Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25969 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9525-2020 proposto da:

SINERGY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RODOLFO VALDINA;

– ricorrente –

contro

SIRIM INVESTIMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA ROSATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO SPINICCI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 345/2016 del

TRIBUNALE di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, il quale

conclude chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari che il

Tribunale di PISTOIA è giudice territorialmente competente alla

trattazione della controversia, con fissazione del termine per la

riassunzione del giudizio.

 

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Sinergy S.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Perugia, Sirim Investimenti S.p.A. per chiedere la risoluzione dei contratti stipulati il 15.05.2013 – e denominati “preliminare di locazione di immobile a destinazione commerciale”, “protocollo d’intesa” e “scrittura privata” – per gravi e manifesti inadempimenti della parte convenuta, nonché la sua condanna al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti in appalto, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento. Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza territoriale dell’adito giudice per essere competente il Tribunale di Pistoia, disponendo l’art. 6 del contratto preliminare di locazione immobiliare a destinazione commerciale che tutte le controversie insorte tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto dovessero essere devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria di Pistoia.

Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza quivi impugnata, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pistoia, ritenuto competente sia in quanto giudice del luogo in cui aveva sede la persona giuridica convenuta – art. 19 c.p.c. -, sia in ragione del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all’art. 20 c.p.c., ossia del forum contractus ovvero del forum destinatae solutionis. Osservava, inoltre, il Tribunale che il foro convenzionale risultava incompetente per non avere le parti attribuito al foro designato una competenza esclusiva espressa e, con riguardo all’eventualità di una competenza del Tribunale adito ai sensi del combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, e dell’art. 20 c.p.c. – domicilio del creditore -, il giudice di prime cure ne escludeva l’operatività per non essere l’oggetto della controversia un’obbligazione pecuniaria – avendo la stessa ad oggetto l’esatto adempimento di un contratto inter partes – e, comunque, anche a volerla intendere come obbligazione pecuniaria, per mancanza del requisito della liquidità del credito perché contestato l’avveramento dell’evento a cui era condizionato.

Ha proposto istanza per regolamento di competenza la Sinergy s.r.l. in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo.

Ha resistito con controricorso la Sirim Investimenti s.p.a.

Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mistri Corrado, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Con l’istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., la Sinergy S.r.l. ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Perugia, insistendo per la ritenuta competenza di quest’ultimo in virtù del criterio di individuazione del foro alternativo di cui al combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3, atteso che l’obbligo relativo al pagamento del corrispettivo dell’appalto doveva essere eseguito nella circoscrizione del Tribunale adito, ove la Sinergy aveva la sua sede legale, ossia presso il domicilio del creditore. Rimarcava, inoltre, la Sinergy S.r.l. di aver prontamente eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, non avendo quest’ultima fatto specifico riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con indicazione del giudice per ciascuno di essi ritenuto competente; ed inoltre, che, come opportunamente riconosciuto dal Tribunale decidente, risultava infondata l’eccezione di incompetenza basata sul patto inserito nel preliminare poiché le parti, pur avendo indicato il Tribunale di Pistoia quale foro convenzionale, non avevano tuttavia concordato la sua esclusività.

Il regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Con riguardo alla questione dell’individuazione del foro competente in quello convenzionalmente determinato dalle parti all’art. 6 del contratto preliminare datato 15.05.2013, va rilevato che tale criterio di individuazione della competenza è inoperante per non avere le parti attribuito al foro designato una competenza esclusiva espressa (come chiaramente risultante dal testo della previsione negoziale de qua che espressamente stabilisce che “tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardo alla validità. Alla interpretazione, alla esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno devolute alla competenza dell’autorità giudiziaria di Pistoia”).

Sul punto, risulta granitico l’orientamento di questa Corte che, a più riprese, ha specificamente affermato che “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. Civ. Sez. III, 21362/2020 del 6.10.2020; Cass. civ., Sez. 6 – 3, n. 1838 del 25/01/2018).

Ciò posto, va osservato che l’eccezione di incompetenza proposta dalla Sirim Investimenti S.p.A., ancorché tempestivamente sollevata, era inefficace, non essendo accompagnata dall’indicazione di tutti i fori alternativamente competenti, come espressamente richiesto dal secondo periodo dell’art. 38 c.p.c., comma 1.

Sul punto, questa Corte ha più volte specificato che “nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass., Sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).

Ne consegue che l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, in quanto la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur se espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. n. 9873 del 2009; da ultimo, Cass. n. 11192 del 2010). L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rende superfluo ed inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza.

Deve, dunque, ritenersi che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata dedotta in modo incompleto, non avendo la convenuta assolto all’onere di precisare i termini esatti della relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; ne consegue che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione doveva essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, Cass. n. 15996 del 2011).

Il ricorso va, pertanto accolto e, per l’effetto va dichiarato la competenza del Tribunale di Perugia, innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, davanti al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge nonché per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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