Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25968 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2879/2012 proposto da:

Z.T., C.F. (OMISSIS), B.A. C.F. (OMISSIS),

in proprio e nella loro qualità di soci e la seconda anche di

Liquidatore della “CONFEZIONI ADRIANA DI B.A. & C.

S.N.C.” società cancellata per liquidazione volontaria,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORIANI 32, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINA TABACCHI, giusta delega in atti;

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società

di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 338/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/01/2011 R.G.N. 659/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 26.1.2011, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Confezioni Adriana di B.A. & C. s.n.c. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare somme per contributi omessi in danno di talune associate in partecipazione ritenute lavoratrici sue dipendenti;

che avverso tale pronuncia Confezioni Adriana di B.A. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che l’appello proposto dall’INPS fosse provvisto di specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza impugnata;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 c.c. e segg., artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. e inoltre “insufficiente motivazione per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie” (così il ricorso per cassazione, pag. 33);

che, con riguardo al primo motivo, premesso che la specificità dei motivi di impugnazione richiesta dall’art. 342 c.p.c., è direttamente verificabile in sede di legittimità attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello, essendo la relativa censura riconducibile nell’alveo degli errores in procedendo, mentre, ai fini dell’esame del vizio denunciato, non rileva l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (Cass. n. 19661 del 2006), emerge dall’esame dell’atto di appello (debitamente trascritto in parte qua alle pagg. 24-30 del ricorso per cassazione) che l’Istituto ha specificamente censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui non aveva valorizzato, ai fini del decidere, la circostanza che non risultava in alcun modo che le associate avessero partecipato agli utili o alle perdite, derivandone il loro mancato assoggettamento al rischio d’impresa;

che, con riguardo al vizio di violazione di legge di cui al secondo motivo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato trova la propria causa nella partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite, di talchè, ove sia resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, la collaborazione ricade nella causa tipica del rapporto di lavoro subordinato, in ragione del generale favor accordato dall’art. 35 Cost., che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (cfr. Cass. n. 1817 del 2013);

che, con riguardo al vizio di motivazione di cui secondo motivo, è orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 e anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012) in quanto il fatto su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale da portare la controversia ad una soluzione diversa, l’indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista codesta sua efficacia potenziale (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);

che nella specie parte ricorrente non ha addotto alcun fatto la cui considerazione da parte del giudice avrebbe di per sè condotto ad un diverso e a sè favorevole giudizio, limitandosi a evidenziare talune circostanze (e precisamente il nomen iuris attribuito al contratto e le concrete modalità di attuazione del rapporto, per come emerse nelle prove testimoniali assunte nel corso del processo) che non potrebbero non essere valutate comparativamente con le altre che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini del decidere (ciò che peraltro la Corte medesima ha puntualmente fatto alle pagg. 16-26 della motivazione, ancorchè pervenendo a conclusioni non condivise da parte ricorrente); che, anche prima della modifica apportata all’art. 360 c.p.c., n. 5, cit. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, nè per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. ancora Cass. n. 7916 del 2017, cit.);

che conseguentemente il ricorso va senz’altro rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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