Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25969 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 05/12/2011), n.25969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6013/2007 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA N 1 (ITTIRI, OSILO, PLOAGHE, VILLANOVA MONTELEONE),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio

dell’avvocato LESTI ISABELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati

BIONDA Fabrizio, SOLINAS MARIO MATTEO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIRAS Pietro, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/02/2006 R.G.N. 214/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il gravame svolto da S.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Comunità Montana n. 1 (Ittiri, Osilo, Ploaghe, Villanova Monteleone) per la corresponsione dell’indennità di posizione nella misura integrale sul presupposto che la decurtazione derivasse dalla corrispondente riduzione delle mansioni.

2. La Corte territoriale puntualizzava quanto segue:

– S.A., dipendente dal 1 agosto 1988 della Comunità Montana n. 1 con sede in (OMISSIS), come segretario generale, inquadrata nella 1 qualifica dirigenziale, con Delib. Giunta esecutiva Comunità 28 giugno 2002, si vedeva revocare la precedente delibera con cui era stata individuata come responsabile della gestione in relazione all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo;

– la S. deduceva l’illegittimità della delibera e degli atti presupposti, per violazione del TU sugli enti locali 267/2000, per essere le nuove funzioni indicate con riferimento a quelle dei segretari comunali e provinciali, con ciò trascurando di considerare che il segretario generale doveva adempiere anche alle ulteriori funzioni previste dall’art. 107 del predetto T.U., in particolare presiedere le commissioni di gara e di concorso, avere la responsabilità delle relative procedure, stipulare i contratti; e che l’organo deliberante della comunità aveva ignorato che le attribuzioni dei dirigenti non possono essere derogate mediante deliberazioni dell’esecutivo, ma solo in forza di disposizioni di legge;

– per il primo giudice, la riduzione dell’indennità di posizione non era effetto delle delibere della Comunità in tema di revoca delle mansioni, ma di modifiche contrattuali e del contestuale aumento della retribuzione; nè la Comunità avrebbe potuto legittimamente modificare le attribuzioni dirigenziali ed attribuirne alcune ai responsabili dei servizi non dirigenti, non essendo stata modificata la pianta organica, nè venuto meno l’unico dirigente;

– andava esclusa la natura di vera e propria impugnazione all’appello incidentale della comunità, totalmente vincitrice in primo grado e, di conseguenza, l’improponibilità della domanda per essere il rapporto d’impiego della dirigente cessato per collocamento in pensione di inabilità dal 1 agosto 2003, non riverberandosi la domanda, di condanna al pagamento della retribuzione di posizione (alla luce delle conclusioni rassegnate) sul rapporto ormai esaurito;

– l’inidoneità al servizio, accertata inizialmente il 5 giugno 2002 e comunicata il 3 luglio, risaliva ad epoca posteriore a quella in cui la Giunta aveva adottato il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi ed istituito le nuove posizioni organizzative;

– infine, doveva ritenersi infondato il rilievo della Comunità circa un presunto mutamento della domanda in appello, posto che nel ricorso di primo grado si diceva espressamente che erano illegittimi gli atti presupposti citati nella Delib. n. 56 e tale era il nuovo regolamento della Comunità.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– la determinazione n. 40 del 2002 della responsabile del servizio amministrativo della comunità poggiava sulle deliberazioni della giunta esecutiva che avevano riordinato i servizi e su quelle con cui erano state determinate le posizioni organizzative e l’entità dell’indennità di posizione e di risultato;

– l’indennità di posizione era stata ridotta per effetto delle minori mansioni dirigenziali, in parte conservate, e allocata nello stipendio di altri dipendenti, non dirigenti, cui erano state attribuite una parte delle funzioni prima affidate alla S.;

– la non trascurabile rilevanza delle predette delibere derivava dagli artt. 107 e 109 del TU ordinamento locale (per cui spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, oltre i compiti che impegnano l’amministrazione vero l’esterno, come la presidenza di commissioni di gare e di concorsi, la direzione delle relative procedure gli atti di amministrazione del personale) ed essendo la S. l’unica dirigente della comunità non era possibile, se non in violazione del citato TU, disporre, come aveva fatto l’art. 10 del nuovo regolamento organico, che potessero essere responsabili dei servizi anche dipendenti non dirigenti;

– quanto alla violazione dell’obbligo di informare la dirigente del processo di riorganizzazione e, quindi, del regolamento, la cui modifica rilevava direttamente ai fini della posizione della dirigente, come le successive delibere di revoca dall’incarico di unica responsabile della gestione, realizzando una sottrazione di poteri, era totalmente mancata la comunicazione, L. n. 241 del 1990, ex artt. 7 e 8, così non consentendo alla dirigente, pur in stato di malattia, di interloquire;

– la Delib. n. 56 del 2002 e Delib. n. 5 del 2002, di approvazione del regolamento, avevano natura, rispettivamente, di atto paritetico ed atto amministrativo (quale provvedimento organizzativo), onde andava ritenuta la nullità dell’atto negoziale conforme ad un regolamento illegittimo e la disapplicazione, in parte qua, di quest’ultimo;

– i due atti, l’uno amministrativo di carattere generale e l’altro negoziale, applicativo del primo, erano entrambi preordinati all’indebita riduzione delle funzioni della dirigente.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Comunità Montana ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza di appello per la ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 345 c.p.c., in base al rilievo secondo cui la generica dedotta illegittimità degli atti presupposti della Delib. n. 56 del 1992, senza alcuna espressa menzione della Delib. n. 5 del 2002 di approvazione del regolamento sugli uffici e servizi, implicava la genericità della doglianza e la novità della disapplicazione espressamente richiesta solo nell’atto di gravame. Inoltre, la richiesta di disapplicazione della Delib. n. 40 del 2002 (recante la rideterminazione dell’indennità di posizione), proposta nel ricorso introduttivo, allegando vizi propri alla stessa, non veniva, per contro, riproposta con l’atto di gravame, incentrato su un petitum diverso per essere ivi formulate richieste – quali: 1) la disapplicazione della Delib. n. 5 del 2002; 2) la conferma del diritto dell’appellante all’espletamento delle funzioni in precedenza svolte; 3) l’erogazione della retribuzione di posizione nella misura percepita fino al 30 giugno 2002 – non formulate nel ricorso in primo grado, nè all’udienza di comparizione, ma solo con la comparsa conclusionale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, benchè inapplicabile ratione temporis.

6. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile perchè non censura, congruamente ed adeguatamente, l’interpretazione della domanda e la giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito, alla stregua del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato della domanda e dell’atto di gravame, implicante valutazioni di fatto ad essi riservate, non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivata (ex multis, Cass. 2217/2007).

7. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza per aver ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e improponibilità per carenza di interesse, in quanto la pretesa concerneva solo la spettanza dell’emolumento maturato mentre il rapporto era in essere, anzichè rilevarne l’inammissibilità per esser il ricorso imperniato sul demansionamento, con carattere marginale della domanda sulla retribuzione di posizione, riferita più ad errore di calcolo che alla correlazione tra funzioni assegnate e retribuzione.

8. Osserva il Collegio che la corte territoriale ha rivestito l’asserito tema del demansionamento della connotazione del mero argomento ad colorandum, come tale estraneo alla ratio decidendo sia perchè non correlato a conclusioni rassegnate dalla parte, sia per il pregnante rilievo dell’inidoneità del preteso demansionamento a riverberare effetti su un rapporto d’impiego ormai esaurito. La censura risulta, pertanto, inammissibile giacchè rivolta contro un’argomentazione chiaramente svolta ad abundantiam dalla Corte di merito (ex multis, Cass. 23635/2010).

9. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia insufficiente motivazione per aver la corte di merito ritenuto la revoca dell’incarico effetto del regolamento 5/2002, piuttosto che disposta con Delib. n. 56 del 2002, nella quale si dava atto dell’esigenza di ridimensionare i costi del personale dirigente e di ridiscutere l’assetto della pianta organica, e laddove il giudice del merito aveva statuito che con la revoca delle funzioni al Segretario la Comunità non avrebbe conseguito alcun risparmio di spesa.

10. In ordine al predetto motivo deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

11. Per conseguenza, il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

12. Le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare, pertanto, quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005;

15693/2004; 2357/2004). Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice, individuando le fonti del proprio convincimento e scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr., ex plurimis, Cass., n. 12121/2004).

13. Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha svolto un iter argomentativo, analiticamente richiamato nell’isterico di lite, esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, sicchè le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano l’espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

14. Con il quarto e quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, CCNL dirigenti enti locali 10 aprile 1996 che prevede la possibilità di revoca dell’incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative produttive (quarto motivo) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 97 e 107, sulla base del rilievo per cui non rivestendo la S. il ruolo di un normale dirigente, ma quello di segretario della comunità, andava affermata la discrezionalità della Comunità nel conferire e revocare al segretario funzioni diverse da quelle specificamente indicate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97, art. 4, primo cpv. e lett. a), b), c) (T.U.E.L.).

15. I motivi, incentrati sull’esigenza di ridurre i costi del personale come valida ragione organizzativa alla stregua della contrattazione collettiva di settore e sulla compressione delle prerogative dell’ente locale per effetto della ritenuta non effettuazione della riduzione delle spese sulla base degli atti contestati, vanno esaminati congiuntamente perchè logicamente connessi e ritenuti non meritevoli di accoglimento.

16. Invero la corte di merito ha incentrato la decisione essenzialmente sul rilievo che parte della retribuzione di posizione della S. è stata “allocata” nello stipendio di altri dipendenti, non dirigenti, cui sono state attribuite, illegittimamente, parte delle funzioni e responsabilità prima affidate al segretario della Comunità Montana sarda, in violazione degli artt. 107 e 109 T.U. enti locali che disciplinano funzioni e responsabilità della dirigenza, sicchè non vi è stata alcuna riduzione di spesa.

17. Correttamente la corte territoriale ha, pertanto, rimarcato che, essendo la S. unica dirigente della Comunità Montana, solo in violazione del predetto testo unico poteva essere conferita la responsabilità di servizi a dipendenti non dirigenti, e ne ha tratto le conseguenze, immuni da censure, in ordine all’indebita riduzione delle funzioni della dirigente e all’illegittima riduzione dell’indennità di posizione, all’esito dell’unitaria lettura degli atti che hanno condotto la Comunità alla sottrazione di poteri propri della dirigente, la Delib. n. 56 del 2002 e Delib. n. 5 del 2002 di approvazione del regolamento, aventi natura, rispettivamente, di atto paritetico ed amministrativo, quale provvedimento organizzativo, dichiarando la nullità dell’atto negoziale conforme al regolamento illegittimo e disapplicando, quest’ultimo, in parte qua, perchè contrario a norme imperative.

18. Infine, con il sesto motivo la ricorrente, deducendo mancanza di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione dedotta con riferimento all’importo della retribuzione di posizione annua come riconosciuto dalla Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, in Euro 28.922,00, detratto l’importo di Euro 3.356,98 conferito nella retribuzione tabellare, pertanto pari a Euro 25.564,62 mentre la corte territoriale senza fornire alcuna motivazione, ha disposto la condanna al pagamento di Euro 28.921,00 come riconosciuta dalla sentenza di primo grado del 22.1.2002 riformata.

19. Quest’ultimo motivo è inammissibile perchè non risulta informato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con trascrizione dell’atto di appello nel ricorso, quantomeno nelle parti salienti, così da dimostrare la deduzione, nell’atto d’impugnazione, della specifica eccezione sulla quale il giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi, onde la Corte, non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del giudizio di merito, non è stata posta in grado di valutare fondatezza e decisività della censura.

20. Invero, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di errorìn procedendo per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, essendo legittimata la Corte di legittimità a procedere non già ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

21. Per tutte le esposte considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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