Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25968 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8474-2020 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., G.K., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIA CAMPOLIETI;

– controricorrenti –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI 3G SRL, VALLE SRL, GA.GI.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– D.M.L. convenne in giudizio, innanzi a Tribunale di Modena, Ga.Gi.Gi. e ga.gi.gi., l’impresa Costruzioni 3 G. s.r.l., la Valle s.r.l. nonché i signori S.G. e G.K., per chiedere dichiararsi la nullità e/I l’annullabilità della procura speciale rilasciata dallo stesso in favore di Ga.Gi.Gi., in data (OMISSIS) con atto per notar St., avente ad oggetto la vendita di un appartamento e la conseguente nullità e/o l’annullabilità dell’atto di vendita;

– l’attore esponeva che con contratto preliminare del 24.11.2000, l’impresa Costruzioni 3 G s.r.l., della quale il G.G.G. era il legale rappresentante, si era obbligata a vendergli un immobile in Modena ricevendo in permuta, come parte del prezzo, l’immobile per il quale D.M.L. aveva rilasciato la procura a vendere in data 11.12.2000 al G.G.;

– oggetto del preliminare di permuta era un appartamento in fase di ristrutturazione di proprietà della società Valle s.r.l.;

– solo in seguito al parere contrario della Commissione Edilizia in relazione all’immobile in ristrutturazione, egli aveva consapevolezza del disegno fraudolento da parte di tutti i convenuti;

– sulla base della procura a vendere rilasciata con atto dell'(OMISSIS), l’appartamento di sua proprietà veniva alienato a S.G. e G.K.;

– la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 2.1.2020 rigettò l’appello del D.M. e, per l’effetto, confermò la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda per carenza di prova in ordine al raggiro;

– ha proposto ricorso per cassazione D.M.L. sulla base di due motivi;

– hanno resistito con controricorso S.G. e G.K.;

– G.G.G., l’impresa Costruzioni 3 G. s.r.l., la Valle s.r.l. sono rimasti intimati;

– il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per non essere stato notificato a Ga.Gi.Gi., che era parte nei giudizi di merito;

– osserva il collegio che, sebbene si versi in un caso di litisconsorzio necessario, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., tuttavia il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129);

– in applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti;

– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avente ad oggetto i vizi della procura dell’11.12.2000 e, conseguentemente, dell’atto di vendita;

– il motivo è inammissibile perché la deduzione del vizio motivazionale è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;

– il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla richiesta di annullamento della procura notarile dell’11.12.2000 ai sensi dell’art. 1439 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” perché la corte di merito non avrebbe accertato il dolo in quanto il ricorrente sarebbe stato indotto in errore nella sottoscrizione della procura da parte della società 3G nella convinzione che l’atto fosse necessario per ottenere le autorizzazioni amministrative;

– il motivo è inammissibile;

– il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, chiede una rivalutazione dei fatti di causa volta all’accertamento del raggiro subito, laddove la corte di merito ha correttamente ritenuto che non integrasse il raggiro l’incomprensione degli effetti giuridici dell’atto notarile con la quale egli aveva rilasciato la procura a vendere in quanto vi era stata una compiuta illustrazione da parte del notaio rogante, non assumendo rilevanza gli accordi, dedotti ma non dimostrati, in ordine alle rassicurazioni ricevute dal G.G. sui tempi della vendita dell’immobile oggetto della permuta e sulla partecipazione dei terzi nel consilum fraudis;

– ne consegue l’inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c. per essere la decisione della corte distrettuale conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di annullamento del contratto per dolo (Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155);

– a norma dell’art. 1439 c.c., infatti, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.. Ne consegue che a produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n. 11009; Cassazine civile sez. III, 23/06/2015, n. 12892);

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, -2, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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