Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2597 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2568-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPI MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1697/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

05/12/2013, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A., con separati ricorsi successivamente riuniti ha adito il Tribunale di Parma chiedendo accertarsi la insussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti della Gestione commercianti INPS, obbligo accertato dall’istituto previdenziale in sede ispettiva. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione.

Il decisum del giudice di appello è stato fondato sulle seguenti considerazioni: in base al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 11 è possibile, in astratto, il cumulo di due posizioni assicurative sempre che le stesse siano fondate su un diverso facere (rapporto gestorio come amministratore e lavoro nella s.r.l. uti socius al pari del socio di società personali); nel caso di specie, invece, alla stregua della prospettazione dell’ente appellante lo stesso facere sarebbe inciso due volte dalla contribuzione; infatti, in relazione all’attività tecnica discendente dal rapporto di co.co.pro (della cui genuinità non vi sono sufficienti elementi per dubitare e, comunque, diversamente opinando lo stesso sarebbe ex lege convertito in rapporto di lavoro subordinato con afferenza della contribuzione al fondo lavoratori dipendenti e non già alla gestione commercio) la parte appellata ha versato la prescritta contribuzione alla gestione separata; non risulta comprovata (e nemmeno previamente allegata), come sarebbe necessario, una ulteriore e diversa attività prestata a favore della società uti socius; si veda ad esempio, mutatis mutandis, la condivisibile pronuncia di merito secondo la quale “l’emanazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv. dalla L. n. 122 del 2010, recante l’interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, – nella parte in cui prevede che gli imprenditori iscritti alla gestione commercianti, soci di s.r.l., i promotori finanziari, gli operatori connessi al turismo e i coadiutori familiari, che esercitano, contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività, assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatorie per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale essi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – ha inteso affermare il principio della non esclusività stabilendo da un lato che il problema dell’iscrizione alla gestione unica presso la quale si esercita l’attività prevalente, fra le varie imprese esercitate da un soggetto, si pone solo per le attività autonome esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, dall’altro ha escluso espressamente dall’unicità dell’iscrizione, secondo il principio della concorrenza ex L. n. 335 del 1995, i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione nella gestione separata. Tale norma ha efficacia retroattiva, non venendo ad incidere su alcuna prerogativa di natura costituzionale e potendo il legislatore emanare norme retroattive anche in materia di diritti di natura economica, fatto salvo il principio della ragionevolezza. Stabilito dunque, il principio che la doppia iscrizione è consentita dalla legge, anche in virtù della previsione della norma interpretativa, si rivela necessario accertare in concreto il presupposto dell’effettivo svolgimento dell’attività commerciale. Nella fattispecie concreta, in particolare rilevato che la società non ha dipendenti e che parte ricorrente, già iscritta nella gestione separata per l’attività di presidente del consiglio di amministrazione della società e successivamente iscritta d’ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciali in quanto socio attivo della medesima persona giuridica, svolgendo oltre l’attività di amministratore e legale rappresentante della persona giuridica, anche quella commerciale, e che tale attività comporta l’obbligo contributivo ulteriore, deve ritenersi corretto l’operato dell’INPS e conseguentemente confermarsi le cartelle esattoriali. Tribunale di Bologna sez. lav. 20.9.2011 n. 829; integrata la motivazione nei termini sopra esposti la pronuncia gravata si appalesa conforme a diritto.

Per la cassazione della decisione ha proposto tempestivo ricorso l’INPS sulla base di due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto “violazione dell’art. 156 c.p.c.. in relazione all’art. 429 c.p.c.. Difformità tra dispositivo e motivazione.”. Premesso che le cartelle oggetto di opposizione trovavano il loro presupposto logico giuridico nel verbale di accertamento 24 ottobre 2007 con cui la sede INPS di Parma aveva proceduto ad iscrivere il P. alla gestione commercianti in quanto socio – amministratore della società Test Lab s.r.l. (ed in tale veste già iscritto alla gestione separata) svolgente, nel contempo, attività continua e prevalente di commercio e vendita all’interno dell’azienda, ha censurato la decisione impugnata per avere, in dispositivo, respinto l’appello dell’INPS, in contraddizione con quanto esposto in motivazione laddove veniva osservato che Nella fattispecie concreta, in particolare rilevato che la società non ha dipendenti e che parte ricorrente, “già iscritta nella “gestione separata per l’attività di presidente del consiglio di amministrazione della società e successivamente iscritta d’nfficio alla gestione degli esercenti attività commerciali in quanto socio attivo della medesima persona giuridica, svolgendo oltre l’attività di amministratore e legale rappresentante della persona giuridica, anche quella commerciale, e che tale attività comporta l’obbligo contributivo ulteriore, deve ritenersi corretto l’operato dell’INPS e conseguentemente confermarsi le cartelle esattoriali”.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto “nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Ha censurato la decisione per avere dapprima affermato che l’appello era infondato, pur dando contestualmente atto della sussistenza dei presupposti legittimanti l’iscrizione del P. alla gestione commercianti. Tale contraddittorietà riscontrabile nell’ambito della motivazione, costituiva causa di nullità della decisione di secondo grado.

Il ricorso, in conformità della proposta del Consigliere relatore qualificabile come inammissibile in quanto le censure articolate con entrambi i motivi muovono dall’errata ricostruzione delle effettive ragioni alla base del decisum.

Invero, dalla lettura della motivazione del giudice di appello emerge che l’esclusione dell’obbligo del P. dall’iscrizione presso la gestione commercianti è stata fondata sulla considerazione che, alla stregua della prospettazione dell’ente appellante, la pretesa contributiva era affermata rispetto alla medesima attività svolta dal P. quale co.co.pro., attività già assoggettata a contribuzione.

Nè può trarre in inganno quanto si legge nel prosieguo della parte motiva (v. pag. 4 sentenza di appello) laddove si dice che Nella fattispecie concreta, in particolare rilevato che la società non ha dipendenti e che parte ricorrente, già iscritta nella gestione separata per l’attività di presidente del consiglio di amministrazione della società e successivamente iscritta d’ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciali in quanto socio attivo della medesima persona giuridica, svolgendo oltre l’attività di amministratore e legale rappresentante della persona giuridica, anche quella commerciale, e che tale attività comporta l’obbligo contributivo ulteriore, deve ritenersi corretto l’operato dell’INPS e conseguentemente confermarsi le cartelle esattoriali, atteso che tali affermazioni si riferiscono, all’accertamento operato dal Tribunale di Bologna nella sentenza sez. lav. 20.9.2011 n. 829, ai cui principi il giudice di appello ha dichiarato, in linea di principio di fare riferimento, “mutatis mutandis”.

In base, quindi, alle considerazioni che precedono ed in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore, i motivi di ricorso risultano inidonei alla valida censura della sentenza impugnata.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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