel nostro caso, sono appunto quelle fissate
dagli articoli 275 e 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969, di cui la
commissione tributaria regionale ha fatto applicazione, giacché il decreto
ministeriale emesso a norma dell’articolo 67 del decreto legislativo numero 504
del 1995 è intervenuto soltanto nel 2007, in epoca successiva, dunque, a quella

dei ritardi e delle omissioni di versamento dei quali si discute.
3.4.-Né paiono emergere dubbi sull’applicabilità del decreto, sotto il
profilo della compatibilità con la disciplina generale del testo unico delle accise,
in quanto gli “scomputi” oggetto di doglianza della società sembrano, a quanto
si evince dalle difese delle parti, essere coerenti con le regole d’imputazione
fissate, in combinazione, dal secondo comma dell’articolo 1193 del codice civile
e dal secondo comma dell’articolo 1194, in base alle quali, anzitutto, al cospetto
di più debiti, il pagamento va imputato al debito scaduto (art. 1193, 2° comma) e
poi, in relazione al debito scaduto, prima agli interessi maturati (articolo 1194,
2° comma, del codice civile).
4.-L’espressa previsione evidenzia l’infondatezza di tutte le censure
proposte, compresa quella concernente l’adombrato anatocismo.
In particolare, va segnalato, quanto al profilo dell’omessa motivazione
introdotto col secondo motivo di ricorso, le omissioni ed i ritardi nei versamenti
di cui dà conto la sentenza impugnata hanno determinato, in applicazione dei
criteri d’imputazione stabiliti dal decreto ministeriale del 10 luglio 1969, un
effetto a catena che ha travolto i pagamenti che la società assume essere stati
tempestivamente eseguiti, in ragione degli scomputi delle quote imputate agli
acconti in precedenza scaduti e non tempestivamente o niente affatto versati.
5.-Ne consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della controversia comporta la compensazione di tutte le
voci di spesa.
per questi motivi
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La Corte
-dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze;
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa tutte le voci di spesa.

C sì deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

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