Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2597 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2597 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

contro
Cartotecnica Martinelli srl, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma P.le Clodio 61, presso lo studio dell’avvocato
Florangela Marano, e rappresentata e difesa
dall’Avv.to Alfonso Mandara, in forza di procura
speciale in calce al controricorso
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 28/15/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
19/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 05/02/2014

Ritenuto in fatto
Con

sentenza

n.

28/15/2008

del

25/02/2008,

depositata in data 19/03/2008, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania

respingeva,

con compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 18/10/2007, dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio di Napoli 4, avverso la decisione
n.

274/19/2006

della

Commissione

Tributaria

della Cartotecnica Martinelli srl contro un avviso
di

recupero del credito di imposta per nuovi

investimenti in aree svantaggiate,
dell’art.8 1.388/2000, nell’anno 2002,

ai sensi
ritenuti

dall’Ufficio non agevolabili, in quanto inerenti o
a

“macchine ordinarie di ufficio”

o ad acquisti

effettuati successivamente all’8/07/2002, senza il
previo invio del c.d. modello “CVS”, prescritto dal
D.L. 138/2002, o a meri costi pluriennali solo
deducibili fiscalmente, ovvero in quanto fruiti
durante il periodo di sospensione, dal 13/11/2002
al 9/04/2003.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto,
avendo la contribuente, sin dal primo grado, dato
atto di avere aderito al condono fiscale di cui
alla 1.289/2002,
primi giudici”,

“come giustamente rilevato dai
la fattispecie rientrava “nei casi

in cui la 1.289/2002 prevede l’applicazione degli
effetti del condono”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due
motivi.
Ha

resistito

la

società

contribuente

con

controricorso e la stessa ha altresì depositato
memoria, ai sensi dell’art.378 c.p.c..

2

Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso

Motivi della decisione
Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente lamenta
la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 nn. 4 c.p.c., in relazione
all’art.18 d.lgs. 546/1992, avendo i giudici
ritenuto applicabile il condono di cui all’art.9
1.289/2002, malgrado, soltanto con la memoria ex
art.32 d.lgs. 546/1992, la contribuente avesse

di recupero, correlata alla già intervenuta
definizione agevolata della lite fiscale, per
effetto dell’adesione al predetto condono, pur
avendo proposto il ricorso introduttivo del
giudizio, successivamente proposto, nel luglio
2005, allorché la invocata sanatoria si era già
perfezionata.
Il motivo è infondato.
Infatti, come questa Corte ha avuto già modo di
precisare, le questioni relative all’applicazione
del condono, pur non risolvendosi interamente nei
problemi processuali, partecipano anche di tale
natura e sono, perciò, rilevabili d’ufficio, senza
che occorra una specifica proposizione ad opera
della parte interessata a farle valere; a tale
proposito, la sentenza di questa Corte n. 15995 del
2000 ha già avuto modo di chiarire che la facoltà
di ottenere la chiusura delle liti fiscali
pendenti, pagando una somma correlata al valore
della causa, produce un effetto estintivo del
giudizio, cosicché si realizza, come riflesso
processuale, l’estinzione del giudizio, anche se
esso non si esaurisce in un evento del processo,
perché configura una vicenda più complessa che
elide la pretesa impositiva unitamente

introdotto una nuova ragione di nullità dell’avviso

all’impugnazione del contribuente, nel concorso di
condizioni ed adempimenti prestabiliti.
La rilevabilità d’ufficio è stata ribadita in altre
pronunce (Cass. 8178/2007, 25239/2007 e 7729/2008),
anche inerenti gli effetti preclusivi sulle istanze
di rimborso di imposte indebitamente versate dal
contribuente (da ultimo, cfr, ord.Cass. 3841/2012:
“In tema di condono fiscale e con riferimento alla

legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’esercizio della
facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali
pendenti, pagando una somma correlata al valore
della causa, produce un effetto estintivo del
giudizio, che opera anche in relazione alle domande
giudiziali riguardanti le richieste di rimborso
d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza
che l’intervenuta proposizione della relativa
istanza, palesandosi come questione officiosa,
connessa al riflessi di ordine pubblico nascenti
dall’elisione della pretesa impositiva realizzata
in virtù dell’adesione al condono, deve essere
rilevata d’ufficio dal giudice, senza che occorra
una specifica eccezione ad opera della parte
interessata a farla valere”).
Il secondo motivo di ricorso, implicante la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., dell’art.9 1.289/2002, dovendo ritenersi
sottratta al c.d. condono tombale la questione
della spettanza o meno dei crediti d’imposta ex
art.8 1.388/2000, è invece fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato
(Cass. n. 375/2009, Cass. S.U. n. 14828/2008), in
modo condivisibile, che il condono fiscale elide sì
il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il
contribuente possa vantare nei confronti del fisco,

4

definizione automatica prevista dall’art. 9 della

quali

restano

soggetti

all’eventuale

contestazione da parte dell’ufficio; conclusione
questa che, conformemente a quanto ritenuto anche
dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.
340/2005, non è impedita dalla disposizione secondo
cui

“La definizione automatica non modifica

l’importo degli eventuali rimborsi

e

crediti

derivanti dalle dichiarazioni presentate..”,

dovendo detta disposizione essere interpretata nel
senso che nessuna modifica di tali importi può
essere determinata dalla definizione automatica,
non nel senso che questa sottragga all’ufficio il
potere di contestare il credito esposto dal
contribuente (da ultimo, Cass. 20679/2011).
Di conseguenza, concernendo la vertenza proprio la
legittimità del credito d’imposta utilizzato dalla
contribuente per l’anno 2002, malgrado l’adesione,
per detto anno d’imposta, della società al condono
ex art.9 1.289/2002, la controversia andava decisa
nel merito.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania,
affinché proceda a nuovo esame ed anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al secondo
motivo, respinto il primo; cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Campania.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 19/12/2013.

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