Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25969 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6666/2015 R.G. proposto da:

Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Tomassini Antonio e Modenesi Stefano, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma via Due Macelli 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 222 del 2014 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 14 febbraio 2014.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 maggio 2019 dal

Consigliere Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il

ricorso.

Uditi l’avv. Di Dio Andrea, in sostituzione dell’avv. Tommasini

Antonio, per la ricorrente e l’avv. Vitale Stefano per la

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Saint-Gobain Isover Italia s.p.a. propose opposizione avverso l’ingiunzione fiscale notificata dall’Agenzia delle Dogane, per il pagamento dell’addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, assumendo il diritto a godere dell’esenzione prevista per quella impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici.

Accolta in primo grado l’opposizione, l’Agenzia delle Dogane propose gravame, che trovò accoglimento dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 14 febbraio 2014. Ritenne la corte di merito che non potesse essere invocato il giudicatosi formatosi a favore della contribuente, a seguito di talune sentenze della Cassazione che avevano respinto i ricorsi dell’amministrazione relativamente a precedenti annualità; soggiunse che proprio nelle annualità oggetto dell’ingiunzione impugnata, era invece emerso come l’opponente non avesse diritto all’esenzione dall’addizionale sull’imposta, in quanto l’energia elettrica era stata impiegata come mezzo di riscaldamento dei forni, ma non poteva essere considerata materia prima del processo industriale di produzione del vetro.

Avverso la detta sentenza, Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. – già Saint-Gobain Isover s.p.a. – ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Agenzia delle Dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Saint-Gobain PPC Italia s.p.a. deduce violazione dell’art. 2909 c.c., poichè il giudice di merito ha escluso la forza di giudicato delle precedenti sentenze rese inter partes, concernente il medesimo fatto storico.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dal del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, in quanto la corte d’appello ha erroneamente affermato l’autonomia dei periodi di imposta per farne discendere l’inefficacia del giudicato formatosi sulla fattispecie in esame.

2.1. I primi due motivi, chiaramente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in materia tributaria il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato in periodi successivi o antecedenti, se non limitatamente a situazioni relative a “qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali “elementi preliminari” rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi detto vincolo a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione, ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti.

Ne consegue che il giudicato formatosi su situazioni di fatto, quali nella specie l’accertamento dei presupposti dell’imposta di consumo dell’energia elettrica e delle condizioni per l’esenzione contemplata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, effettuato in relazione ad un determinato periodo di imposta, non è suscettibile di estendere i suoi effetti automaticamente ad un altro periodo di imposta, essendo fondato su indagini di fatto e rilievi riferiti a quel periodo, che non sono estendibili oltre il rapporto tributario preso in esame (Cass. 25/07/2012, n. 13079; Cass. 28/05/2008, n. 13897).

Nella vicenda all’esame, allora, è all’evidenza che il giudicato formatosi con riferimento ad indagini di fatto diverse da quelle per cui è processo, nei giudizi celebrati tra il Ministero delle Finanze e la Balzaretti Modigliani s.p.a. (dante causa dell’odierna ricorrente), come correttamente rilevato dalla corte d’appello, non è suscettibile di trovare applicazione di sorta.

3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito non ha correttamente valutato le conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado, escludendo contraddittoriamente che l’energia elettrica costituisse materia prima impiegata nel processo produttivo.

3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

4. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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