Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2597 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.T. COMIS S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell’avv. Alberici Raffaele,

che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Salvatore Lombardo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, n. 70, depositata il 9 giugno 2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, denunciando violazione di legge, con particolare riguardo alla previsione di cui all’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, sulla questione relativa all’effettiva composizione di raccordi per tubi importati e, conseguentemente, della loro assoggettabilità a dazio antidumping;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

– che, quanto alla dedotta violazione di legge, il ricorso appare inammissibile, perchè il proposto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (“Se, in tema di ripartizione dei l’onere probatorio in materia doganale, vige il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., in base al quale spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della maggiore pretesa impositiva”) non sembra rispondere ai requisiti prescritti;

– che, infatti le SS.UU. di questa Corte sono chiaramente orientate a ritenere che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica); e dall’esposta premessa, inferiscono che il quesito non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il che vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, (v. Cass. s.u.

3519/08);

– che, quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso appare inammissibile, poichè – a fronte del di per sè coerente convincimento tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili circa la ricorrenza nei prodotti importati dei requisiti per l’assoggettamento a dazio antidumping (con particolare riguardo alla risultante percentuale di carbonio) – esso appare risolversi in un’inammissibile sindacato di fatto, rimettendo, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità;

che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.100,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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