Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2597 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2597 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PICCONE VALERIA

ORDINANZA

sul ricorso 7495-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175 – Direzione
Affari Legali Poste Italiane, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI LANDI, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro
2017
4058

DE FILIPPO ADRIANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR,

presso

Cassazione,

la

Cancelleria

rappresentata

e

della

difesa

Corte

di

dallAvvocato

ROBERTA BECHI, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 977/2012 della CORTE D’APPELLO

\\

di FIRENZE, depositata il 27/09/2012 R.G.N. 854/2011.

RG. 07495/2013
RILEVATO

che con sentenza in data 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Firenze rigettava
l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di De Filippo Adriana avverso
la sentenza del Tribunale di Pistoia che, accogliendo il ricorso della lavoratrice, aveva
condannato la società a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno per la
ritenuta illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova,
l’importo corrispondente alla retribuzioni omesse relativamente alla durata del
contratto a termine cui la clausola di prova era acclusa;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a un
motivo, cui ha opposto difese l’intimata con controricorso;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso Poste Italiane S.p.A. denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 141, n. 2, del vigente codice della strada – secondo cui il
conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado
di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza – adducendo il
mancato superamento da parte della controricorrente del periodo di prova per effetto
dell’asserito difetto di prova circa la padronanza del motomezzo aziendale assegnatole
nell’ora in cui era stata destinata alla conduzione dello stesso;
che parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 141 n. 2 del
codice della strada mira, in realtà, ad ottenere una revisio prioris istantíae,
lamentando la noncuranza del giudice di primo grado rispetto alla circostanza, che
reputa pacifica dalle parti poiché non oggetto di contestazione, della mancata
padronanza del mezzo aziendale, affidato per un’ora alla lavoratrice, al fine del
superamento del periodo di prova;
che, premessa l’assoluta inconferenza della disposizione di legge che si asserisce
violata in ordine alla questione oggetto del giudizio di fatto concernente il mancato
superamento del periodo di prova, – disposizione da cui sembrerebbe volersi far
discendere una sorta di “posizione di protezione” in capo al lavoratore addetto alla
conduzione dell’automezzo – il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, infatti, esso risulta del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi che, quindi,
non tende a censurare, in quanto nulla adduce circa le circostanze ritenute rilevanti in
sede di merito e reputate non solo non dimostrate ma neanche oggetto di allegazione,
quali l’inidoneità alla verifica di sistemi di sicurezza del veicolo, l’incapacità di sollevare

Camera di consiglio del 18 ottobre 2017 – n. 32 del ruolo
Presidente: Di Cerbo – Relatore: Piccone

PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
Il Presidente
(Vincenzo Di Cerbo)

il Funzionario Giudiziario

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; CORTESUPREM

o far scendere il medesimo dal cavalletto, e così via, circostanze dal cui
apprezzamento, osserva la Corte d’appello, il solo giudice di merito, unico deputato a
farlo, avrebbe potuto trarre la valutazione della fondatezza o meno che il mancato
superamento della prova dipendesse dalla mancanza di padronanza dell’uso del
veicolo;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater del’art. 13 d.P.R.
n. 115 del 2002.

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