Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25969 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25969 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25595 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
RG n. 25595/2007

An

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Achille Buonafede, giusta procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, sezione 2°, depositata in data 11 giugno
2007, numero 81;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo

2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli e
per la società l’avv. Achille Buonafede;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

Oggetto del contendere è una cartella di pagamento notificata alla società
contribuente in esito al controllo automatizzato ex articolo 36bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 in relazione all’anno
d’imposta 1993, avente ad oggetto l’imposta sul patrimonio netto calcolata
sull’imponibile indicato dalla contribuente nel modello 760 quadro K, rigo 7
(altre riserve).
La società impugnò la cartella, sostenendo che i contributi indicati nel
suddetto rigo 7 non erano imponibili in base al 2° comma dell’articolo 2 del
decreto legge numero 394 del 1992, convertito dalla legge numero 461 del
1992 e la commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, con
sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato, facendo leva
sulla natura dei contributi in questione, che ha ascritto alla categoria dei
contributi in conto impianti, destinati, in quanto tali, a non influire sull’entità
del patrimonio imponibile.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso ad un unico motivo.

RG n. 25595/2007

Ange

nsore

2

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La società resiste con controricorso, che illustra con memoria ex articolo
378 del codice di procedura civile.
Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 10 comma,
numero 3, c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2423,
2423bis e 2424 del codice civile nonché dell’articolo 1 del decreto legge 30

settembre 1992, numero 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, numero 461, reputando che, a fronte della redazione del
bilancio, la base imponibile utile al calcolo dell’imposta patrimoniale va
determinata in via esclusiva sottraendo l’utile di esercizio dal patrimonio netto
risultante dal bilancio, con esclusivo riguardo, dunque, alle voci di questo.
Formula sul punto il seguente quesito di diritto: <>.
2.-11 motivo di ricorso colpisce un segmento del ragionamento che emerge
dalla sentenza impugnata, rimasto implicito, ma comunque necessariamente
implicato dalla ratio decidendi seguita.
2. /.-Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, che sul punto ha

formulato eccezione di novità della censura, emerge difatti dalla sentenza
impugnata che l’Agenzia aveva fatto leva sull’appostazione in bilancio dei
contributi in questione, poi oggetto di “chiarimento” da parte della società
mediante il prospetto unito alla dichiarazione dei redditi resa per l’esercizio
1995: si consideri la narrativa della sentenza, là dove, nel riferire
l’impostazione dell’ufficio in sede di appello, riporta che, secondo l’ufficio,
«…a nulla rileva la specifica nota inserita nel mod. 760/K della Spa a
chiarimento dei criteri adottati per la determinazione del patrimonio
imponibile; -una diversa volontà della parte avrebbe dovuto essere espressa
con apposita dichiarazione rettificativa…>>.
2.2.-Ed è ovvio, al riguardo, che la dichiarazione rettificativa non può che
essere quella di rettifica del bilancio; d’altronde, la stessa società, nel riportare
in controricorso uno stralcio dell’atto di appello dell’ufficio, dà conto che
l’Agenzia aveva considerato che <>(pagina 12, secondo capoverso del controricorso).
3. -Ciò posto, la sentenza impugnata ha implicitamente, ma

inequivocabilmente reputato infondata la questione posta dall’ufficio e
riproposta col motivo di ricorso, giacché, indipendentemente dalle risultanze di
bilancio, la commissione ha valutato direttamente e comunque la natura dei

RG n. 25595/2007

Angel a-Mari Perrino estensore

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contributi in oggetto, ai fini della loro inclusione nel patrimonio netto utile a
formare la base imponibile per l’applicazione della tassa di cui si discute.
3.1.-11 motivo di ricorso è in conseguenza congruente con la ratio
decidendi, in quanto, si ribadisce, ne critica la premessa, rimasta implicita, ma
comunque da essa implicata.
4.-Esso, tuttavia, è infondato.

Va anzitutto rimarcato che, in generale, che <

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