Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25970 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33747-2019 proposto da:
P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NICOLA OFFREDI;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI MILANO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 59773/2019 del GIUDICE DI PACE DI MILANO,
depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
con Decreto emesso in data 16/10/2019, il giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Milano ha disposto l’immediato allontanamento di P.J., cittadino filippino, dal territorio nazionale;
a sostegno del provvedimento impugnato, il giudice di pace ha evidenziato come il provvedimento del Questore di Milano fosse stato emesso nelle ipotesi consentite dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13;
tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da P.J. con ricorso fondato su un unico motivo;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, non avendo il giudice a quo indicato alcun motivo a sostegno della decisione assunta in ordine alla convalida del provvedimento questorile;
il ricorso è fondato;
osserva il Collegio come il provvedimento impugnato in questa sede consista in un formulario prestampato, integrato dall’enumerazione di una serie di astratte cause di giustificazione (e dunque di eventuale riconoscimento dei presupposti di legittimità) del provvedimento amministrativo di allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano, in corrispondenza di ognuna delle quali è associata graficamente una casella vuota, destinata (secondo una nota e riconoscibile massima di esperienza) ad essere spuntata in caso di selezione, da parte dell’organo giudicante sottoscrittore del provvedimento, della specifica causa di giustificazione rilevante in relazione al caso esaminato;
ciò posto, nel caso di specie, il decreto di convalida sottoscritto dal giudice di pace di Milano risulta del tutto privo di qualsivoglia segno di selezione in corrispondenza di una (o taluna) delle diverse cause di giustificazione del provvedimento amministrativo di allontanamento del cittadino straniero, risolvendosi, pertanto, nell’adozione di un provvedimento giudiziario del tutto privo di motivazione (o, in ogni caso, del tutto inidoneo a identificarne alcuna) e, in quanto tale, radicalmente nullo;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’impugnazione proposta in questa sede, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnàto, con il conseguente rinvio al giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020