Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25968 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25968 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13841 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;

Asu9

ricorrentecontro

Sl.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
RG n. 13841/2007

Ange

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Achille Buonafede, giusta procura speciale a margine del ricorso
-con troricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, sezione 4°, depositata in data 24 maggio
2006, numero 111/4/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo

2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli e
per la società l’avv. Achille Buonafede;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò atti di contestazione di sanzioni irrogate
per i ritardati versamenti di accise sul gas metano per l’anno 1998, sostenendo
l’inapplicabilità dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
numero 471, in ragione dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita
dall’articolo 3, 4° comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante
il testo unico delle accise, essendo già stati irrogati dall’ufficio l’indennità di
mora e gli interessi da tale ultima norma contemplati.
La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando la specialità
della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del decreto legislativo
numero 471 del 1997.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi.
La società resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto

RG n. 13841/2007

Angeli

o estensore

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1.- Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso,
proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l’Agenzia delle
dogane lamenta l’insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che
hanno indotto la Commissione tributaria regionale ad escludere la coesistenza

della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del
1997 con l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’articolo 3, 4 0 comma,
del decreto legislativo numero 504 del 1995.
1.1.41 motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della
sentenza; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che
<> (Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
***
2.-Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane lamenta, ex articolo
360, 10 comma, numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli
13 e 16 del decreto legislativo 471 del 1997, degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del
decreto legislativo 504 del 1995 nonché dei principi generali, quali costituenti
diritto vivente, sulla interpretazione delle leggi e sui rapporti fra legge generale
e legge speciale, affermando la diversità della sanzione e dell’indennità di mora
e degli interessi rispettivamente previste dalle norme in esame, che ne consente
la cumulativa applicazione.
2. 1.-La censura proposta è fondata.
Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo numero
471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già più volte
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AngeIina-Ma Perrino estensore

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affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18 dicembre
1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto,
disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei tributi in
generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema sanzionatorio
costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il numero 472

ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che preveda la
reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della riscossione.
Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accise,
effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione
della somma da pagare: affiittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l’applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass.,
ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12
settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise). È dunque errata la
motivazione della sentenza impugnata, là dove afferma che il versamento
dell’indennità di mora escluderebbe l’applicabilità della sanzione.
2.2.-D’altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa
conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma

adeguamento delle

disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta
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Angelina-

e

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ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione
dell’entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all’effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in
modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se
riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive
dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell’Unione europea»,

evidenziando in maniera inequivocabile l’intento di apprestare una disciplina
sanzionatoria uniforme per tributi diversi.
E pure i passi dei lavori parlamentari citati in memoria dalla società
suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata
ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre
1997) di <> il sistema delle sanzioni tributarie non penali creando
organicità e unicità dei principi del sistema sanzionatorio, cambiando la natura
risarcitoria delle sanzioni in afflittiva.
3.- Quanto agli argomenti addotti dalla società in controricorso a sostegno

della natura sanzionatoria dell’indennità di mora prevista dal 4° comma
dell’articolo 3 del testo unico delle accise, è anzitutto inconferente l’argomento
che intende evincere tale natura dalla circostanza che la norma in questione
contempla il pagamento, in aggiunta all’indennità di mora, degli interessi <>.
È bene sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli
interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento alla
sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori.
Gli interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di
interessi compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato
conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio
del creditore, che non paga subito, di guisa che essi non rappresentano una
duplicazione rispetto all’indennità di mora, in relazione alla finalità
rispettivamente perseguita; e ciò in quanto la caratteristica di questi interessi,
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Angelina- aria P rtensore

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secondo quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l’esempio
classico è fissato dall’articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono
indipendentemente dall’imputabilità del ritardo al debitore.
3. /.-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell’omessa

graduazione dell’indennità di mora, il cui ammontare è dunque disancorato dal
danno effettivamente subito.

L’ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e
forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle
corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all’effettiva entità dei
danni subiti: è la stessa contribuente a citare una di queste ipotesi, data dalla
predeterminazione del danno fissata dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori,
cui si può aggiungere, in via d’esempio, la predeterminazione del danno stabilita
dall’articolo 1591 del codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da
parte del conduttore in mora. D’altronde, anche le parti, nell’esercizio
dell’autonomia privata, possono liquidare preventivamente e forfettariamente il
danno, indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del
pregiudizio effettivamente subito, mediante la pattuizione di clausole penali.
4.- La disciplina è dunque chiara, coerente e non presenta manifesti vizi di

illegittimità costituzionale.
La chiarezza della disciplina e la sua uniforme applicazione da parte della
giurisprudenza di questa Corte esclude la configurabilità della condizione di
obiettiva incertezza prospettata dalla società nonché l’applicabilità dell’articolo
10 dello statuto del contribuente, che non può escludere l’applicabilità di
sanzioni espressamente previste, ricorrendone i presupposti.
5.-Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della
sentenza impugnata.
Non occorrendo accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col
rigetto delle impugnazioni originariamente proposte dalla società.

RG n. 13841/2007

Angelina- aria Pe

o estensore

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ESENTE DA itEGISTRAZIONE
2-5e4/ 19106 Pagina 7 di 7
AI SENSI DEL D.
N. 131 T. ALL A. – N. 5
MATERIATRAUULWA

Le particolarità della controversia, tuttavia, comportano la compensazione
di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte

-accoglie il ricorso;

-decidendo nel merito, respinge le impugnazioni originariamente proposte dalla
società;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

-cassa la sentenza impugnata;

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