Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25969 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33744-2019 proposto da:

X.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CINZIA CARRADORI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FERRARA e QUESTURA DI FERRARA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 184/2019 del GIUDICE DI PACE DI FERRARA,

depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

X.P., cittadino albanese, ha impugnato il decreto in data 4/3/2019 con il quale il Prefetto di Ferrara ha disposto la relativa espulsione amministrativa, per non avere lo stesso, al momento dell’ingresso in Italia, o in caso di provenienza da paesi dell’area Schengen entro otto giorni dall’ingresso, dichiarato la sua presenza, rispettivamente, all’autorità di frontiera o al questore della provincia, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha contestato il provvedimento di espulsione, tenuto conto: 1) del difetto di traduzione del provvedimento impugnato in lingua albanese; 2) del difetto e di contraddittorietà della motivazione dello stesso, e 3) della relativa presenza in Italia per la legittima assistenza alla propria madre malata;

con ordinanza resa in data 5/6/2019, il giudice di pace di Ferrara ha rigettato il ricorso di X.P., tenuto conto: 1) della regolare avvenuta traduzione in lingua albanese, sia pure in forma sintetica, del provvedimento impugnato (in accordo con il principio di cui all’art. 2, comma 6, del t.u. immigrazione) e, in ogni caso, della relativa conoscenza adeguata della lingua italiana; 2) dell’avvenuta espressa ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo all’esposizione delle effettive ragioni dell’espulsione; 3) della irrilevanza delle condizioni sanitarie relative alla madre del ricorrente, potendosi quest’ultimo avvalere, in ipotesi, della procedura di cui all’art. 36 t.u. immigrazione;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da X.P. con ricorso fondato su cinque motivi;

il Prefetto e il Questore di Ferrara non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo erroneamente trascurato la circostanza secondo cui l’avvenuta consegna all’istante di una sintesi del provvedimento espulsivo in lingua albanese contraddicesse l’affermazione secondo cui lo stesso fosse a conoscenza della lingua italiana, con la conseguente attestazione di tale ultima occorrenza sulla base di elementi presuntivi del tutto inidonei a tal fine;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio come l’odierno ricorrente difetti di interesse alla proposizione della censura in esame, avendo il giudice a quo in ogni caso sottolineato come l’istante avesse ricevuto in consegna una copia, in forma sintetica e in lingua albanese, del provvedimento impugnato: circostanza, quest’ultima, del tutto idonea ad assorbire la rilevanza dell’eventuale mancata conoscenza, da parte dello stesso, della lingua italiana;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, avendo il giudice a quo erroneamente trascurato di rilevare come la sintesi del provvedimento espulsivo comunicata all’istante in lingua albanese non coincidesse in modo esatto con la motivazione dell’originale del provvedimento di espulsione, essendo stata indicata, nella versione sintetizzata, la sola contestazione della mancata segnalazione della presenza dell’interessato sul territorio nazionale entro otto giorni dall’ingresso in Italia (senza alcun riferimento all’ipotesi della mancata dichiarazione all’autorità di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia, della propria presenza sul territorio italiano), ed essendo stata aggiunta, nella versione sintetizzata, un’ipotesi di contestazione (riferibile all’art. 5, comma 2, t.u. immigrazione) non contenuta nel decreto di espulsione originale, con la conseguente lesione delle prerogative di difesa dell’interessato;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio come le pretese difformità denunciate dall’odierno ricorrente con il motivo in esame appaiano del tutto irrilevanti ai fini della preservazione delle prerogative di difesa dell’interessato, non avendo quest’ultimo in ogni caso specificato quale incidenza negativa, in relazione a dette prerogative, avrebbero spiegato, da un lato, l’omessa contestazione, nel provvedimento comunicato in sintesi, della mancata dichiarazione all’autorità di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia, della propria presenza sul territorio italiano (essendo in ogni caso decisiva la contestazione, tradotta in albanese e regolarmente comunicata, della mancata segnalazione della presenza dell’interessato in Italia entro otto giorni dall’ingresso) e, dall’altro, l’aggiunta, nella sintesi comunicata, di un’ipotesi di contestazione (quella riferibile all’art. 5, comma 2, t.u. immigrazione) non contenuta nel decreto di espulsione originale, che, in quanto tale, mai avrebbe potuto assumere alcuna rilevanza giuridica, siccome mai indicata a sostegno del provvedimento espulsivo;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo trascurato di rilevare come il regolamento UE n. 1091/2010 avesse inserito l’Albania nell’elenco dei paesi esentato dall’obbligo di visto per i soggiorni non superiore a 90 giorni, con la conseguente esenzione dei cittadini albanesi muniti di passaporto biometrico (come il ricorrente, documentatamente entrato in Italia non oltre 90 giorni prima della contestazione della relativa presenza nel territorio) dall’obbligo di richiedere il visto di ingresso e la segnalazione di presenza sul territorio italiano entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come la censura articolata nel motivo in esame non compaia tra le ragioni di impugnazione contenute nel ricorso originariamente proposto dinanzi al giudice di pace di Ferrara (e ritualmente allegato in questa sede), con la conseguente improponibilità di un motivo di impugnazione non tempestivamente proposto dinanzi al giudice competente nei termini previsti dalla legge e inammissibilmente avanzato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità;

con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice di pace omesso di rilevare come l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, comma 2-bis, del t.u. immigrazione (in accordo con la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013) avrebbe in ogni caso imposto la ponderata considerazione della situazione dello straniero che vanti legami familiari esistenti nel territorio dello Stato italiano, sia pure in assenza dei presupposti per la formale richiesta del ricongiungimento familiare;

entrambi i motivi sono fondati;

osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di espulsione del cittadino straniero, Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine) si applica – con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Sez. 1, Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018, Rv. 650406 – 01);

in tali casi, il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, a dar conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami, oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Sez. 1, Sentenza n. 781 del 15/01/2019, Rv. 652401 – 01);

nella specie, avendo il giudice di pace del tutto trascurato di procedere all’indicata ponderata valutazione degli elementi qualificanti i legami familiari dedotti dall’odierno ricorrente sin dall’originario ricorso in opposizione al provvedimento di espulsione, dev’essere rilevata l’integrale fondatezza delle censure in esame;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del quarto e del quinto motivo (disattesi i restanti), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio al giudice di pace di Ferrara, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibili i restanti; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia al rinvio al giudice di pace di Ferrara, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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