Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25970 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15162/2016 R.G. proposto da:
Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Tomassini Antonio e Ferrara Giuseppe, elettivamente
domiciliata presso il loro studio, in Roma via Due Macelli 66;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del
direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciiata presso i suoi uffici
in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 629/03/2015 della Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria, depositata il giorno 11 dicembre 2015.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 maggio 2019 dal
Consigliere Fichera Giuseppe.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Mastroberardino Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi l’avv. Di Dio Andrea, in sostituzione dell’avv. Tommasini
Antonio, per la ricorrente e l’avv. Vitale Stefano per la
controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. – già Saint-Gobain Weber s.p.a. – impugnò il provvedimento notificato dall’Agenzia delle Dogane, di diniego sull’istanza di rimborso dell’imposta sul consumo degli oli lubrificanti non denaturati, versata nell’anno 2011.
Accolta parzialmente l’impugnazione in primo grado, relativamente alla sola imposta versata successivamente al deposito dell’istanza di autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti denaturati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello; la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con sentenza depositata il giorno 11 dicembre 2015, accolse il gravame, negando il diritto della contribuente al rimborso dell’imposta, poichè non aveva tempestivamente attivato la procedura per l’autorizzazione all’acquisto degli oli non denaturati.
Avverso la detta sentenza, Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. deduce violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 2, e del D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la contribuente non avesse diritto al rimborso dell’imposta versata per l’uso degli oli lubrificanti non denaturati, pure avendo correttamente avviato la procedura prescritta per gli oli denaturati.
1.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 2, come novellato dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. bbb), l’imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli “impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive”.
Ora, il D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, comma 1, lett. d), del, stabilisce in relazione agli oli lubrificanti impiegati in usi agevolati, che per ottenere il rimborso dell’imposta versata occorre seguire la procedura dettata dal D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, comma 8.
A sua volta, il detto D.M. n. 557 del 1996, art. 7, comma 8, recante norme per disciplinare l’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi, dispone che “Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l’utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6”.
Dunque, trova applicazione la disposizione, contenuta nel D.M. n. 557 del 1996, art. 7, commi 1 e 2, che impone ai soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, di presentare denuncia all’Ufficio Tecnico di Finanza (oggi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), almeno sessanta giorni prima della data d’inizio dell’impiego, indicando espressamente le modalità d’impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.
Va soggiunto che, nella vicenda all’esame, il rimborso richiesto dalla contribuente riguarda l’imposta già versata su oli lubrificanti non denaturati (cd. “bianchi”), pure ammessa ai sensi del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 2, a tenore del quale “Per motivi tecnici l’amministrazione finanziaria può autorizzare (…) l’impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest’ultimo caso viene seguita la procedura di cui all’art. 7”.
Orbene, come correttamente osservato dal giudice di merito, non risulta che la contribuente abbia avviato la procedura descritta al D.M. n. 557 del 1996, art. 7, per ottenere l’autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti non denaturati, in quanto l’unica procedura amministrativa portata a termine fu quella tesa ad ottenere l’autorizzazione all’impiego di oli lubrificanti denaturati in esenzione di imposta, ai sensi del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 1.
In sostanza, dalla complessa normativa surrichiamata, emerge che soltanto nel caso dell’impiego di oli lubrificanti non denaturati in esenzione di imposta – ovvero per fruire del successivo rimborso dell’imposta già assolta -, la contribuente deve sempre presentare apposita denuncia all’amministrazione, al fine di essere autorizzata all’impiego dei detti oli c.d. “bianchi”; circostanza che nella vicenda all’esame pacificamente non è accaduta, considerato che l’unica istanza (quella depositata il 29 settembre 2011) ha riguardato gli oli lubrificanti “denaturati”, per i quali peraltro l’esenzione dall’imposta opera ex lege, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 2, e del D.M. n. 557 del 1996, art. 8, comma 1.
2. Con il secondo motivo eccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di pronunciare sulla denunciata illegittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso, tempestivamente depositata presso l’Amministrazione.
3. Con il terzo motivo assume violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, atteso che la commissione tributaria regionale ha erroneamente escluso la denunciata illegittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso, tempestivamente depositata presso l’Amministrazione.
4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di pronunciare sulla denunciata illegittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso, tempestivamente depositata presso l’Amministrazione.
4.1. I tre motivi, evidentemente connessi per l’oggetto, sono tutti manifestamente infondati, in quanto la commissione tributaria regionale ha chiaramente inteso come infondata la richiesta di rimborso presentata dalla contribuente, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego espresso notificato dall’Agenzia delle Dogane, per le ragioni già ampiamente illustrate nell’esame del primo motivo di ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019